Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-30, n. 201505865

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-30, n. 201505865
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505865
Data del deposito : 30 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07091/2007 REG.RIC.

N. 05865/2015REG.PROV.COLL.

N. 07091/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7091 del 2007, proposto dal sig. S V, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

contro

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E B, G T, F M F e B R, con domicilio eletto presso il dott. G M G, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, n. 7315/2006, resa tra le parti, concernente la restituzione di un suolo locato tra le parti, per uso giardino.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellata l’avvocato Giovanni Corbyons, su delega dell'avvocato B R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Vincenzo Scherma, conduttore di un fondo della superficie di mq 275 in località Coroglio affidatogli in locazione dal Comune di Napoli per uso giardino con la deliberazione di G.M. n. 326 del 1991, mediante contratto stipulato con decorrenza dal 1° febbraio 1991, impugnava con ricorso al T.A.R. per la Campania l’ordinanza comunale n. 3028 del 24 marzo 2006, che lo aveva diffidato a lasciare tale fondo libero da persone e cose, contestandogli di non averlo restituito nonostante l’emanazione della delibera di G.M. n. 694/2004, che aveva revocato la pregressa n. 326/1991, in dipendenza di abusi edilizi da lui commessi in sito.

Il Comune di Napoli resisteva al ricorso.

2. Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza n. 7315/2006 in epigrafe, con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile a causa della mancata impugnativa da parte dell’interessato dell’atto presupposto, costituito dalla deliberazione n. 694/2004.

3. Avverso tale decisione il soccombente proponeva quindi il presente appello alla Sezione.

L’appellante, nel riproporre la propria tesi secondo la quale, appartenendo l’immobile al patrimonio disponibile, l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre nella vicenda di poteri di diritto pubblico, deduceva altresì:

- di avere comunque impugnato l’anzidetta delibera n. 694/2004 mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato il 7-10 agosto 2006 (poco dopo la pubblicazione della sentenza del T.A.R.);

- che il Comune, nel frattempo, aveva emesso l’ordinanza sindacale n. 1233 del 18 luglio 2006, che aveva disposto il rilascio del fondo, nonché la nota dirigenziale n. 7883 del successivo 13 settembre, che parimenti gli aveva intimato tale rilascio sotto comminatoria di sgombero coatto: atti fatti da lui oggetto di un ulteriore ricorso allo stesso T.A.R. sub Reg.Gen. n. 5940/2006.

Il Comune si costituiva anche in questo grado di giudizio in resistenza all’impugnativa avversaria, della quale chiedeva il rigetto.

4. In prossimità della trattazione della causa nel merito, infine, l’appellante con memoria depositata il 10 novembre 2015 dichiarava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2015 sulle relative conclusioni la causa è stata dunque trattenuta in decisione.

5. Osserva la Sezione che alla stregua dell’inequivocabile dichiarazione espressa dall’appellante s’impone l’adozione della richiesta declaratoria d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38, nonché 85, comma 9, del d.lgs. n. 104 del 2010.

Del resto, l’atto di diffida oggetto di causa è stato superato e assorbito dai successivi provvedimenti comunali che hanno intimato il rilascio del fondo, avverso i quali è stata instaurata una nuova controversia: sicché la conclusione dell’improcedibilità del giudizio s’impone anche sotto questo profilo.

6. Le spese processuali di questo grado, come già quelle del precedente, possono senz’altro essere compensate tra le parti.

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