Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-02, n. 202400067
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2024
N. 00067/2024REG.PROV.COLL.
N. 05579/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5579 del 2023, proposto da
Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di A C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
nei confronti
Regione Toscana, A.R.T.E.A. Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 448/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. e di A.R.T.E.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati A C, S D, V C e Maria Letizia Falsini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. (di seguito anche “Di Donato Arve”) esercita attività agricola per la produzione di vino e derivati.
1.1 Nell’anno 2003 essa ha stipulato un contratto di affitto di alcuni terreni siti nel comune di Montalcino di proprietà dei sig.ri Aniceto Di Donato, Siriana Sobelli, Roberto Di Donato, Laura Batazzi, Vittorio Di Donato e Enzo Di Donato, persone fisiche coincidenti con parte dei soci della società ricorrente, via via mutati con uscite e nuovi ingressi. Il contratto è stato rinnovato nell’anno 2004 e successivamente nel 2018, con scadenza finale nell’anno 2033.
Nel 2013 l’impresa ha ottenuto il riconoscimento di “superfici rivendicabili” (cioè l'idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine contingentati) rispettivamente, a DOC Rosso di Montalcino (B219) per mq. 23997 e a DOCG Brunello di Montalcino (A002) per mq. 45.118, con iscrizione delle stesse nello schedario viticolo tenuto da A.R.T.E.A..
I suddetti terreni sono stati oggetto di una procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022 a vantaggio della Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. (di seguito anche solo “Borgo Scopeto”).
1.2 La stessa società Di Donato Arve, in data 1° giugno 2022, ha poi stipulato con l’impresa Fattoria dei Barbi S.r.l. Soc. Agr. un contratto di affitto relativo a terreni vitati diversi da quelli sopracitati su cui ha spostato la propria attività. A tale scopo ha presentato, il 21 giugno 2022, una dichiarazione per segnalare la presa in carico delle nuove superfici, e una successiva dichiarazione (del 22 giugno 2022) per chiedere la cancellazione dei vigneti trasferiti. In occasione di un accesso al proprio fascicolo l’impresa si è avveduta della cancellazione delle superfici rivendicabili dal proprio schedario, con indicazione della data di “fine” all’8 giugno 2022 a seguito del trasferimento dei terreni suddetti nell’ambito della citata procedura esecutiva.
A fronte di una richiesta di correzione del dato avanzata dalla società Di Donato, la Regione, con nota 28 settembre 2022, ha evidenziato l’avvenuta presentazione, da parte della Borgo Scopeto, della “richiesta di registrazione di superfici rivendicabili” in forza dell’intervenuto trasferimento dei fondi mediante il decreto del Giudice dell’esecuzione, con il quale, nella ricostruzione regionale, sarebbero state trasferite anche le superfici rivendicabili.
Con una nuova comunicazione l’impresa Di Donato ha, quindi, evidenziato l’asserita carenza dei presupposti per la cancellazione, in conseguenza:
- del fatto che le superfici rivendicabili oggetto di cancellazione non erano in titolarità dei soggetti esecutati ma di una società terza (ovvero essa stessa) che occupava gli immobili in forza di regolare contratto di affitto;
- dell’’impossibilità, sul piano giuridico, di configurare le superfici rivendicabili come pertinenze dell’immobile oggetto di pignoramento e del successivo trasferimento.
1.3 A questa comunicazione ha fatto seguito un nuovo riscontro da parte del dirigente regionale competente, il 13 ottobre 2022, con cui è stato evidenziato che il decreto di trasferimento dei terreni aveva determinato sia l’iscrizione delle superfici rivendicabili sopradescritte nello schedario viticolo dell’azienda richiedente Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola, che la conseguente cancellazione delle stesse dallo schedario viticolo grafico dell’azienda Di Donato.
2. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2022 e depositato lo stesso giorno la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Toscana, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, i provvedimenti con cui la Regione Toscana e A.R.T.E.A., in persona dei competenti rispettivi dirigenti, in conseguenza di D.U.A. presentata dalla Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l., hanno disposto:
- la cancellazione dallo schedario delle superfici rivendicabili da parte della società Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. superfici per mq 23.997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e mq 45.118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062, “a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure Esecutive riunite N. 100/2010 – 170/2010, n. 94/2012 e n. 48/2020 ex Trib. Montepulciano verso l'acquirente Az. Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola – Montalcino. Codice Unico Ute: 0052495052405201402”;
- l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l..
Ha, altresì, domandato l’annullamento degli atti connessi e, in particolare, l’annullamento in parte qua, degli schedari delle superfici rivendicabili riferibili alla Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. e alle società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l..
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione e/o falsa applicazione art. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; Violazione e/o falsa applicazione art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73; Violazione e/o falsa applicazione artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103; Violazione e/o falsa applicazione D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità manifesta ;
2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e seg. L. 7.8.1990, n. 241; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria .
2.2 Con ordinanza cautelare n. 667 del 17 novembre 2022, il T.A.R. per la Toscana ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., sotto il profilo della violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale, “avendo la Regione “omesso di prendere in considerazione la dichiarazione unica aziendale del 21 giugno 2022 inoltrata dalla ricorrente”, ordinando dunque all’Amministrazione regionale di “pronunciarsi sulla citata DUA entro 7 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, ferma restando l’attribuzione di superfici rivendicabili già effettuata a favore della controinteressata”.
La Regione Toscana, in esecuzione dell’ordinanza, ha, quindi, depositato, in data 24 novembre 2022, una nota dirigenziale, avente ad oggetto “Reg. U.E. n. 1308/2013 – L.R. 73/2017 Delibera G.R. n. 103/2018. Esecuzione Ordinanza del TAR l'Ordinanza del TAR n. 667/2022 Iscrizione/Cancellazione superficie rivendicabile. AZ BORGO SCOPETO E CAPARZO SRL/ AZ DI DONATO ARVE DI DI DONATO”, con la quale ha affermato che “l’Ufficio Regionale UTR Siena/Grosseto non ha «…omesso di prendere in considerazione la dichiarazione unica aziendale del 21.06.2022 inoltrata dalla ricorrente, con cui questa ha segnalato la presa in carico per affittanza di nuove superfici vitate iscritte nel sistema di a.r.t.e.a.», in quanto tale dichiarazione non è soggetta a controllo da parte degli uffici regionali e non riguarda la titolarità delle superfici rivendicabili oggetto della controversia. La presa in carico dei vigneti provenienti dall’azienda agricola Fattoria dei Barbi non ha niente a che vedere con il trasferimento della superficie rivendicabile in favore dell’azienda Di Donato Arve oggetto del contenzioso. Si tratta di due procedimenti amministrativi del tutto disgiunti e scollegati”.
2.3 Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 gennaio 2023 e depositato il 27 gennaio 2023 la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. ha impugnato, sempre dinanzi al TA.R. per la Toscana, detta ulteriore nota.
2.4 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono