Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-10, n. 202300305
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00305/2023REG.PROV.COLL.
N. 02554/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2554 del 2020, proposto dalla ditta -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G S e I T, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi avvocati, in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;
contro
la provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E P R e L S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Brescia, sezione prima, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della provincia di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il consigliere E L;
Uditi per le parti gli avvocati I T, per sé e per F G S, ed E P R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito:
a) dalla determinazione della provincia di -OMISSIS- prot. n. 45453 del 5 novembre 2018 recante:
i) la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale PD n. 763/2018 nella parte in cui disciplina e regolamenta l’attività di recupero rifiuti inerti (operazione R5);
ii) la sospensione degli effetti dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata in favore della -OMISSIS-e la riapertura del procedimento per il suo riesame e la indizione di una nuova conferenza di servizi;
b) dalla determinazione della provincia di -OMISSIS- prot. 1304 del 15 novembre 2018 recante:
i) la diffida a non esercitare una serie di attività legate alla gestione dei rifiuti;
ii) l’ordine di chiusura delle installazioni utilizzate per l’attività di gestione del rifiuto R5 sia nel sito -OMISSIS- che in quello della propria sede, in -OMISSIS-, in via -OMISSIS-;
iii) l’ordine di eseguire le misure di messa in sicurezza del sito ex art. 242 ss. d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA), nonché ogni altra misura appropriata per limitare e prevenire le conseguenze ambientali, quali il deterioramento di suolo e acque di falsa presso il sito non autorizzato di proprietà della ditta -OMISSIS-.
2. In punto di fatto si rappresenta che:
a) la ricorrente, subentrata ad altra società, gestisce uno stabilimento in comune di -OMISSIS- dove svolge(va) due diverse attività di recupero rifiuti;
b) in particolare, dal 1993 svolge un’attività di recupero di rifiuti di origine animale per la produzione di fertilizzanti e idrobios. Dal 2005, in un diverso ciclo produttivo, svolge(va) anche un’attività di recupero inerti (vagliatura, frantumazione, miscelazione, omogeneizzazione), per la produzione di materiale destinato all’edilizia;
c) la regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 9004 del 6 agosto 2007, ha rilasciato l’A.I.A. ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 per l’attività IPPC 6.5 “impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali > 10 tonnellate/giorno” , nonché per l’ulteriore attività non IPPC di recupero di rifiuti inerti per l’edilizia (R13, R5);
d) in seguito, la provincia di -OMISSIS-, subentrata per delega alla Regione, ha rinnovato l’A.I.A. con provvedimento del dirigente del settore ambiente n. 21/12 del 30 gennaio 2013. Con ulteriore atto n. 1575 del 23 settembre 2013 la Provincia ha inoltre autorizzato modifiche non sostanziali degli impianti;
e) in particolare, l’attività non IPPC di produzione di inerti per l’edilizia (punto 4.3 dell’allegato tecnico all’A.I.A. 2013), prevedeva il trattamento, di diverse tipologie di rifiuti, fra i quali anche scorie (CER 100903 e 101003) e ceneri (CER 100101, 100103, 100115, 100117, 190112, 190114), destinati indistintamente alla produzione di materie prime secondarie (M.P.S.);
f) con atto PD n. 1706 del 24 ottobre 2014, la provincia ha adottato un provvedimento di aggiornamento e modifica non sostanziale dell’A.I.A. del 21 dicembre 2013 per adeguarla alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 46 del 2014 ed in particolare all’art. 29, alla luce degli indirizzi espressi dalla Regione Lombardia con circolare n. 6 del 4 agosto 2014;
g) in data 20 maggio 2014, l’appellante ha presentato domanda di modifica sostanziale dell’A.I.A. del 2013 riferita alla realizzazione di cinque autoclavi e di un nuovo trituratore per la trasformazione di scarti di origine animale con aumento della capacità di produzione di fertilizzanti. Il procedimento di VIA si è concluso con parere positivo sul progetto con prescrizioni. La Provincia ha attivato successivamente il procedimento di riesame sull’intera installazione ex art. 29 octies , comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006;
h) in corso di procedimento è intervenuto il provvedimento di sequestro preventivo (a carico dell’odierna ricorrente e della società -OMISSIS-), avente ad oggetto l’area sita in -OMISSIS-, via -OMISSIS-n. 40, sede della società -OMISSIS-, e l’area, sita in -OMISSIS- via -OMISSIS- 5/a, sede dell’appellante esercente l’attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti prospettandosi che -OMISSIS-esercitasse presso il sito -OMISSIS-, senza autorizzazione, attività non autorizzata di gestione di un’ingente quantità di rifiuti ed inoltre esercitasse presso la propria sede l’attività di recupero scorie e ceneri non autorizzate;
i) con ordinanza del Tribunale penale di -OMISSIS- n. 1/2018, in parziale accoglimento del ricorso della società, è stata disposta la revoca del sequestro preventivo dei macchinari impiegati presso la sede operativa di -OMISSIS-per il trattamento di scorie e ceneri, nonché delle scorie e ceneri presenti nello stabilimento. In particolare, il Tribunale ha ritenuto l’attività di gestione di scorie e ceneri ricompresa nell’A.I.A. del 2013 e tuttora valida “non prevedendo il d.lgs. n. 46 del 2014 (che ha reso obbligatoria l’AIA anche per le predette attività di recupero inerti e, per quanto di interesse, di gestione di rifiuti costituiti da scorie e ceneri) modifiche sostanziali ai criteri in base ai quali avrebbe dovuto essere rilasciato il provvedimento abilitante.”;
l) alla luce di tali elementi, la provincia ha disposto l’aggiornamento dell’A.I.A. vigente in relazione all’attività di recupero rifiuti R5, assegnando la codifica IPPC punto 5.3 lett. b) punto 3, e confermando le prescrizioni esistenti. All’esito del procedimento veniva adottato l’atto dirigenziale n. 763 del 29 giugno 2018, con espressa riserva, peraltro, di aggiornamento dell’AIA per l’attività di recupero degli inerti;
m) nell’ambito del medesimo procedimento penale n. 2159/16 avanti al Tribunale di -OMISSIS-, è stata notificata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del legale rappresentante e dei soci della società ricorrente nonché della società stessa, imputati - in concorso con i responsabili della società -OMISSIS- - di reati ambientali concernenti la gestione abusiva di rifiuti, discarica abusiva, miscelazione non consentita, inquinamento ambientale, omessa comunicazione ex art. 242 cod. ambiente e omessa bonifica presso il sito -OMISSIS-, posto in via -OMISSIS-a -OMISSIS-, ed inoltre esercizio di attività non autorizzata di gestione di scorie e ceneri presso il proprio stabilimento di via -OMISSIS-, sempre a -OMISSIS-. La società ricorrente e la -OMISSIS- sono risultate a loro volta imputate a titolo di illecito dipendente da reato, ex d.lgs. n. 231 del 2001, avendo gli imputati persone fisiche commesso i reati presupposti nell’interesse e a vantaggio delle stesse società;
n) in relazione al sequestro preventivo dei macchinari impiegati dalla società presso la sede operativa di -OMISSIS- per il trattamento di scorie e ceneri, nonché delle scorie e ceneri presenti presso lo stesso stabilimento, è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione n. 38753 - 18 del 9 luglio 2018, la quale, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- 1/2018 del 2 febbraio 2018 (che aveva ritenuto detta attività già inclusa nell’A.I.A. 2013), stabiliva il seguente principio di diritto “9. Invero, se l’AIA è richiesta per le “installazioni” che svolgono le attività descritte nell’allegato VIII (art. 6, comma 13) e se tra le installazioni rientra qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento, è evidente che tale connessione non può che riferirsi comunque ad attività comprese tra quelle elencate nel suddetto allegato e non anche riferibili ad altre attività eventualmente svolte nel medesimo insediamento, con la conseguenza che l’AIA rilasciata per attività non comprese nell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 46/2014 comporta l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 29 del citato decreto legislativo e la conseguente necessità di una nuova istanza di rilascio di AIA, ovvero di una istanza di adeguamento.”;
o) conseguentemente, il Tribunale di -OMISSIS-, in sede di giudizio di rinvio, ha osservato:
i) che -OMISSIS-svolgeva un’attività rientrante nell’allegato VIII della parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 distinta dall’attività IPPC di produzione