Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-30, n. 202310322

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-30, n. 202310322
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310322
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 10322/2023REG.PROV.COLL.

N. 09823/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9823 del 2018, proposto dalla società Iguana a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato B T in Roma, via Sesto Rufo 23;



contro

il Comune di Vasto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00138/2018, resa tra le parti, pubblicata il 12 aprile 2018, non notificata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati G G e N Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La controversia sottoposta all'esame del T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara e decisa con la sentenza appellata ha ad oggetto il provvedimento con il quale la Regione Abruzzo aveva approvato, ai sensi degli artt. 211 e 272 del d. lgs. n. 152/2006, il progetto dell'impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R-13) e recupero (R-5) di rifiuti non pericolosi ed autorizzato la società Iguana a r.l. alla realizzazione e all’esercizio dello stesso per il periodo di due anni.

Il giudice di primo garo ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Vasto e disposto il “conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei termini di

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