Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-16, n. 201101633
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N. 01633/2011REG.PROV.COLL.
N. 03927/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3927 del 2010, proposto da:
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Piero Benito Panariti in Roma, via Celimontana 38;
contro
Agroalimentare Pugliese S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00324/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA PARZIALE CONTRIBUTO PER ACQUISTO IMMOBILE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agroalimentare Pugliese S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Panariti, su delega dell' avv. Gissi, e Pellegrino, su delega dell' avv. D' Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 324/2010 il Tar per la Puglia ha accolto il ricorso proposto da Agroalimentare Pugliese s.r.l. avverso la determinazione del Dirigente dell’Ispettorato provinciale all’Agricoltura della Regione Puglia n. 33 del 22.3.1999, avente ad oggetto la revoca parziale del contributo concesso alla società istante in attuazione del P.O.P. 1994-1999- Fondo Feoga – Obiettivo 5° - Sottoasse 4.4 – misura 4.4.2.
La regione Puglia ha proposto ricorso in appello avverso detta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La Agroalimentare Pugliese s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte della Agroalimentare Pugliese s.r.l. di un provvedimento di revoca parziale di un contributo in precedenza concesso (giudizio originariamente introdotto davanti al giudice ordinario e poi riassunto davanti al Tar a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, pronunciata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19280 del 14.07.2008).
La revoca parziale del contributo è stata giustificata dalla presunta inammissibilità del beneficio per l’acquisto dell’immobile destinato ad oleificio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che i criteri di concessione del contributo non escludono affatto gli investimenti che prevedono acquisti di beni immobili.
La regione Puglia contesta tale statuizione, deducendo:
a) che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché ormai il contributo non sarebbe più utilizzabile;
b) la ragione della revoca parziale non era costituita dalla non ammissione a contributo dell’acquisto dell’immobile, ma da valutazioni negative sulla tipologia dell’immobile e sulle dimensioni della produzione.
Le censure sono prive di fondamento.
In primo luogo, la regione non ha dimostrato la presunta inutilizzabilità del contributo e, comunque, a prescindere da tale elemento, sussiste con evidenza l’interesse della società ricorrente in primo grado all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di revoca, al fine di consolidare la concessione del beneficio economico o in ogni caso per agire in via risarcitoria, qualora ne sussistano i presupposti. Non si è quindi verificata alcuna sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Anche la seconda censura si fonda su una tesi errata: al contrario di quanto sostenuto dalla regione, la revoca parziale del contributo è stata disposta per la presunta inammissibilità del contributo per l’acquisto di un immobile, mentre le ulteriori considerazioni svolte sul tipo e dimensionamento dell’oleificio erano dirette a chiedere chiarimenti istruttori per la parte del contributo ritenuta ammissibile (chiarimenti poi forniti e ritenuti esaustivi).
L’interpretazione dei propri atti fornita dalla regione Puglia, peraltro solo in sede di appello, non è, quindi, coerente con il contenuto degli stessi atti e non può essere condivisa.
Deve, di conseguenza, essere confermato l’annullamento dell’atto di revoca parziale del contributo, avendo correttamente il Tar rilevato l’illegittimità di una revoca, disposta per una ragione di inammissibilità in realtà insussistente (il contributo era, infatti, ammissibile anche per l’acquisto di immobili, come in realtà riconosce anche la regione nella mutata prospettazione fornita con il ricorso in appello).
3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.
Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.