Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-07, n. 201901578

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-07, n. 201901578
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901578
Data del deposito : 7 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2019

N. 01578/2019REG.PROV.COLL.

N. 06177/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6177 del 2016, proposto da Geogastock S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F F e D d B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Paganic, n. 13;



contro

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico - AEEGSI (ora, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA) e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Ital Gas Storage S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
Stoccaggi Gas Italia S.p.A (STOGIT), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Federico Novelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;
Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., non costituiti in giudizio nel presente grado;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE II, n. 728/2016, resa tra le parti e concernente: tariffa incentivante per il servizio di stoccaggio nel sistema nazionale del gas;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018, il consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati F F, Pio Giovanni Marrone dell’Avvocatura generale dello Stato, Teodora Marocco, per delega dell’avvocato Antonella Capria, e Giovanni Corbyons, per delega dell’avvocato Fabio Todarello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Lombardia respingeva il ricorso n. 1502 del 2015, proposto dall’impresa Geogastock S.p.A. avverso la deliberazione dell’AEEGSI n. 182/2015/R/GAS del 23 aprile 2015, recante « Meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell’articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/2014 », con la quale sono state disciplinate le modalità di incentivazione dei servizi di stoccaggio in attuazione delle previsioni di cui all’art. 37, commi 1 e 3, d.-l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché avverso la delibera preparatoria e il correlativo documento di consultazione.

1.1. La società ricorrente aveva censurato l’atto di regolazione, in quanto da essa ritenuta pregiudizievole sotto un duplice profilo: innanzitutto, perché era stato previsto un requisito di ammissione al meccanismo di incentivazione che la stessa non era in grado di soddisfare (si trattava, segnatamente, del requisito della c.d. duration , consistente nella capacità di erogare l’80% della quantità massima di c.d. working gas operativo stoccabile nel sito, in un periodo non superiore a 70 giorni); in secondo luogo, perché il meccanismo di incentivazione implementato non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dei giacimenti e, in ogni caso, sarebbe stato privo di qualsiasi capacità premiale degli investimenti volti allo sviluppo di prestazioni di punta addizionali.

1.2. Il T.a.r. respingeva il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:

(i) in reiezione dei primi due motivi di ricorso, tra di loro connessi ed esaminati congiuntamente – con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 37, commi 1 e 3, d.-l. n. 133/2014, sia sotto il profilo che la previsione del requisito della duration sarebbe in contrasto con le citate disposizioni, con cui il legislatore avrebbe inteso incentivare i siti di stoccaggio che avessero assicurato esclusivamente elevate capacità di punta (intesa come quantità massima di gas erogabile da un sistema di stoccaggio nell’arco temporale di un giorno), sia sotto il profilo che detto requisito avrebbe penalizzato i siti di stoccaggio che, pur non soddisfacendolo, erano in grado di garantire elevate capacità di punta e, per questa ragione, contribuivano significativamente ad aumentare la sicurezza delle forniture del gas al sistema italiano ed europeo, mentre avrebbe avvantaggiato i siti che, pur non avendo elevate capacità di punta e, quindi, essendo ininfluenti ai fini della sicurezza delle forniture, erano in grado di svuotarsi in tempi celeri, con conseguente frustrazione delle finalità perseguite dal legislatore – rilevava che l’Autorità, prevedendo all’art. 4.1 della delibera impugnata il requisito della duration , non aveva fatto altro che dare puntuale attuazione alle previsioni contenute nell’art. 37, comma 3, d.-l. n. 133/2014, il quale imponeva di privilegiare gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio;

(ii) in reiezione del terzo motivo – con cui era stata censurata l’irrazionalità della scelta di prevedere un requisito di accesso all’incentivo tanto restrittivo, quale quello della duration , senza che prima si fosse accertata, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 ( Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE ), l’entità del fabbisogno minimo nazionale di nuove capacità di stoccaggio –, rilevava che l’inciso del d.-l. n. 133/2014, per cui l’Autorità avrebbe dovuto implementare nuovi meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta, tenendo conto delle « previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 », era stato eliminato dalla legge di conversione, sicché il legislatore, evidentemente prendendo atto che il decreto di attuazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 93/2011 tardava ad essere emanato, aveva svincolato l’Autorità dall’obbligo di tener conto delle sue previsioni, esprimendo così la chiara volontà di dare pronta operatività al meccanismo incentivante previsto dall’art. 37 d.-l. n. 133/2014, con la conseguenza che l’Autorità non aveva potuto che intervenire tempestivamente adottando il gravato atto di regolazione, né poteva ritenersi che quest’ultima, in attesa dell’emanazione del menzionato d.p.c.m., dovesse astenersi dal prevedere il requisito della duration , posto che l’introduzione di tale requisito era stata effettuata proprio per assecondare la precisa volontà legislativa di privilegiare i giacimenti che assicurassero un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e, dunque, un elevato standard di efficienza, dovendosi conclusivamente affermare la ragionevolezza e razionalità dell’intervento dell’Autorità, la quale, per un verso, aveva adempiuto agli obblighi impostile dall’art. 37 d.lgs. n. 133/2014, e, per altro verso, aveva previsto misure cautelative volte a preservare l’operatività del sistema anche per il futuro (una volta cioè che, nell’emanando d.p.c.m., sarebbero state definite le necessità minime di stoccaggio), sviluppando un meccanismo che prevedeva requisiti d’accesso non sproporzionati;

(iii) in reiezione del quarto motivo – con il quale era stata dedotta la violazione, sotto un ulteriore profilo, dell’art. 37, comma 3, d.lgs. n. 133/2014, nel senso che, siccome tale disposizione stabiliva che il meccanismo incentivante poteva essere anche asimmetrico, l’Autorità, nell’implementarlo, avrebbe dovuto tener conto dei fattori esogeni che impedivano a taluni siti di soddisfare il requisito della duration , tra cui quello della stessa ricorrente, giacché, a suo dire, essa non sarebbe in grado di soddisfare il suddetto requisito, non già per i limiti insiti nel suo impianto, ma a cagione dei limiti di capacità di trasporto propri del metanodotto SNAM nel quale esso confluiva –, rilevava che non era condivisibile la tesi per cui l’Autorità avrebbe dovuto comunque premiare anche coloro che, per fattori esogeni, non fossero stati in grado di garantire lo standard minimo di efficienza, giacché non poteva ammettersi che le risorse pubbliche di alimentazione dell’incentivo venissero erogate a chi non riusciva a restituire alla collettività benefici ritenuti minimali, né si poteva invocare la previsione che consentiva di implementare misure asimmetriche, in quanto i parametri minimi di efficienza non potevano che costituire un limite di ammissibilità al beneficio assolutamente invalicabile;

(iv) in reiezione del quinto motivo – con il quale la ricorrente aveva dedotto che il suo impianto era l’unico ad essere collocato nell’aera meridionale del Paese e che, dunque, la delibera impugnata avrebbe escluso dall’incentivazione l’unico sito di stoccaggio a servizio di tale area, sicché la delibera si sarebbe posta in contrasto con l’art. 23, comma 3, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ( Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni

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