Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2011-01-21, n. 201100442

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2011-01-21, n. 201100442
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100442
Data del deposito : 21 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09427/2010 REG.RIC.

N. 00442/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09427/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9427 del 2010, proposto dal Ministero dell'interno – Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

M B n.c.;

per la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00778/2010, resa tra le parti, concernente ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 il Consigliere Maurizio Meschino.

Nessuno è comparso per le parti.


1. Il signor Mohamed Alì Bouraada si è visto respingere la domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare, presentata a suo favore ai sensi dell’art.

1-ter della legge n. 102 del 2009 dal sign. Gaman Abdel Moneim Ali, in ragione della condanna a cinque mesi e giorni venti di reclusione riportata dal detto sign. Mohamed Alì Bouraada ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per il reato di clandestinità.

Il signor Mohamed Alì Bouraada, con ricorso n. 1477 del 2010 proposto al TAR per la Lombardia, ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento di rigetto, con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.

2. Il TAR, con ordinanza n. 778 del 2010, ha accolto la domanda cautelare, con l’obbligo di riesame del provvedimento, “ Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, secondo un determinato filone giurisprudenziale, cui il Collegio intende prestare adesione, il reato commesso dal ricorrente – ex art. 14, comma 5 ter, del T. U. n. 286/98, ossia l’indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato – non potrebbe essere ricompreso né nello spettro applicativo di cui all’art. 380 c.p.p., né in quello di cui all’art. 381 c.p.p., con la conseguente non ostatività di una condanna per tale fattispecie ”.

3. Con l’appello in epigrafe, discusso nella odierna camera di consiglio, è chiesta la riforma della detta ordinanza.

4. Rileva il Collegio l’opportunità di disporre d’ufficio la rimessione del ricorso all’esame dell’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che il punto di diritto sottoposto ad indagine può dar luogo a contrasti giurisprudenziali.

La questione si incentra sui seguenti punti:

- l’art.

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