Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-04, n. 202206859

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-04, n. 202206859
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206859
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2022

N. 06859/2022REG.PROV.COLL.

N. 07343/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7343 del 2016, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B T, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , nonché Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, di Consip s.p.a. e dell’ANAC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il Cons. V P ed udito per le parti l’avvocato Bertinelli Terzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Risulta dagli atti che in data 23 dicembre 2013 la società -OMISSIS-. aveva presentato domanda di abilitazione al -OMISSIS-“ Cancelleria 104 (Categoria 1- -OMISSIS-) ”, al quale era stata successivamente abilitata.

Successivamente, in sede di rinnovo dei dati, emergeva dai controlli di Consip l’irregolarità delle nuove dichiarazioni all’uopo rese dalla società: in particolare, nella dichiarazione del 5 dicembre 2014 non veniva riferito un provvedimento penale di condanna a carico dell’allora amministratore delegato de -OMISSIS-. (il quale aveva invece reso dichiarazione espressa di non sussistenza di alcuna condanna a proprio carico); inoltre, sempre nella dichiarazione del 5 dicembre 2014, così come già nell’inziale di richiesta di abilitazione, non era stata in alcun modo menzionato un precedente provvedimento penale di condanna a carico del sig. -OMISSIS-, institore della società sin da 12 maggio 2015.

A fronte di tali incongruenze, Consip s.p.a. avviava apposita istruttoria volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico in occasione dell’abilitazione al MePA e dei successivi rinnovi, all’esito della quale emergeva la non veridicità delle indicate dichiarazioni.

In ragione di quanto sopra Consip s.p.a. disponeva, con provvedimenti in data 4 dicembre 2015, prott. -OMISSIS-, la revoca dell’abilitazione, riservandosi le ulteriori iniziative di legge.

Avverso tali provvedimenti -OMISSIS-. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione del

principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006 .

Secondo la ricorrente non si sarebbe potuta ravvisare, nell’omessa dichiarazione della sentenza a carico dell’amministratore unico, un intento doloso, da ritenersi presupposto indefettibile per la decadenza del beneficio. A fortiori , tale precedente sarebbe stato in realtà già noto a Consip, in quanto precedentemente dichiarato dall’interessata in ordine ad un’altra procedura di gara.

Per quanto invece riguarda la posizione del signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti institore, lo stesso non sarebbe stato tenuto a rendere la dichiarazione omessa, poi peraltro effettuata in sede di rinnovo, una volta assunta la qualifica di Direttore tecnico.

2) Illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006. Erroneità dei presupposti .

La mancanza di un fatto rilevante – di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 – non avrebbe integrato una dichiarazione non veritiera rilevante ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, ma al più una mera omissione, riconducibile al diverso ambito applicativo dell’art. 38, comma 2- bis che comprenderebbe anche l’ipotesi di mancanza assoluta della dichiarazione.

Più in generale, si sarebbe qualificata mendace una dichiarazione priva obiettivamente di tale natura.

Costituitasi in giudizio,

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