Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-06-09, n. 202003316

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-06-09, n. 202003316
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003316
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2020

N. 09232/2019 REG.RIC.

N. 03316/2020 REG.PROV.CAU.

N. 09232/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso

NRG

9232/2019, proposto da A R, rappresentata e difesa dagli avvocati


M B e S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47,


contro

– il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, l’Università degli studi di Messina e l’Università degli studi di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
– il CINECA, non costituito in giudizio e

nei confronti

Fabiola Trimarco ed Irene Lo Piccolo, non costituite in giudizio;

per l'esecuzione

dell'ordinanza di questa Sezione n. 6281 del 18 dicembre 2019, resa tra le parti e concernente la riforma dell'ordinanza del

TAR

Lazio, sez. III, n. 6059/2019 con riguardo alla mancata ammissione dell’appellante ai corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a. acc. 2018/2019, nonché del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523;

Visti il ricorso in appello, l’istanza d’esecuzione dell’ordinanza n. 6281/2019 e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114, co. 5, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del 28 maggio 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art.84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;


Considerato che:

– che parte appellante, per il punteggio conseguito, ha superato la prova di resistenza, donde la seria probabilità dell’accoglimento della tesi attorea;

– di conseguenza e con ordinanza n. 6281/2019, la Sezione ha affermato a favore di parte ricorrente che «… dev’essere in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi prescelto …», donde l’ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea indicato in prima o diversa opzione;

– parte ricorrente, nonostante alcune diffide, non ha ottenuto quanto deciso con l’ordinanza citata, per cui ne chiede, con atto depositato il 15 aprile 2020, l’esecuzione in forma specifica, in quanto la mancata tempestiva immatricolazione con riserva continua a causare un grave ed irreparabile danno nei confronti dell’istante;

– a seguito del DP n. 2033 del 18 aprile 2020, l’Università degli studi di Messina non ha tuttavia disposto l’immatricolazione di parte ricorrente, nonostante le rassicurazioni al riguardo da parte del Commissario ad acta dott.ssa F del MUR, come il patrono di parte ha chiarito nella memoria depositata il 22 maggio u.s.

– nella comparazione dei contrapposti interessi ed in relazione al periculum in mora , va confermato in questa sede l’ordine giudiziale impartito col DP n. 2033/2020 (con la doverosa precisazione che l’Ateneo interessato all’immatricolazione è l’Università degli studi di Messina e non già quella di Catanzaro, peraltro estranea al presente giudizio, anche di cognizione) e, quindi, l’immatricolazione con riserva di parte ricorrente stessa, tralasciando ogni questione in rito (di cui alla memoria attorea del 26 maggio u.s.) poiché irrilevante rispetto al decisum da eseguire;

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