Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-22, n. 201706020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-22, n. 201706020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201706020
Data del deposito : 22 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2017

N. 06020/2017REG.PROV.COLL.

N. 08728/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8728 del 2015, proposto da:
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R M P, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27;

contro

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione S. Lucia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;
Commissario ad acta per la Sanità presso la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. III quater, n. 9276/2015, resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza n. 7742/2011 del T.A.R. Lazio, Sez. III, quater;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione S. Lucia e del Commissario ad Acta per la Sanità presso la Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 il Cons. G P e uditi per le parti gli avvocati R M P, G P e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;


Visto il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., del 22.6.2017, presentato dall’I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento del decreto 24.4.2017 del commissario ad acta dr. L;

Vista la memoria di replica depositata dalla Regione Lazio il 14.11.2017;

Considerato che:

- è in esecuzione la sentenza del TAR del Lazio n. 7742 del 2011;

- detta sentenza: a) ha annullato il budget assegnato all’istituto sanitario ricorrente per l’anno 2010, in quanto determinato sulla base di un sistema tariffario non più in vigore;
b) ha disposto la riquantificazione dello stesso budget attraverso una rinnovata definizione delle tariffe;

- nel corso del procedimento di ottemperanza, questa sezione è intervenuta, da ultimo, con la sentenza n. 2555/2016;

- detta pronuncia: a) ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta (conferendo il nuovo incarico al Ministro della salute o funzionario da lui delegato);
b) ha invitato il nuovo commissario a verificare se la rideterminazione tariffaria disposta dalla sentenza del TAR del Lazio n. 7742 del 2011, possa ritenersi già realizzata per effetto del D.C.A. n. 25 del 7.2.2012 (decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Lazio);

- il dr. L, funzionario designato all’incarico commissariale dal Ministro della Salute, con il qui contestato decreto del 24.4.2017 ha reso risposta positiva al quesito, confermando che il D.C.A. n. 25 del 7.2.2012 “ha posto termine alla sostanziale controversia sorta tra le parti”;

- a seguire, con il reclamo ex art. 114 c.p.a. qui in esame, l’I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia: a) da un lato, ha eccepito l’inidoneità del Ministero della Salute all’incarico commissariale - per assenza dei necessari requisiti di imparzialità e terzietà – in quanto articolazione del medesimo apparato governativo in rappresentanza e su nomina del quale opera il Commissario per il piano sanitario che è parte formale del giudizio in cui è stata emessa la sentenza da ottemperare;
b) dall’altro, ha contestato la ritenuta idoneità del D.C.A. n. 25 del 7.2.2012 a costituire valida ottemperanza del giudicato, osservando in proposito come la quantificazione tariffaria in esso contenuta non origini da una stima ex novo dei costi di produzione, ma si fondi su tariffe convenzionali pregresse, sicché, a voler dar rilevanza al DCA 25/2012, verrebbero disattese le indicazioni conformative dettate sul punto dalla stessa sentenza n. 7742/2011 oggetto di esecuzione;

Ritenuto che la prima doglianza debba trovare soluzione conforme a quanto già disposto da questa Sezione, nel contesto di questo medesimo contenzioso, con la pronuncia n. 4451/2014, che si intende qui richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. In quella sede era stata stigmatizzata - proprio perché non connotata in posizione di necessaria terzietà - l’originaria individuazione quale Commissario ad acta di un organo appartenente al Ministero della Salute;

Ritenuto, dunque, che, per le medesime ragioni, vada sostituito il commissario ad acta, a suo tempo nominato in persona del Ministro della Salute o suo delegato, con un altro commissario, che si individua nel Presidente dell’Ordine dei Ragionieri e Dottori commercialisti di Roma o suo delegato (con competenza nella specifica materia della determinazione tariffaria in ambito sanitario);

Ritenuto peraltro opportuno, quanto alla seconda contestazione, disporre che il Commissario verifichi le tariffe contenute nel decreto 25/2012 sotto il profilo della loro effettiva congruenza rispetto ai prezzi di mercato e ai costi di produzione, fornendo elementi utili a valutare, sotto questo specifico profilo, se le stesse possano costituire valida ottemperanza alla sentenza dal Tar Lazio n. 7742/2011. Il nuovo commissario - tenendo anche conto dei principi affermati da questo Consiglio con la sentenza n. 5868 del 2014 - si pronuncerà sulle ulteriori questioni di carattere sostanziale, sollevate dalla Regione Lazio col secondo motivo d’appello alla sentenza del Tar Lazio n. 9276/2015 e ritenute assorbite dal precedente commissario nel suo decreto del 24.4.2017;

Ritenuto che debba restare riservata ogni ulteriore statuizione sul compenso del Commissario e sulle spese.

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