Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-18, n. 201901766

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-18, n. 201901766
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901766
Data del deposito : 18 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2019

N. 01766/2019REG.PROV.COLL.

N. 02575/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2575 del 2016, proposto dal Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L P, A M, B M G e G A, domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

H3G S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati J E P R, A M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 27/2016, resa tra le parti e concernente: riconfigurazione impianto di telefonia mobile;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati L P e Caruso, quest’ultimo in dichiarata delega dell’avvocato Recla;


Premesso che non si ravvisano i presupposti per accogliere l’istanza di riunione formulata dal Comune appellante, risultando impugnate sentenze tra di loro diverse, relative a separate e distinte vicende procedimentali e provvedimentali;

Considerato che il T.r.g.a., con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse – essendo i provvedimenti impugnati venuti meno nel corso del giudizio di primo grado in seguito al riesercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere autoritativo attraverso le modifiche dell’allegato B del Regolamento edilizio comunale, apportate in corso di causa in aderenza alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado – e, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di causa e della c.t.u. a carico del Comune;

Rilevato che la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non risulta specificamente impugnata, con conseguente correlativa formazione del giudicato endoprocessuale;

Ritenuta la manifesta infondatezza dell’appello interposto dal Comune avverso la statuizione sulle spese, basata sul criterio della soccombenza virtuale, in quanto, per un verso, per consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione sulle spese è censurabile esclusivamente quando esse sono state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa o, altrimenti, se la medesima statuizione sia abnorme o macroscopicamente irragionevole o illogica, e, per altro verso, nel caso di specie tali estremi, all’evidenza, non ricorrono, poiché il T.r.g.a. ha fatto corretta applicazione dei criteri della causalità e della soccombenza virtuale (con una decisione ampiamente e puntualmente motivata, incentrata su argomenti non incrinati in modo decisivo dai motivi d’appello), per giunta procedendo ad una liquidazione ampiamente rispettosa dei limiti tariffari;

Ritenuto opportuno precisare che, ad ogni modo, le considerazioni svolte ai fini della valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite, nell’ambito di una pronuncia di rito dichiarativa dell’improcedibilità, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia (v. sul punto, ex plurimis , Cass. 31 agosto 2015, n. 17312);

Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi