Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-14, n. 202100451
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Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00451/2021REG.PROV.COLL.
N. 03992/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3992 del 2020, proposto da
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Leonardo D'Amico, C D S, A M D D, S D V, T A D F, A D G, G D G, C D L, B D M, M D M, I D P, S D R, G F, F F, G F, A F, E F, C G, S G, G G, R G, L G, A G, L G, A G, V G, L M R G, G G, M L I, A I, U L, E A L, R L G, D M, L M, M M, A M, M M, A M, M M, G M, O M, A M, A M, M M, C M, V M, O M, M M, C M, F N, M S O, C O, M R P, E P, P P, A P, E P, L N P, S Q, T M R, M T R, R R, C S, G S, C S, F S, A S, S S, P T, G S, S R S, A T, L T, M S T, M T, E V, M C V, Antonina D'Agostino, G A, L A, S A, R B, Maria Ausilia Beneveni, Annarita Bisceglia, Anna Maria Bove, Simona Caciotti, Calogero Antonino Marrone, Salvatrice Campo, Fabio Caporale, Annarita Caputo, Emanuela Caputo, Simona Caravaggio, Mariangela Carlodalatri, Roberta Catonio, Maria Gabriella Celia, Giampiero Chiarlone, Pina Cochi, Saveria Viviana Conti, Mario Costantino, Franco Antonio Criscione, Brigida Cristallo, Barbara Fallica, Serafina Monaco, Maria Puglisi, Anna Rita Serio, Filomena Sisca, Pasquale Vozza, Maria Paola Zaino, Loredana Romano, Maria Grazia Caputo, Giuseppe Carfi, Maria Rosario Cioffi, Marcello Costanzo, Francesca Falsini, Calogeno Fuca, Giovanna Gasparini, Angela Lanza, Giovanna Lumare, Giuseppina Mastrapasqua, Valentina Mogliarisi, Pierluigi Mugellesi, Antonietta Napolitano, Debora Pugliafito, Cettina Sgro, Daniala Torelli, Carla Urbano, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Di Fino Federica, Di Giacinto Antonella, Doddato Katia, Falzini Francesca, Gasparini Giovana, Grassini Alessia, Grecuccio Nicola, Lanza Angela Ioli', Laudonia Mara, Lumare Loredana, Marrone Calogero Antonino, Mastropasqua Giuseppina, Mogliarisi Valentina Maria, Mugellesi Mugellesi, Puliafito Debora, Urbano Carla Apollonia, Carfi' Giuseppe, Fuca' Calogero, Sgro' Cettina, Capuzza Maria Grazia, Cioffi Maria Rosaria, Costanzo Marcella, Torelli Daniela, Trusso Renata, Napolitano Antonietta Giuseppina non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02293/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Leonardo D'Amico, C D S, A M D D, S D V, T A D F, A D G, G D G, C D L, B D M, M D M, I D P, S D R, G F, F F, G F, A F, E F, C G, S G, G G, R G, L G, A G, L G, A G, V G, L M R G, G G, M L I, A I, U L, E A L, R L G, D M, L M, M M, A M, M M, A M, M M, G M, O M, A M, A M, M M, C M, V M, O M, M M, C M, F N, M S O, C O, M R P, E P, P P, A P, E P, L N P, S Q, T M R, M T R, R R, C S, G S, C S, F S, A S, S S, P T, G S, S R S, A T, L T, M S T, M T, E V, M C V, Antonina D'Agostino, G A, L A, S A, R B, Maria Ausilia Beneveni, Annarita Bisceglia, Anna Maria Bove, Simona Caciotti, Calogero Antonino Marrone, Salvatrice Campo, Fabio Caporale, Annarita Caputo, Emanuela Caputo, Simona Caravaggio, Mariangela Carlodalatri, Roberta Catonio, Maria Gabriella Celia, Giampiero Chiarlone, Pina Cochi, Saveria Viviana Conti, Mario Costantino, Franco Antonio Criscione, Brigida Cristallo, Barbara Fallica, Serafina Monaco, Maria Puglisi, Anna Rita Serio, Filomena Sisca, Pasquale Vozza, Maria Paola Zaino, Loredana Romano, Maria Grazia Caputo, Giuseppe Carfi, Maria Rosario Cioffi, Marcello Costanzo, Francesca Falsini, Calogeno Fuca, Giovanna Gasparini, Angela Lanza, Giovanna Lumare, Giuseppina Mastrapasqua, Valentina Mogliarisi, Pierluigi Mugellesi, Antonietta Napolitano, Debora Pugliafito, Cettina Sgro, Daniala Torelli, Carla Urbano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. F D L e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Basilica e Iacovino Vincenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanze di accesso agli atti “ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, riformato dal D.Lgs n.97/2016” gli odierni appellati, deducendo di aver preso parte alla prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259/2017 e di vantare, pertanto, un interesse qualificato alla conoscenza degli elaborati degli altri concorrenti, delle griglie di valutazione e dei verbali di correzione, in particolare di quelli dichiarati idonei con la graduatoria allegata al D.D. 1205 dello 01.08.2019, hanno chiesto di ricevere copia informatica degli elaborati, delle griglie di valutazione e dei verbali di correzione riferiti ai candidati ammessi alla prova orale, nominativamente indicati in ciascuna istanza di accesso.
Riscontrando le relative istanze di accesso, il Ministero con nota n. 43707 del 4 ottobre 2019 ha comunicato ai candidati istanti che a partire dal 4 ottobre 2019 nell’area “altri servizi” di Polis sarebbero state messe a disposizione, in forma anonima, 50 prove, comprensive di schede di valutazione e verbali di correzione, con punteggi compresi tra 70 e 100 valutate da tutte le commissioni, precisando che tale modalità di riscontro, asseritamente improntata ad un criterio di ragionevolezza, avrebbe assicurato il contemperamento dell’interesse privato con quello pubblico, tenendo conto dell’urgenza rappresentata dai richiedenti e della necessità di non impedire od ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
2. Agendo dinnanzi al T Lazio, gli odierni appellanti hanno impugnato la nota prot. AOODGPER n. 43707 del 04.10.2019, e per l’effetto, hanno chiesto l’accertamento del diritto d’accesso integrale degli istanti con condanna delle resistenti all’integrale ostensione dei documenti anelati e richiesti.
A fondamento del ricorso in primo grado è stato articolato un unico complesso motivo di censura, incentrato sulla “violazione e falsa applicazione artt. 22 e ss. l. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 5, d.lgs. n. 33/2013. Violazione e falsa applicazione d.p.r. 184/2006. Violazione e falsa applicazione bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, illogicità e difetto di motivazione, contraddittorietà tra provvedimenti, violazione del procedimento, ingiustizia manifesta”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, in particolare, alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa:
- il MIUR non avrebbe potuto scegliere arbitrariamente il numero e gli elaborati da esibire;
- non sarebbero stati esibiti gli elaborati di tutte le Sottocommissioni;
- a procedura di concorso conclusa, non avrebbero potuto configurarsi esigenze di speditezza o celerità dell’attività amministrativa ostative all’integrale accoglimento delle istanze di accesso;
- il Miur avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di un interesse qualificato alla ostensione di tutta la documentazione relativa alle operazioni di correzione e valutazione svoltesi in occasione e in riferimento alla prova scritta, non sussistendo alcun impedimento all’accesso dell’interessato alla documentazione amministrativa relativa al concorso pubblico;
- gli atti oggetto di ostensione avrebbero dovuto considerarsi idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dei ricorrenti e come tale avrebbero dovuto ritenersi accessibili;difatti, curricula, elaborati, prove, verbali, e gli altri documenti concernenti una selezione pubblica, dovrebbero essere visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.
Le parti ricorrenti hanno, quindi, chiesto di “ annullare il provvedimento di diniego parziale gravato (e/o il silenzio-diniego configuratosi sulle istanze di accesso), meglio individuato in epigrafe, e condannare l’Amministrazione all’ostensione integrale della documentazione richiesta dai singoli ricorrenti e istanti, e dunque quella rilevante ai fini delle relative specifiche istanze di accesso, quali in particolare gli elaborati dei candidati risultati idonei alla prova scritta e ammessi alla prova orale e/o vincitori del concorso e/o inseriti in graduatoria, i relativi verbali di correzione e le relative schede di valutazione, e in generale ogni documento connesso e/o citato nelle singole, rispettive, istanze di accesso ”.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, al fine di resistere al ricorso.
4. Il T, a definizione del giudizio, ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda presentata dalla ricorrente rispondeva alla realizzazione di un suo interesse, finalizzato alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 e ss. L. 7.8.1990 n.241;nonché che il Ministero non aveva rappresentato l’emersione ostativa di apprezzabili confliggenti esigenze di tutela di interessi di controinteressati, né la sussistenza di un’ipotesi di esclusione del diritto di accesso documentale richiesto, secondo l’art. 24, comma 1, lett. a) – d), postulante oltretutto, in ossequio al dettame di cui all’art. 24, comma 2 cit., la previa la necessaria individuazione delle categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1;nella specie, inoltre la procedura concorsuale si era conclusa con il decreto del 1.8.19 di approvazione della graduatoria di merito.
5. Il Ministero ha appellato la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma con l’articolazione di due motivi di impugnazione, con cui è stata contesta “ la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.105 c.p.a., per omessa evocazione nel giudizio di primo grado di CINECA ”, nonché comunque l’erroneità della pronuncia di prime cure per “ Violazione degli artt. 22 e ss. della legge n.241/1990 ”.
6. Le parti appellate si sono costituite in giudizio, resistendo all’appello, nonché argomentando amplius con memoria del 7 luglio 2020 in ordine all’inammissibilità e comunque all’infondatezza dell’impugnazione.
7. Con ordinanza n. 4163 del 10 luglio 2020 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata dall’appellante, fissando l’udienza di discussione per il giorno 29 ottobre 2020.
8. Le parti appellate hanno insistito nelle proprie argomentazioni e conclusioni con memoria depositata in data 13 ottobre 2020.
9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 29 ottobre 2020.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per esaminare nel merito l’appello, occorre statuire sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione opposta dalle parti appellate.
1.1 In particolare, con memorie del 7 luglio 2020 e del 13 ottobre 2020, le parti appellate hanno formulato una prima eccezione di inammissibilità o nullità dell’impugnazione ministeriale, ravvisando una divergenza di oggetto tra motivi di appello e motivi fondanti la sentenza gravata: il Miur avrebbe formulato motivi di impugnazione non specifici e comunque non afferenti alle rationes decidendi sottese alla pronuncia appellata, oltre che all’oggetto del giudizio di primo grado, come delimitato dal relativo atto introduttivo, in violazione degli artt. articoli 40 e 101 c.p.a.
L’Amministrazione statale, infatti, avrebbe argomentato la propria impugnazione sul presupposto che l’oggetto del primo giudizio e, quindi, della sentenza emessa dal T fosse rappresentato dall’esibizione del codice sorgente, quando, invece, le parti ricorrenti avevano chiesto, dapprima in sede sostanziale, successivamente in giudizio, l’ostensione degli elaborati di altri concorrenti risultati idonei alla prova scritta e ammessi alla prova orale, oltre che la documentazione connessa, quali le griglie di valutazione di ogni candidato;l’accessibilità del codice sorgente, invece, aveva formato oggetto di distinto ricorso proposto da molti degli odierni appellati, definito con diversa sentenza.
Attesa l’inammissibilità o comunque la nullità dell’appello, gli appellati hanno chiesto, altresì, il risarcimento dei danni procurati dalla condotta processuale dell’Amministrazione statale.
1.2 Sempre in punto di rito, le appellate hanno eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello anche per violazione del divieto dei nova in appello.
In particolare, il Ministero non aveva contestato dinnanzi al T la mancata intimazione del Cineca quale asserito oggetto gestore della prova scritta del concorso per cui è causa;ragion per cui, siffatta eccezione non avrebbe potuto essere dedotta in sede impugnatoria.
1.3 La prima eccezione di inammissibilità è parzialmente fondata.
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., come correttamente dedotto dagli appellati, il ricorso in appello deve contenere, altresì, l'esposizione sommaria dei fatti e le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
Come precisato da questo Consiglio, " Ai sensi dell'art. 101 comma 1 c.p.a. l'atto di appello deve contenere, per quanto qui interessa, a pena di inammissibilità "le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata", ovvero, secondo la giurisprudenza, deve contenere motivi di impugnazione specifici nel contenuto e indicati in apposita parte del ricorso a loro dedicata - in tal senso, per tutte, C.d.S. sez. IV 6 ottobre 2017 n.4659 e sez. VI 4 gennaio 2016 n.