Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-01-23, n. 201300394

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-01-23, n. 201300394
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300394
Data del deposito : 23 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06653/2010 REG.RIC.

N. 00394/2013REG.PROV.COLL.

N. 06653/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2010, proposto dalla società Usmate Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B S e D V, con domicilio eletto presso D V in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia;
Comune di Usmate Velate;

nei confronti di

R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Bucello, con domicilio eletto presso Mario Bucello in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99;
Italferr S.p.a.;

per la riforma della sentenza del TAR della Lombardia – Milano, Sez. II, n. 1669 del 2010


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Santamaria e l’avvocato Bassi per delega dell’avvocato Bucello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La società Usmate Green s.r.l. riferisce di essere proprietaria, nell’ambito del Comune di Usmate Velate (MB) di alcune aree ricomprese in un ambito sottoposto a pianificazione attuativa.

Riferisce altresì che il piano attuativo, approvato nell’ottobre del 2002, prevedeva la realizzazione di un comparto a destinazione residenziale con sistemazione dell’area residua per il golf.

A seguito della stipula della convenzione urbanistica (14 marzo 2003), la società appellante ha conseguito i titoli edilizi per realizzare gli interventi programmati, realizzando le necessarie opere di urbanizzazione.

Risulta, altresì, agli atti che in prossimità delle aree di proprietà della società appellante era previsto il passaggio della Gronda Est Milano – linea ferroviaria Seregno-Bergamo, il cui progetto originario – tuttavia – non incideva sulle aree di interesse dell’odierna appellante.

Con un primo ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Lombardia e recante il n. 4904 del 2004, la società Usmate Green s.r.l. impugnava la delibera della Giunta regionale della Lombardia n. VII/18262 del 19 luglio 2004 con la quale: a) era stato espresso parere favorevole condizionato in ordine all’approvazione del progetto preliminare della Gronda est Milano - Linea ferroviaria Seregno Bergamo;
b) era stato espresso parere favorevole condizionato in ordine alla compatibilità ambientale del progetto medesimo;
c) è stata manifestata la volontà di addivenire all’intesa Stato - Regione in ordine alla localizzazione dell’opera pubblica programmata.

Con un successivo ricorso proposto dinanzi al medesimo Tribunale e recante il n. 742 del 2007, l’odierna appellante impugnava, altresì, la delibera del CIPE n. 105/2005 del 2 dicembre 2005 con la quale era stato approvato il progetto preliminare relativo al “ 1° Programma delle opere strategiche (legge 21 dicembre 2001, n. 443), potenziamento della linea Seregno- Bergamo ”, nonché tutti gli atti presupposti e in particolare: a) la nota del Ministero dell’Ambiente in data 26 agosto 2006 recante il parere favorevole sul progetto preliminare dell’opera;
b) la nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali recante il parere favorevole alla richiesta di compatibilità ambientale;
c) lo studio di impatto ambientale in data 29 ottobre 2004, nonché d) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 novembre 2005.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito, previa riunione, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 4904/2004 e irricevibile.il ricorso n. 742/2007.

La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dalla società Usmate Green la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi di appello:

1) Erronea [motivazione] o comunque difetto e/o insufficienza della motivazione in ordine alla valenza infraprocedimentale del provvedimento regionale costituente l’intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione dell’opera pubblica – Difetto e/o travisamento dei presupposti – Omessa considerazione dei motivi di ricorso introduttivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2 del R.D. 642 del 1907 (recante il regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale) – Violazione e/o falsa applicazione del principio della diretta e individuale conoscenza del provvedimento espropriativo lesivo dei diritti ed interessi del proprietario – Violazione ed omessa applicazione del principio dell’errore scusabile.

In particolare, per quanto attiene la parte della sentenza con cui il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso n. 4904/2004, l’appellante ne ha chiesto la riforma articolando un motivo rubricato ‘ La pretesa inammissibilità del ricorso del 2004 avverso il provvedimento regionale costituente l’intesa Stato-Regione ’.

Con il motivo in questione l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha qualificato la delibera regionale del 19 luglio 2004 (con la quale era stato espresso parere favorevole condizionato in ordine all’approvazione del progetto preliminare dinanzi richiamato) come mero atto infraprocedimentale, facendone conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 4904/2004, proposto avverso tale delibera.

Sotto tale aspetto, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che l’assenso espresso dalla Regione attraverso la richiamata delibera si configurasse quale espressione conclusiva di volontà, in tal modo concretando la (necessaria) intesa regionale di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 190 del 2002.

Del resto, qualora non si annettesse al richiamato atto regionale la valenza di vera e propria intesa ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, si ometterebbe di tenere in adeguata considerazione il fondamentale ruolo regionale nell’ambito dell’ iter di localizzazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui al decreto legislativo n. 190, cit. (ruolo che è stato sottolineato e chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze 1° ottobre 2003, n. 303 e 16 luglio 2004, n. 233).

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il provvedimento regionale di assenso del luglio 2004, costituendo elemento fondamentale e necessario al fine di perfezionare l’intesa istituzionale con lo Stato in merito alla localizzazione dell’opera pubblica, fosse senz’altro impugnabile in via autonoma.

Per quanto attiene, poi, la parte della sentenza con cui il T.A.R. ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso n. 742/2007, l’appellante ne ha chiesto la riforma articolando un motivo rubricato ‘ La pretesa irricevibilità del ricorso del 2007 avverso il provvedimento del C.I.P.E. ’.

Con il motivo in questione l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto la tardività nella proposizione del ricorso avverso la delibera del C.I.P.E. con la quale era stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443 del 2001.

Al riguardo il Tribunale avrebbe omesso di considerare:

i) che la previsione di legge la quale rende non necessaria, nell’ambito delle procedure di cui al d.lgs. 190 del 2002, la comunicazione dell’avvio del procedimento non può essere intesa nel senso di legittimare altresì l’omessa comunicazione della conclusione del procedimento in questione in specie laddove (come nel caso di specie) il soggetto inciso dalla realizzazione del progetto avesse nel corso dell’intera vicenda osteggiato in vario modo l’iniziativa, in tal modo conferendo un carattere differenziato alla sua posizione, che non poteva essere assimilata a quella di un quisque de populo ;

ii) che il soggetto inciso da una procedura di carattere espropriativo deve necessariamente essere posto in condizione di avere conoscenza individuale degli atti lesivi della sua sfera giuridica e che solo dal momento in cui tale conoscenza si perfeziona può decorrere il termine ex lege per l’impugnativa.

Sotto tale aspetto, non potrebbero trovare applicazione nel caso che qui ricorre i princìpi di diritto enunciati dalla sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 2047/2010 (la quale ha stabilito che il termine per l’impugnativa avverso le delibere CIPE di approvazione di progetti inclusi nell’elenco di cui alla l. 443 del 2001 decorre dalla data di pubblicazione di tali delibere sulla Gazzetta ufficiale), dal momento che tale pronuncia sarebbe stata resa su una fattispecie affatto diversa rispetto a quella all’origine dei fatti di causa.

iii) che, anche nel caso in cui il Collegio ritenesse applicabili le statuizioni di cui alla sentenza n. 2047/2010, cit., non potrebbe comunque negarsi all’odierna appellante il beneficio dell’errore scusabile, atteso che la sentenza in questione si porrebbe in sostanziale antitesi rispetto a un consolidato orientamento giurisprudenziale di segno opposto.

Si è costituita in giudizio la società Rete Ferroviaria Italiana (d’ora in poi: ‘R.F.I.’), la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del giorno 16 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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