Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-22, n. 202211196

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-22, n. 202211196
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211196
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 11196/2022REG.PROV.COLL.

N. 10944/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10944 del 2021, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi 21;



contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
-O-, -O-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -O-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico II e di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il proposto appello si domanda la riforma della sentenza n.-O- con la quale il T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. II, ha rigettato il ricorso proposto dall’appellante avverso il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice ed il provvedimento di approvazione della graduatoria generale di merito relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta, ai sensi dell’art.18 co.1 L. n.240/2010, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H1 e scientifico disciplinare (SSD) IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’appellante, in primo grado, ha dedotto, con i primi due motivi di ricorso, l’illegittimità dell’impugnata graduatoria, anzitutto, per violazione dell’art.51 c.p.c. in combinato disposto con l’art.11 D.P.R. 487/1994, dell’art.1 e dell’art.6 bis L. n.241/1990, nonché per eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sussistendo ragioni di astensione per due dei tre membri della nominata Commissione dipendenti, per uno di essi, dai pregressi rapporti di collaborazione professionale intercorsi con la candidata, poi, dichiarata vincitrice della procedura selettiva e, per l’altro, dalla pregressa conoscenza dei lavori di quest’ultima maturata in sede di abilitazione scientifica nazionale, pur sempre nella qualità di commissario, con conseguente sussistenza della causa di astensione obbligatoria contemplata dall’art.51 n.4 c.p.c.

Dopo di che, l’appellante, con il terzo motivo di ricorso, ha lamentato, nell’ottica del soddisfacimento quanto meno dell’interesse strumentale alla ripetizione della procedura (pag. 16 ricorso di primo grado), la violazione dell’art.4 D.P.R. n.117/2000, dell’art.3 D.M. 89/2009, degli artt. 9, 10, 11, 12, 14 del bando di concorso, nonché l’illegittimità per eccesso di potere da disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità, poiché la Commissione: a) avrebbe erroneamente giudicato ottima l’attività didattica svolta dalla candidata vincitrice e dalla candidata classificatasi per seconda e soltanto discreta quella svolta dall’appellante; b) avrebbe erroneamente giudicato l’originalità della produzione della candidata vincitrice e della candidata classificatasi per seconda, non adeguatamente apprezzando quella caratterizzante i lavori dell’appellante.

Si costituivano l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e -O-, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.

Il T.A.R. adito, con sentenza n.-O- pubblicata il 21 luglio 2021 e da nessuna delle parti in causa notificata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese processuali, poiché, con riguardo al primo motivo, i denunciati rapporti di collaborazione tra la candidata vincitrice ed il presidente della Commissione sospettato di incompatibilità non trascenderebbero la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, non essendo indicativi di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità di interessi di carattere economico; né, peraltro, la temuta parzialità di giudizio si evincerebbe dagli atti della procedura.

Il secondo motivo sarebbe, poi, infondato, poiché la diversità del giudizio espresso dalla prof.ssa -O- nei confronti della candidata vincitrice con riguardo all’originalità dei suoi lavori in sede concorsuale ed, in precedenza, nell’ambito della procedura di valutazione per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per l’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia sarebbe giustificata tanto dalla parziale non coincidenza dei lavori presentati, quanto dal diverso parametro di valutazione delle procedure a confronto.

Il terzo motivo, infine, sarebbe infondato, poiché tendente a censurare valutazioni di merito non sindacabili dal giudice amministrativo se non in presenza di macroscopiche illegittimità palesatesi sotto forma di vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà evidente, non sussistenti nella circostanza.

Ed invero: a) il preminente profilo qualitativo della candidata vincitrice sarebbe stato correttamente motivato in ragione dell’attività didattica svolta nella qualità di professore incaricato o di professore aggregato, mentre l’appellante avrebbe vantato attività (ritenuta di minor rilievo) svolta con la diversa qualifica di “ professore a contratto, essenzialmente responsabile di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti dal dipartimento di appartenenza ”; b) l’attività svolta dalla candidata vincitrice nella qualità di tutor o di relatrice di tesi di laurea e di laurea magistrale sarebbe, poi, qualitativamente superiore rispetto a quella svolta dall’appellante, al punto da giustificare il differente giudizio espresso, rispettivamente di ottimo a fronte di discreto; c) le valutazioni espresse dalla prof.ssa -O- non sarebbero contraddittorie per le ragioni argomentate con riguardo al secondo motivo, tanto più considerato che l’onere di motivare l’apparente diversità di giudizio espresso in procedure differenti e nell’ambito di commissioni differenti si tradurrebbe, comunque, in un inutile aggravio procedimentale; d) non potrebbero, quindi, considerarsi indicative di eccesso di potere le valutazioni di originalità espresse in relazione ai lavori della candidata vincitrice, soprattutto, con riguardo alla monografia “Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano” pubblicata nel 2019, poiché il confronto con lo scritto del 2009 di Leo Peppe dal titolo “Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto romano” andrebbe espletato con riferimento a tutti i passaggi argomentativi del testo ed alle relative conclusioni e non soltanto paragonando singole frasi estrapolate dai due elaborati a fronte di una complessiva maggiore consistenza di entrambe le pubblicazioni in questione; e) nessuna contraddizione potrebbe rinvenirsi nei giudizi espressi nei riguardi dei candidati a confronto nell’ambito della procedura di

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