Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-22, n. 202211196

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-22, n. 202211196
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211196
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 11196/2022REG.PROV.COLL.

N. 10944/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10944 del 2021, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi 21;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
-O-, -O-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -O-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico II e di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il proposto appello si domanda la riforma della sentenza n.-O- con la quale il T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. II, ha rigettato il ricorso proposto dall’appellante avverso il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice ed il provvedimento di approvazione della graduatoria generale di merito relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta, ai sensi dell’art.18 co.1 L. n.240/2010, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H1 e scientifico disciplinare (SSD) IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’appellante, in primo grado, ha dedotto, con i primi due motivi di ricorso, l’illegittimità dell’impugnata graduatoria, anzitutto, per violazione dell’art.51 c.p.c. in combinato disposto con l’art.11 D.P.R. 487/1994, dell’art.1 e dell’art.6 bis L. n.241/1990, nonché per eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sussistendo ragioni di astensione per due dei tre membri della nominata Commissione dipendenti, per uno di essi, dai pregressi rapporti di collaborazione professionale intercorsi con la candidata, poi, dichiarata vincitrice della procedura selettiva e, per l’altro, dalla pregressa conoscenza dei lavori di quest’ultima maturata in sede di abilitazione scientifica nazionale, pur sempre nella qualità di commissario, con conseguente sussistenza della causa di astensione obbligatoria contemplata dall’art.51 n.4 c.p.c.

Dopo di che, l’appellante, con il terzo motivo di ricorso, ha lamentato, nell’ottica del soddisfacimento quanto meno dell’interesse strumentale alla ripetizione della procedura (pag. 16 ricorso di primo grado), la violazione dell’art.4 D.P.R. n.117/2000, dell’art.3 D.M. 89/2009, degli artt. 9, 10, 11, 12, 14 del bando di concorso, nonché l’illegittimità per eccesso di potere da disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità, poiché la Commissione: a) avrebbe erroneamente giudicato ottima l’attività didattica svolta dalla candidata vincitrice e dalla candidata classificatasi per seconda e soltanto discreta quella svolta dall’appellante;
b) avrebbe erroneamente giudicato l’originalità della produzione della candidata vincitrice e della candidata classificatasi per seconda, non adeguatamente apprezzando quella caratterizzante i lavori dell’appellante.

Si costituivano l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e -O-, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.

Il T.A.R. adito, con sentenza n.-O- pubblicata il 21 luglio 2021 e da nessuna delle parti in causa notificata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese processuali, poiché, con riguardo al primo motivo, i denunciati rapporti di collaborazione tra la candidata vincitrice ed il presidente della Commissione sospettato di incompatibilità non trascenderebbero la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, non essendo indicativi di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità di interessi di carattere economico;
né, peraltro, la temuta parzialità di giudizio si evincerebbe dagli atti della procedura.

Il secondo motivo sarebbe, poi, infondato, poiché la diversità del giudizio espresso dalla prof.ssa -O- nei confronti della candidata vincitrice con riguardo all’originalità dei suoi lavori in sede concorsuale ed, in precedenza, nell’ambito della procedura di valutazione per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per l’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia sarebbe giustificata tanto dalla parziale non coincidenza dei lavori presentati, quanto dal diverso parametro di valutazione delle procedure a confronto.

Il terzo motivo, infine, sarebbe infondato, poiché tendente a censurare valutazioni di merito non sindacabili dal giudice amministrativo se non in presenza di macroscopiche illegittimità palesatesi sotto forma di vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà evidente, non sussistenti nella circostanza.

Ed invero: a) il preminente profilo qualitativo della candidata vincitrice sarebbe stato correttamente motivato in ragione dell’attività didattica svolta nella qualità di professore incaricato o di professore aggregato, mentre l’appellante avrebbe vantato attività (ritenuta di minor rilievo) svolta con la diversa qualifica di “ professore a contratto, essenzialmente responsabile di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti dal dipartimento di appartenenza ”;
b) l’attività svolta dalla candidata vincitrice nella qualità di tutor o di relatrice di tesi di laurea e di laurea magistrale sarebbe, poi, qualitativamente superiore rispetto a quella svolta dall’appellante, al punto da giustificare il differente giudizio espresso, rispettivamente di ottimo a fronte di discreto;
c) le valutazioni espresse dalla prof.ssa -O- non sarebbero contraddittorie per le ragioni argomentate con riguardo al secondo motivo, tanto più considerato che l’onere di motivare l’apparente diversità di giudizio espresso in procedure differenti e nell’ambito di commissioni differenti si tradurrebbe, comunque, in un inutile aggravio procedimentale;
d) non potrebbero, quindi, considerarsi indicative di eccesso di potere le valutazioni di originalità espresse in relazione ai lavori della candidata vincitrice, soprattutto, con riguardo alla monografia “Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano” pubblicata nel 2019, poiché il confronto con lo scritto del 2009 di Leo Peppe dal titolo “Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto romano” andrebbe espletato con riferimento a tutti i passaggi argomentativi del testo ed alle relative conclusioni e non soltanto paragonando singole frasi estrapolate dai due elaborati a fronte di una complessiva maggiore consistenza di entrambe le pubblicazioni in questione;
e) nessuna contraddizione potrebbe rinvenirsi nei giudizi espressi nei riguardi dei candidati a confronto nell’ambito della procedura di rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio della funzione di professore di prima fascia in senso favorevole all’appellante e sfavorevole alla candidata vincitrice;
f) con riguardo alla capacità di attrarre finanziamenti, non sarebbe irragionevole il giudizio espresso in favore della candidata vincitrice, considerato che il Finanziamento Attività Base di Ricerca è connesso all’attività di ricerca a livello universitario e godrebbe di un’importanza qualitativamente superiore rispetto ai due finanziamenti ottenuti dall’appellante per progetti svolti in ambiti non universitari (ossia la Regione Campania ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche);
g) non ingiustificato sarebbe nemmeno il miglior giudizio espresso in favore alla candidata vincitrice con riguardo ai progetti PRIN, considerato che siffatti progetti, sebbene in numero inferiore rispetto a quelli dell’appellante, costituirebbero soltanto una parte dell’aspetto, indicativo del valore dell’attività di ricerca scientifica, della “ organizzazione, direzione e coordinamento di centri e gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche ”, dovendosi all’uopo tenere in considerazione anche l’esperienza maturata dalla candidata nella qualità di membro della redazione della rivista scientifica Index, redattore scientifico e membro promotore per la realizzazione di opere scientifiche collettanee e membro di comitati scientifici per l’organizzazione di incontri di studio;
h) analoghe considerazioni valgono anche per le relazioni indicate nel curriculum della candidata vincitrice, essendo state evidentemente ritenute dalla commissione più significative rispetto a quelle, più numerose, vantate dall’appellante;
i) non sussisterebbe la dedotta confusione di giudizio espressa dalla Commissione con riguardo ai lavori dell’appellante.

Le ulteriori censure dedotte nei confronti della seconda classificata sono state, poi, ritenute dal giudice di primo grado inammissibili per carenza di interesse, poiché, quand’anche fondate, non consentirebbero all’appellante di conseguire il primo posto in graduatoria.

Infine, sono state ritenute inammissibili le ulteriori censure di incompatibilità del prof. -O- dedotte con le memorie depositate il 17 aprile 2020 ed il primo gennaio 2021.

Con appello spedito a mezzo posta per la notifica ai sensi della L. n.53/1994 e notificato il 17 dicembre 2021 all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (presso l’avvocatura Generale dello Stato) ed a -O-, il 23 dicembre 2021 a -O- ed il 14 gennaio 2022 a -O-, nonché depositato in segreteria in data 30 dicembre 2021, l’appellante impugnava la predetta sentenza, domandandone la riforma per erroneità della decisione, riproponendo tutti i motivi già dedotti con il ricorso di primo grado.

L’Amministrazione resistente si costituiva con memoria di mero stile.

L’appellata controinteressata vincitrice del concorso, invece, si opponeva all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il 21 novembre 2022 l’appellante depositava un’istanza di passaggio in decisione senza discussione della causa.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2022, il Consiglio di Stato tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, a cagione della proposta impugnazione e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l'intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a.;
sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio procede direttamente all’esame degli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020;
Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/2021, n.8633).

1. Con il primo motivo, si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la denunciata incompatibilità di uno dei tre docenti componenti la Commissione di concorso nella qualità di presidente, in ragione dei documentati pregressi rapporti di collaborazione professionale intercorsi con la controinteressata vincitrice della procedura selettiva.

1.1. L’appellante, infatti, sostiene che non potessero ritenersi irrilevanti talune circostanze comprovanti la sussistenza di una pregressa conoscenza desumibile, tra l’altro, da opere che la predetta appellata controinteressata vincitrice del concorso ha prodotto nell’ambito della procedura concorsuale e che le sarebbero state valutate in modo talmente positivo da incidere sul giudizio finale espresso in suo favore.

In particolare, l’appellante ha lamentato le seguenti circostanze: a) dal curriculum della controinteressata appellata vincitrice del concorso si desumerebbe un intenso rapporto di collaborazione con il prof. -O-;
b) inoltre, diverse pubblicazioni della controinteressata sarebbero state redatte sotto la cura del prof. -O- (ed esattamente, l’articolo dal titolo “ Ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione: una riflessione sul fenomeno fiduciario nel diritto romano e moderno ”, in A. -O- cur., Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi, Napoli 2013, pp. 27-62,

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