Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-04, n. 202002830
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Pubblicato il 04/05/2020
N. 02830/2020REG.PROV.COLL.
N. 05011/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5011 del 2009, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato P V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9,
contro
- il Comune di Mentana, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato P T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Imera, 16;
- la Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato R M P, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Roma presso l’Avvocatura della Regione Lazio, via Marcantonio Colonna, n. 27;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente sospensione lavori e ripristino stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mentana e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per la parte appellante l’avvocato P V e per l’appellata Regione Lazio l’avvocato R M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Gli attuali appellanti, coniugi -OMISSIS-, hanno acquistato con atto dd. 27 maggio 2005 Rep. N. 16372 a rogito del dott. Fabio Torina, notaio in Mentana (Roma) un appartamento ubicato nella stessa -OMISSIS-.
Dante causa dei medesimi coniugi era il costruttore signor -OMISSIS- dicembre 1999, riservandosi la proprietà di una delle due unità immobiliari di cui lo stesso risulta composto.
In data 9 dicembre 2004, ossia antecedentemente all’acquisto dell’appartamento da parte degli attuali appellanti, l-OMISSIS- aveva presentato al Comune di Mentana due domande di condono edilizio a’ sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003, n. 326, l’una con il numero di protocollo n. -OMISSIS- relativa al “Cambio di destinazione d’uso al piano terra con frazionamento dell’immobile;costruzione di una cantina al piano S1 ” e l’altra con il numero di protocollo n. -OMISSIS- relativa alla “costruzione di un garage al piano S1 ”: e ciò in dipendenza della circostanza che mediante l’anzidetta concessione edilizia n. -OMISSIS- del 1999 era stata originariamente assentita la realizzazione di un manufatto destinato al ricovero di attrezzi agricoli.
Della pendenza di tali domande di condono edilizio è stata fatta rituale menzione nel contratto di compravendita, a’ sensi dell’art. 40, secondo comma, della l. 28 febbraio 1985, n. -OMISSIS-, come modificato dagli artt. 8, comma 5- quater , e 8- bis , comma 2, del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 e, successivamente, dall’art. 7, comma 1, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 13 marzo 1988, nonché a’ sensi dell’art. 2, comma 68, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Va precisato che l’appartamento acquistato dagli attuali appellanti - al pari di quello contiguo rimasto in proprietà all-OMISSIS- - si sviluppa in verticale sui piani interrato, terra e sottotetto, oltre a un locale garage.
Il -OMISSIS-hanno abitato l’appartamento subito dopo l’acquisto e riferiscono di non aver ivi eseguito alcun lavoro edile su tale immobile.
In data 8 agosto 2005, ossia meno di tre mesi dopo la stipula dell’anzidetta compravendita, è stata loro notificata l’ordinanza n. -OMISSIS-dd. 3 agosto 2005 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Mentana, con la quale “vista la relazione di sopralluogo del 29 luglio 2005 Prot. n. -OMISSIS- dalla quale è stato accertato che sono state eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. -OMISSIS- del 29 dicembre 1999 opere relative ad un fabbricato ad uso agricolo consistenti nella trasformazione d’uso del piano sottotetto in abitazione per una superficie utile di mq. 36,32 ed un volume di mc. 69,14, nella realizzazione di un piano interrato per una superficie utile residenziale di circa mq. 35,34 e cubatura di mc. 106,80 e di un garage di superficie non residenziale pari a mq. 19,32 e volumetria pari a mc. 59,00, il tutto realizzato su un terreno distinto al N.C.T. del Comune di Mentana al foglio 8, particella n. -OMISSIS-;visto che per parte delle opere realizzate in difformità dalla concessione risultano presentate n. 2 domande di illecito edilizio (sic) ai sensi della l. n. 326 del 2004 e della l.r. n. 12 del 2004;considerato che non risultano presentate domande di illecito edilizio (sic) per le trasformazioni ad uso abitativo del locale sottotetto e del locale seminterrato;considerato che per i lavori realizzati in difformità non risulta presentata la richiesta del nulla osta sismico alla Regione Lazio – Genio Civile di Roma in ottemperanza alla l. n. 64 del 1994 ”, ha ingiunto ai medesimi signori -OMISSIS-di provvedere alla “rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativamente a tutto quanto realizzato in difformità alla concessione edilizia n. -OMISSIS- del 1999 e dalle ” (non meglio specificate) “richieste di illecito edilizio in attesa di istruttoria, con avvertenza che, in difetto, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, le opere stesse saranno demolite a spese dei responsabili dell’abuso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ” .
Giova da subito evidenziare che analoga ordinanza, recante il n. -OMISSIS-di pari data, è stata notificata anche all-OMISSIS- con riguardo all’unità immobiliare di sua proprietà.
In data 25 agosto 2005 è stata quindi notificata ai signori -OMISSIS-l’ulteriore ordinanza del medesimo Responsabile del Settore Urbanistica n. -OMISSIS- dd. 8 agosto 2005 – Pratica n.-OMISSIS-, recante “Rettifica ordinanza n. -OMISSIS-del 3 agosto 2008 ”, con la quale “visto che ” nella surriportata ordinanza n. -OMISSIS-del 3 agosto 2005 “non veniva riportata nel preambolo la descrizione di tutte le opere realizzate in difformità alla concessione edilizia n. -OMISSIS- del 1999, così come venivano specificate nella relazione tecnica di sopralluogo del 29 luglio 2005, Prot. n. -OMISSIS- ” , è stata – per l’appunto – disposta la rettifica del preambolo della predetta ordinanza n. -OMISSIS-del 3 agosto 2005, nel senso che veniva pertanto contestata la “trasformazione d’uso del piano terra da agricolo in residenziale per una superficie utile pari a m. 56,16 e cubatura pari a mc 187,50, nella trasformazione d’uso del piano sottotetto in abitazione per una superficie utile di mq 36,32 ed un volume di mc 69.14 , nella realizzazione di un piano interrato per una superficie utile residenziale di circa mq 35,34 e cubatura di mc 106,80, e di un garage di superficie non residenziale pari a mq 19,32 e volumetria pari a mc 59.00, il tutto realizzato su un terreno distinto al N. C. T. del Comune di Mentana al foglio 8 particella n. -OMISSIS- ” .
L’Amministrazione comunale ha trasmesso gli atti alla Regione Lazio e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Tivoli per il seguito di rispettiva competenza.
1.2. Per quanto attiene alla Regione Lazio, con decreto n. -OMISSIS- dd. 12 ottobre 2005 il Dirigente dell’Area Decentrata Lavori Pubblici di Roma - Ufficio edilizia pubblica e privata in zone sismiche disponeva la “sospensione di lavori ” - , “visto il processo verbale n. -OMISSIS- del 5 settembre 2005 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Mentana” redatto nei confronti del -OMISSIS- e della -OMISSIS- “per aver realizzato una costruzione … senza avere osservato agli obblighi (sic) di cui agli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 2 e 4 della l. 5 novembre 1971, n. 1086) recanti norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica ed agli artt. 93 e 94 del d.P.R. stesso, Capo IV (artt. 17 e 18 della l. 2 febbraio 1974, n. 64), recanti provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;considerato che il predetto processo verbale contiene sufficienti elementi di valutazione in ordine alle infrazioni di cui trattasi, tali da non richiedere ulteriori accertamenti istruttori ”, ha disposto “l’immediata sospensione dei lavori ”, con le contestuali avvertenze che gli stessi “non potranno essere ripresi senza che sia stato provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa indicata in premessa e previo il possesso delle autorizzazioni e concessioni previste dalla vigente normativa in materia di edilizia e senza che questa Area abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti di cui al presente capoverso ” e che “con riferimento all’art. 96 del d.P.R. n. 380 del 2001 si precisa che l’eventuale provvedimento autorizzativo in sanatoria dovrà essere soggetto agli adempimenti di cui all’art. 35 della l. 28 febbraio 1095, n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni ”.
Giova sin d’ora evidenziare, al riguardo di tale provvedimento, che in data 26 ottobre 2005 il collaudatore ha depositato il certificato di idoneità statica -sismica.
1.3. Con ricorso proposto sub R.G. n. 10299 del 2005 innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il -OMISSIS-hanno quindi chiesto l’annullamento sia delle predette ordinanze nn. -OMISSIS-e -OMISSIS- del Comune di Mentana, sia del surriferito decreto n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2005 emesso dall’Amministrazione regionale.
I ricorrenti in primo grado hanno dedotto avverso le due ordinanze emesse dal Comune di Mentana i seguenti ordini di censure:
1) eccesso di potere per erronei presupposti di fatto e per carenza di istruttoria, in quanto le due ordinanze provvedimento recavano un calcolo delle volumetrie realizzate in difformità non rispondente alla realtà e senza considerare le due domande di condono edilizio presentate dal dante causa dei ricorrenti;
2) violazione di legge con riferimento alle previsioni dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003, nonché della l..r. 8 novembre 2004, n. 12, in quanto le medesime ordinanze contrastavano con tali disposizioni di legge nella misura in cui non consideravano l’esistenza delle predette due domande di condono edilizio;
3) eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto difettava un’adeguata individuazione dei presunti illeciti contestati;
4) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Avverso il provvedimento regionale sono stati viceversa dedotti i seguenti, due ulteriori ordini di censure:
5) illegittimità dell’ordine di sospensione per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti, posto che al momento in cui tale provvedimento era stato adottato non vi era alcun lavoro in corso, con la conseguenza che lo stesso si fondava su erronei presupposti di fatto;
6) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 64, 65, 93 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 2 e 4, nonché 17 e 18 della l. 5 novembre 1971, n. 1086), in quanto tali disposizioni normative, recanti la disciplina delle costruzioni in zone sismiche, sarebbero state violate avuto riguardo all’idoneità sotto tale profilo della costruzione contestata, come risulta dal certificato depositato presso l’Ufficio regionale competente in data 26 ottobre 2005.
1.4. In tale primo grado di giudizio si sono costituiti il Comune di Mentana e la Regione Lazio, concludendo entrambi per la reiezione del ricorso.
1.5. Giova evidenziare che, pendente il giudizio innanzi al T.A.R., è intervenuta la sentenza n. -OMISSIS-D emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento penale R.g. 5056/2005 e R.g. Dib. 229/07 a carico dei medesimi signori De -OMISSIS- e -OMISSIS-, che assolveva gli stessi per non aver commesso il fatto in ordine ai reati di cui all’art. 44, lett. b ), 71, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Copia di tale sentenza, passata in giudicato, è stata depositata in data 15 giugno 2007 dal patrocinio dei medesimi ricorrenti nel fascicolo della causa proposta innanzi al giudice amministrativo.
Con memoria successivamente depositata dal medesimo patrocinio presso il T.A.R. è stato evidenziato - tra l’altro - che tale assoluzione era fondata sull’assunto dello stesso giudice penale secondo cui non si poteva nella fattispecie “escludere che le difformità per cui è oggi processo ” risalissero “ad epoca precedente all’acquisto del possesso da parte degli imputati ” e che la consulenza tecnica acquisita in quella stessa sede “rivela (va) che: l’edificio per cui è processo venne autorizzato con concessione edilizia n. -OMISSIS- del 29 dicembre 1999, rilasciata in favore di -OMISSIS-;il 30 dicembre 2002 venne comunicata al Comune di Mentana la fine di lavori, il 9 dicembre 2004 -OMISSIS-presentò, con riferimento ad alcune delle difformità per cui oggi è processo, due domande di condono. Va poi aggiunto che gli ampliamenti per cui oggi è processo incidono sulle strutture portanti dell’edificio ed è quindi verosimile che la realizzazione del piano primo o del piano interrato sia coeva all’edificazione della porzione di manufatto assentita. La comunicazione- notizia di ·reato in data 6 settembre 2005 ed il materiale fotografico ad essa allegato provano che alla data del sopralluogo, effettuato il 23 giugno 2005, i lavori non erano in corso ed il fabbricato risulta ultimato in ogni rifinitura ” .
1.6. Giova – altresì – qui evidenziare che medio tempore anche il costruttore -OMISSIS-aveva impugnato sub R.G. 11483 del 2005 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, l’ordinanza n. -OMISSIS- del 3 agosto 2005 con cui la quale - specularmente – il Comune di Mentana aveva disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ivi indicati con riferimento alla porzione di edificio di cui egli aveva conservato la proprietà.
Con ordinanza n. -OMISSIS-dd. 2 febbraio 2006 emessa a’ sensi dell’allora vigente art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dagli artt. 1 e 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205, la Sezione I- quater dell’adito T.A.R. aveva accolto solo in parte l’istanza cautelare di tale ricorrente avente ad oggetto la sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento impugnato.
L-OMISSIS- ha peraltro proposto al riguardo ricorso cautelare, sempre a’ sensi della predetta disciplina processuale pro tempore vigente, e in accoglimento di tale impugnativa la Sezione IV^ del Consiglio di Stato, con propria ordinanza n. -OMISSIS-dd. 26 luglio 2006 ha “ritenuto che il provvedimento relativo al ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell’impugnativa in primo grado debba essere integralmente sospeso fino alle definitive determinazioni che il Comune dovrà adottare in ordine alla istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente ”.
1.7. Con sentenza n.