Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2012-11-29, n. 201206084

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2012-11-29, n. 201206084
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206084
Data del deposito : 29 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07692/2012 REG.RIC.

N. 06084/2012REG.PROV.COLL.

N. 07692/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7692 del 2012, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso Francesco Melari in Roma, via Appennini, 52;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 01853/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di n.1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale – risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. G C e uditi per la parte appellante l’avvocato Alessandro Foschiani su delega di D M.;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il signor G C ha partecipato al concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale e, all’esito degli accertamenti psicofisici, ne è stato escluso per un’alterazione acquisita cronica della cute (tatuaggio).

Il signor Cutrupi ha impugnato il provvedimento di esclusione con ricorso, che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, ha respinto con sentenza in forma semplificata 23 febbraio 2012, n. 1853.

Contro la sentenza il signor Cutrupi ha interposto appello, deducendo sotto diversi profili la violazione di legge e l’eccesso di potere e chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, con l’adozione delle misure cautelari adeguate.

Il Ministero della difesa si è

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