Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-12-22, n. 201406265

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-12-22, n. 201406265
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201406265
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01289/2007 REG.RIC.

N. 06265/2014REG.PROV.COLL.

N. 01289/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2007, proposto da:
F N , quale legale rappresentante della Pr Immobiliare Sas, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso l’avv. Agostino Cifuni in Roma, via Jenner N. 20;

contro

Comune di San Severino Lucano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Lamberti in Roma, viale Parioli, 67;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 01007/2005, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio concessione per realizzazione unità immobiliari a destinazione residenziale;
risarcimento danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. A M e uditi l’avv. Adriana Coltrioli su delega dell'avv. A B per la parte appellante e l’avv. E L per l’Ente resistente

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione consiliare n.9 del 12/2/1990 il Comune di San Severino Lucano approvava il piano di lottizzazione proposto dall’ing. Armando D’Alessandro da realizzare in località “ Viscigli”( già adottato con delibera del 7/9/1989 n.89), cui faceva seguito la convenzione urbanistica stipulata in data 28/10/ 1993.

Succesivamente l’ing. D’Alessandro con atto pubblico dell’8/10/1997 trasferiva il diritto ad edificare su alcuni lotti della lottizzazione denominata “Cerreto 1”alla Società P.R. Immobiliare s.a.s. che con istanza del 9/9/1998 chiedeva al suindicato Comune la modifica della destinazione d’uso da residenziale a residenziale- turistico -alberghiera.

L’Amministrazione comunale on delibera della G.M. n.314 del 17/10/1998 adottava la variante al P.d.L in questione con la trasmissione degli atti alla Regione Basilicata e al Parco del Pollino per l’acquisizione dei relativi pareri, laddove il primo Ente con nota del 7/5/1999 riteneva la prevista variazione d’uso porsi in contrasto con la normativa del Piano territoriale di coordinamento del Pollino.

La predetta Società che contestava la fondatezza del parere regionale suindicato nonchè il rifiuto comunale a rilasciare l’autorizzazione all’edificazione, con successive istanze richiedeva il rilascio del titolo ad aedificandum sempre nell’ambito della lottizzazione in questione per la sola destinazione residenziale.

Quindi, sempre in questa successione di fatti ed atti ( sia di provenienza privata che pubblica ) di non sempre agevole rilevazione, il Comune di San Severino Lucano con deliberazioni consiliari n54 del 30/9/2002 e n.5 del 6/2/2003 riadottava e riapprovava il P.d.L. “Cerreto 1”, con relativo schema di convenzione cui però non faceva seguito la stipulazione della relativa convenzione,ancorchè il Comune con nota prot. n. 3478 del 9/6/2003 invitasse l’ing. D’Alessandro nella sua qualità di proprietario dell’area alla relativa sottoscrizione.

La Società faceva pervenire nei mesi di febbraio e marzo 2004 alcune istanze di rilascio di concessione edilizia cui l’Amministrazione dava riscontro con altrettante note recanti il proprio diniego in ordine a quanto richiesto.

In particolare, all’esito di tale “ carteggio” il Comune con atto prot. n. 2091 del 27 aprile 2004 , a firma del Responsabile dell’Area Tecnica ed avente ad oggetto “risposta alla nota n.1835 del 20/4/2004”, comunicava la impossibilità a rilasciare concessioni edilizie relative alla lottizzazione “Cerreto 1” in ragione del parere contrario alla lottizzazione e alla variante di destinazione d’uso reso dalla Regione Basilicata.

La Società P.R. Immobiliare s.a.s. in persona del legale rappresentante F N impugnava tale provvedimento innanzi al TAR della Basilicata formulando altresì domanda di risarcimento danni e l’adito Tribunale con sentenza n. 1007/ 2005 dichiarava “inammissibile l’azione impugnatoria” e respingeva la domanda risarcitoria.

Il sig.F, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della P.R. Immobiliare s.a.s. è insorto avverso detto decisum, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

1) Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in ordine alla dichiarata inammissibilità del ricorso di prime cure per impugnazione di atto meramente confermativo;

2) illogicità e contraddittorietà della motivazione;

3) erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Errata interpretazione del P.T.C., della legge n.431/85 , del T.U. n.380/2001.

L’intimato Comune di San Severino Lucano, costituitosi in giudizio, oltre a contrastare le ragioni dell’appellante Società ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del T Basilicata n.1007/2005 nella parte in cui è stata rigettata dal primo giudice l’ eccezione di inammissibilità, sotto vari profili, del ricorso della P.R. Immobiliare originariamente introduttivo della controversia.

Le parti hanno poi prodotto ad ulteriore illustrazione delle loro tesi difensive apposite memorie difensive, anche di replica.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione

DIRITTO

I motivi dell’appello si rivelano infondati e tanto esonera il Collegio dell’onere di esaminare le eccezioni di inammissibilità del presente gravame pure sollevate in limine litis dalla difesa del resistente Comune di San Severino Lucano.

Col primo mezzo d’impugnazione parte appellante rileva la erroneità della statuizione con cui il T ha dichiarato la inammissibilità del ricorso di prime cure in ragione del ritenuto carattere meramente confermativo dell’atto comunale n.2091 del 27/4/2004 ivi gravato, rispetto ad una precedente nota dell’Ente , la n.911 del 27/2/2004, rimasta inoppugnata.

Sostiene in particolare l’appellante che tale ultimo atto non ha definito un procedimento relativo alla richiesta di rilascio di un titolo edilizio, essendosi il Comune limitato a dare dei semplici riscontri e chiarimenti, di talchè alcun onere di tempestiva impugnazione della nota in parola può configurarsi a carico della Società appellante.

Così non è.

Con la nota prot. n. 911 del 27 febbraio 2004 ( non impugnata ) l’Amministrazione comunale nel riscontrare la nota della parte appellante n.785 del 20/2/2004 comunicava di non poter rilasciare concessioni edilizie in ordine alla lottizzazione di che trattasi per effetto del parere negativo reso dalla Regione Basilicata e tali stesse ragioni e determinazioni venivano reiterate con l’atto prot. n.2091 del 27 aprile 2004.

Orbene mettendo a confronto il contenuto dei due atti si evince agevolmente come il secondo dei due abbia natura meramente confermativa .

Tale conclusione scaturisce dal principio , ormai acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo ( Cons. Stato Sez. V 271/2014 n.397;
Cons. Stato Sez. IV 18/4/2014 n.1805 ) secondo cui per stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo e perciò non impugnabile oppure di conferma in senso proprio e quindi autonomamente lesivo ed impugnabile nei termini, occorre verificare se l’atto successivo ( nella specie quello del 27 aprile 2004 prot. n. 2091 ) è stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione di interessi.

Così non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione di fatto e di diritto e tale condizione nella specie non è rinvenibile atteso che, come sopra evidenziato, sono state reiterate, senza una nuova motivazione conclusioni in precedenza opposte , queste sì suscettibili di essere contestate giudizialmente .

In definitiva il rilievo processuale mosso dal T si appalesa esatto e va confermato.

Oltre alla rilevata inammissibilità del ricorso di primo grado, rilievo di per sé esaustivo, il Collegio ritiene di procedere ad esaminare nel merito le censure di cui agli altri due mezzi del gravame qui proposto.

Esse sono prive di fondamento.

In primo luogo parte appellante deduce la illogicità e contraddittorietà che sarebbero contenute nell’ordinanza collegiale con cui il T rigettava l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato, ma il rilievo de quo è assolutamente irrilevante,attenendo la questione sollevata , anche a volerla ritenere fondata , unicamente ad una fase incidentale del processo integralmente assorbita dalla pronuncia di merito emessa in prosieguo dal primo giudice.

Con il terzo ed ultimo motivo poi la predetta Società censura l’operato del Comune, laddove l’Amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento alla normativa del vigente Piano di fabbricazione e non a quella introdotta dal PTC del Pollino e non avrebbe altresì tenuto conto che la zona interessata non è sottoposta a vincolo paesaggistico e che inoltre dal punto di vista edilizio risulta già urbanizzata senza che abbia rilevanza l’attuazione di un piano di lottizzazione.

Anche tali argomentazioni sono infondate, assumendo la problematica che viene in rilievo delle connotazioni che impongono una soluzione del tutto diversa da quella prospettata dall’appellante.

Invero, la non assentibilità dei richiesti interventi edilizi nell’ambito della lottizzazione “Cerreto 1”va correlata al fatto che la lottizzazione in questione si pone in contrasto con la normativa recata dal P.T.C. del Pollino ( segnatamente con l’art.7) così come rilevato dalla Regione con il parere negativo dell’11 maggio 1999 e necessitando perciò una modifica del predetto piano, cosa avvenuta con la legge regionale n.24 del 5/7/2002 recante appunto la variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino.

Se così è, del tutto coerente, esatta e doverosa deve considerarsi la scelta del Comune di adeguare il già approvato piano di lottizzazione alle nuove previsioni contenute nella variante del PTC in questione, procedendo, in sostituzione della originaria lottizzazione,all’adozione ( nell’anno2002 ) e all’approvazione (nell’anno 2003 ) del “nuovo” piano di lottizzazione, dovendosi all’uopo rilevare che tale strumento di pianificazione di dettaglio risulta accompagnato da una annessa convenzione non sottoscritta dall’Ing. D’Alessandro quale proprietario dell’area.

E’ evidente che essendo venuta meno la preesistente lottizzazione del 1990 ( e in assenza del’operatività del PdL sostitutivo ) deve ritenersi del tutto preclusa la possibilità di edificazione di terreni a suo tempo deputati ad ospitare immobili ed opere, secondo le previsioni previste da quello strumento urbanistico- edilizio.

Quanto poi alla tesi pure adombrata nel gravame circa la possibilità di procedere alla edificazione senza la necessità delle opere infrastrutturali previste dal P.d.L., per essere l’area già urbanizzata, anche tale assunto va disatteso sulla scorta di quanto riferito dal Responsabile dell’Area Tecnica con nota prot. n.622 del5/2/2007 secondo cui “le opere di urbanizzazione primaria ( rete idrica ) presenti in zona risultano essere attualmente inadeguate al carico urbanistico e l’area interessata non è completamente urbanizzata” : tali dati resi in ordine allo stato dei luoghi, è utile sottolinearlo, non risulta siano stati smentiti dalla parte interessata a mezzo di idonei elementi di prova .

Infine, la pretesa risarcitoria qui pure riproposta si rivela priva di fondamento.

L’assenza in capo all’Amministrazione comunale di una condotta contra legem, come richiesta dallo schema paradigmatico della fattispecie di cui all’art.2043 del codice civile, impedisce l’insorgenza di una responsabilità della P.A. produttiva di danno risarcibile ( cfr Cons. Stato Sez. V n.2756/2014).

Conclusivamente l’appello proposto da P.R. Immobiliare s.a.s. deve considerarsi infondato, meritando conferma le impugnate statuizioni rese dal primo giudice sia pure con le integrazioni sopra esposte.

Passando poi all’esame dell’appello incidentale proposto dal Comune di san Severino Lucano, pur sussistendo non pochi dubbi sulla proponibilità di un siffatto rimedio giurisdizionale non essendo configurabile un’azione volta ad ottenere una dichiarazione di inammissibilità del ricorso di prime cure già recata dall’impugnata sentenza, nondimeno l’impugnativa incidentale è da considerarsi improcedibile.

Invero, l’accertata infondatezza dell’appello principale per la portata assorbente di tale esito fa venir meno l’interesse dall’appellante incidentale a coltivare il merito della sua impugnativa, con conseguente improcedibilità del gravame.

Sussistono peraltro giusti motivi avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

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