Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-25, n. 201200323

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-25, n. 201200323
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200323
Data del deposito : 25 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04237/2011 REG.RIC.

N. 00323/2012REG.PROV.COLL.

N. 04237/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2011, proposto da:
Azienda Agricola Rizzini Gabriele, Azienda Agricola Sandrini Maurizio, Azienda Agricola Tadini Giuseppe ed Enrico Ora La Dorita di Tadini Enrico, Azienda Agr. "Agricola Dapit Societa' Produzione e Vendita di Dapit David e Simone S.s., Azienda Agricola Aversa Anna Mirella, Azienda Agricola Cellini Pierluigi e Maurizio S.s., Azienda Agricola De Bonis Domenico, Azienda Agricola F.Lli Bonaldo Giulio- Bruno- Alfredo, Azienda Agricola Fattoria di Bonito, Azienda Agricola Massacesi Giancarlo, Azienda Agricola Massacesi Giuseppe Claudio, Azienda Agricola Mattia Fabrizio, Azienda Agricola Mazzoni Carlo, Azienda Agricola Menin Rosanna, Azienda Agricola Migliorelli Alfonso, Azienda Agricola Minutilli Danilo, Azienda Agricola Minutilli Massimiliano, Azienda Agricola Pgms Societa' Semplice di Pagliaroli Giuseppe e Mario, Azienda Agricola Ragagnin Agostino, Azienda Agricola Santopietro Gianni, Azienda Agricola Scavazza Sandro, Azienda Agricola Sibilio Adriano, Azienda Agricola Vagni Clemente, Azienda Agricola Leoni Luigi e Colombo Ora Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio Soc.Sempl. Agricola, Azienda Agricola Caresana Carlo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Amedeo Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli 5;



contro

Societa' Cooperativa Comilat - Coop. Miglioramento Latte Soc. Coop. Agricola, Coop. Latte Padano Soc. Coop. a r.l., Societa' Cooperativa Coal Allevatori Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 04095/2010, resa tra le parti, concernente QUOTE LATTE - PRELIEVO SUPPLEMENTARE PERIODO 2004/2005


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Tonachella su delega di Tomaselli e l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

- Le Aziende agricole appellanti sono produttrici di latte e soggette al regime del prelievo supplementare.

Con comunicazione di AGEA, prot. DPAU.2500.4002, ricevuta il 29 luglio 2005, è stato loro intimato il versamento entro il 15 agosto 2005 del prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2004-2005, pena l’esecuzione esattoriale.

- Con la sentenza appellata il TAR Lazio ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta intimazione, affermando la legittimità del contestato criterio seguito da AGEA nella ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori per l’annata in questione, che ha privilegiato i produttori in regola coi versamenti, ritenendolo compatibile col quadro normativo comunitario, tenuto conto dell’ampia discrezionalità lasciata al legislatore nazionale nell’individuare le priorità nella restituzione e della avvenuta consultazione della Commissione europea ( cfr. nota dell’8.3.2006, che ha ritenuto la disciplina italiana introdotta con l. 119/2003 “in tutto e per tutto conforme ai regolamenti comunitari”).

- Le aziende appellanti denunciano l’erroneo riferimento nel provvedimento impugnato a regolamento comunitario abrogato; l’iniqua e discriminatoria imposizione solo a carico di una piccola parte di produttori responsabili dello sforamento, in contrasto con l’art. 4 del Reg. CE 1788/2003 e con l’art. 17 Reg. CE 595/2004, secondo cui il prelievo supplementare deve essere ripartito interamente tra i produttori responsabili dell’esubero; lamentano, viceversa, la mancata applicazione dei criteri e delle priorità di cui all’art. 13 Reg. Ce 1788/2003 cit. e all’art. 16 reg. 595/2004 cit.; denunciano l’assenza di controlli da parte delle Regioni; contestano l’applicazione del criterio introdotto dall’art. 2 c. 3 d.l. 157/2004, convertito in l. 3.8.2004 n. 1-----, a campagna già iniziata da alcuni mesi; affermano che è possibile effettuare la restituzione solo del contributo effettivamente riscosso dai produttori in somme superiori al prelievo dovuto; contestano l’inutilizzabilità per l’annata 2004-2005 del criterio di cui al D.L. 157/2004 perché non vi è stato alcun versamento del prelievo in eccesso, ma soltanto una imputazione di prelievo; denunciano l’assenza di verifiche della produzione lattiera nell’annata considerata, come dimostrerebbe la relazione di approfondimento della Commissione di indagine amministrativa del 15 aprile 2010; sottolineano la grave violazione del principio di parità di trattamento; rilevano che la responsabilità per mancato pagamento dei prelievi supplementari alla Comunità non è addebitabile allo Stato membro ma ai produttori.

- Si sono costituiti in giudizio L’AGEA e il Ministero delle politiche agricole, ed è intervenuta la Regione Lombardia, insistendo per il rigetto dell’appello.

- All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.



DIRITTO

- L’appello non è fondato.

- Questo Consiglio si è già occupato della questione di diritto oggi all’esame, concernente essenzialmente la legittimità del criterio di preferenza, nella restituzione del prelievo supplementare versato in eccesso, dei produttori che hanno regolarmente effettuato i versamenti mensili del prelievo anticipato, con decisioni da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, (cfr. per tutte Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 2009 , n. 3100) .

- Le aziende appellanti contestano, in primis, l’applicazione, nella fattispecie, alla procedura di compensazione, di una normativa comunitaria abrogata ( reg. CE 1392/2001 art. 9) e l’assenza di motivazione al

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