Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-28, n. 202402924
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2024
N. 02924/2024REG.PROV.COLL.
N. 06169/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6169 del 2023, proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- di-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, S C, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Costantino n.4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- di-OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante e l’avvocato Fabrizio Lofoco, su delega degli avvocati S C, F C, R B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellata, ha chiesto l’annullamento:
-del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane prot. n. -OMISSIS- del 13 aprile 2022, di diniego all’accoglimento della istanza di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali e destinatari registrati di terzi ex art. 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2021 n. 205 (istanza trader );
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
In particolare, il TAR ha evidenziato che dopo ottantatré giorni di silenzio trascorsi dall’inoltro (il 15 ottobre 2021) di un’istanza trader, cioè di una richiesta di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali e destinatari registrati terzi ex art. 1, comma 945 della legge 205/2021, il dirigente dell’Agenzia delle Dogane ha chiesto alla odierna ricorrente di depositare una pluralità di documenti non previsti dalla legge (eventuale elenco dei fornitori, eventuale copia dei contratti di approvvigionamento, eventuale documentazione contrattuale).
L’originaria ricorrente ha rappresentato l’impossibilità di produrre quanto richiesto, poiché la stipula di eventuali contratti e, più in generale, l’esercizio dell’attività di cui è richiesta la dimostrazione, presupporrebbero l’esistenza dell’autorizzazione stessa.
Il 18 febbraio 2022 è stato comunicato un preavviso di rigetto fondato, secondo quanto ritenuto dall’originaria ricorrente, sull’erroneo presupposto che la concessione del codice trader fosse subordinata alla produzione del conto economico previsionale, alla dimostrazione di una redditualità e/o di risorse economico finanziarie, nonché della affidabilità soggettiva da un punto di vista economico.
Nella memoria depositata nel giudizio di primo grado dall’Amministrazione resistente, si è argomentato che nella prospettiva di contenimento delle frodi nel settore dei carburanti, l’istruttoria da condurre da parte dell’Agenzia deve essere particolarmente approfondita, rigorosa e coinvolgere tutti gli ambiti della società richiedente.
In base alla normativa e alla prassi, dunque, l’Amministrazione finanziaria, nel perseguimento dell’interesse pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione tributaria e alle frodi, non potrebbe ignorare gli indici di rischio sull’affidabilità soggettiva della ditta richiedente l’autorizzazione a trader .
L’istanza cautelare formulata da parte ricorrente è stata accolta.
Ritenuto che nell’adozione della circolare prot.-OMISSIS-/RU del 19 aprile 2021 l’ADM fosse andata oltre le proprie facoltà, richiedendo documentazione non prevista dalla normativa, finalizzata a un accertamento dell’affidabilità imprenditoriale del richiedente l’autorizzazione non è previsto dalla norma, il TAR ha ravvisato il fumus rispetto a quanto dedotto in ricorso e, in ragione di ciò, ha invitato l’Amministrazione a procedere al riesame della domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente, alla luce di quanto dedotto nel ricorso e di quanto rappresentato nell’ordinanza cautelare stessa.
Come si evince dagli atti di causa, ADM non ha adempiuto al riesame sino alla pronuncia sull’istanza cautelare formulata in appello avanti al Consiglio di Stato.
Con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- l’appello cautelare è stato rigettato, escludendo la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dal disposto riesame.
Con successivo provvedimento del 16 dicembre 2022, ADM, acquisita nel “sistema TRADERS” l’apposita domanda formulata dall’odierna ricorrente, ha quindi, autorizzato a potersi avvalere, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato.
A seguito di ciò, parte ricorrente ha depositato nel giudizio di primo grado una memoria nella quale, nel dare atto del sopravvenuto rilascio della richiesta autorizzazione, sottolinea come ciò confermi la fondatezza di quanto dedotto nel ricorso in ordine alla sovrabbondanza della documentazione richiesta rispetto alla previsione della norma.
L’amministrazione resistente, invece, si è limitata a depositare copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato, senza nulla replicare a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Nel corso dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, avanti il giudice di primo grado, la parte ricorrente dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere, insistendo, però, per l’accertamento della