Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-01-13, n. 201000032

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-01-13, n. 201000032
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000032
Data del deposito : 13 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03941/2009 REG.RIC.

N. 00032/2010 REG.DEC.

N. 03941/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3941 del 2009, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;



contro

A-Ente Nazionale Strade-Comp.Viabilita' Emilia Romagna; A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione IV n. 02389/2007, resa tra le parti, concernente occupazione temporanea d'urgenza per realizzazione lavori variante SS 9 di Cesena.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Belli per delega di Carullo e l'Avvocato dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

I. - Con ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna del maggio 2000 il signor A S, comproprietario per 1/3 di alcuni fondi in Cesena, interessati dalla realizzazione dei lavori di costruzione della variante alla S.S. 9 di Cesena, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti del Prefetto di Forlì – Cesena, n. 117/971-2 del 30 settembre 1997 e n. 26/98/1-2 del 16 marzo 1998 di occupazione temporanea e d’urgenza dei fondi di sua proprietà.

Con successivo atto notificato il 9 giugno 2003, il ricorrente estendeva anche al Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro ( quale affidatario dei lavori) l’impugnativa dei provvedimenti avversati con il ricorso originario e chiedeva altresì l’annullamento del decreto prefettizio n. 4402 del 19 marzo 2003, con cui era stata dichiarata l’espropriazione dei fondi.

Il ricorrente avanzava contestualmente anche istanza risarcitoria, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998, in via principale, mediante ripristino dello status quo ante, reintegrazione e restituzione dell’area illegittimamente acquisita e risarcimento del danno subito, nella misura indicata nella perizia di parte allegata o da determinarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio; in via subordinata, mediante corresponsione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno sia per la perdita del bene, sia per il danno conseguente alla diminuzione patrimoniale e alla diminuzione di valore dell’area residua ed in via ulteriormente subordinata previa fissazione dei criteri per la determinazione del predetto risarcimento.


II. - L’adito tribunale, con la sentenza n. 1024 del 21 luglio 2003, annullava il decreto di esproprio; respingeva la domanda di reintegrazione in forma specifica e ai fini dell’esame della domanda di risarcimento per equivalente ordinava all’ANAS di depositare apposita documentazione, acquisita la quale , con sentenza n. 324 del 5 marzo 2004, respinta la domanda per ottenere una somma a titolo di indennità di occupazione per il periodo 29 maggio 1998/21 febbraio 2003, legittima essendo stata l’occupazione, condannava al risarcimento del danno in solido l’ANAS e il Consorzio, ordinando loro di formulare una proposta risarcitoria.

Avverso la sentenza n. 1024 del 21 luglio 2003 ha proposto appello il solo sig. A S, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva respinto il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di occupazione di urgenza e la domanda di reintegrazione in forma specifica.


III. Avverso la successiva sentenza n. 324 del 5 maggio 2004 ha proposto appello il Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro – CONSCOOP, contestando la declaratoria di responsabilità per l’adozione dell’illegittimo provvedimento di espropriazione e sottolineando, al contrario, di essersi strettamente attenuto agli atti posti in essere dall’ANAS e dall’autorità prefettizia


IV. Anche l’ANAS ha impugnato la predetta sentenza n. 324 del 5 maggio 2004, lamentandone l’erroneità per aver ritenuto la sua

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