Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-05, n. 202403131

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-05, n. 202403131
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403131
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 03131/2024REG.PROV.COLL.

N. 09992/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9992 del 2023, proposto da
Aigis Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C A, F M, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

S G, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata e Michelino Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02655/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati C A, D G, Donatella La Licata, e Michelino Villani.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’odierna appellante, AIGIS BANCA S.P.A., in liquidazione coatta amministrativa (in prosieguo solo “AIGIS”), impugna la sentenza indicata in epigrafe, a mezzo della quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ha accolto in parte l’istanza di presentata dal sig. S G, creditore chirografario della procedura ammesso al passivo in chirografo in via subordinata, per l’ostensione degli atti relativi alla procedura di liquidazione.

1.1. Il sig. G, in particolare, con istanza diretta al Commissario liquidatore della AIGIS, presentata il 16 giugno 2023, chiedeva di accedere ai seguenti documenti:

a) copia integrale delle condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario dei titoli garantiti da attività in default emessi da Hoffman SA nell’ambito del programma di emissione JY e generalità di quest'ultimo;

b) copia di ogni documento nella disponibilità del Commissario Liquidatore che sia necessario e/o utile al fine di prendere effettiva contezza dell’attivo e del passivo di Aigis;

c) copia integrale dell’inventario ex art. 85 T.U.B.;

d) copia integrale dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti personali, mobiliari e immobiliari ex art. 86, comma 7, T.U.B.;

e) copia integrale della relazione annuale ex art. 84, comma 4, T.U.B. sulla situazione contabile e patrimoniale di AIGIS BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di Sorveglianza;

f) copia dell’informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’art. 86, comma 2, T.U.B. ed ai soci sull’andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d’Italia;

g) copia dello stato passivo di AIGIS BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, così da prendere visione dei suoi creditori che siano titolari del diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo patrimoniale;

h) stima degli oneri in prededuzione ad oggi maturati e non ancora pagati;

i) situazione aggiornata di cassa, con indicazione delle somme vincolate;

j) copia di eventuali perizie di stima dei beni mobili ed immobili di AIGIS BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

k) copia degli eventuali giudizi promossi da AIGIS BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa o nei quali la medesima si sia costituita.

2. Altra istanza di accesso il sig. G indirizzava alla Banca d’Italia, finalizzata ad ottenere l’ostensione dello stato passivo: la Banca d’Italia, con nota del 20 marzo 2023, opponeva diniego, avverso il quale il sig. G non reagiva.

3. Il Commissario liquidatore di AGIS, respingeva l’istanza, che riteneva genericamente motivata, quanto all’interesse fatto valere; per mero spirito di collaborazione, tuttavia, trasmetteva copia della relazione periodica ai creditori, dalla quale il sig. G avrebbe potuto trarre informazioni relative ai punti b), c), i) e k), e forniva alcune indicazioni relative ai punti h), j) e k); quanto alla richiesta dello stato passivo, dell’elenco dei creditori e della relazione annuale prevista dall’art. 84 T.U.B., il Commissario richiamava i motivi posti dalla banca d’Italia a supporto del diniego da essa opposto, in particolare rilevando che la relazione annuale, per espressa previsione legislativa, costituisce atto diretto unicamente alla Banca d’Italia. Infine, con riferimento agli atti della procedura di vendita delle obbligazioni Hofmann (titoli “Greensill”), e quindi al nominativo dell’aggiudicatario, alle offerte ricevute e alle condizioni economiche di aggiudicazione, il Commissario liquidatore rilevava trattarsi di operazioni escluse dal diritto di accesso ex L. 241/90.

4. Avverso tale determinazione ricorreva il sig. G innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, instando per l’accesso a tutti i documenti indicati nella istanza originaria, con esclusione di quelli indicati sub), cioè “ogni documento nella disponibilità del Commissario Liquidatore che sia necessario e/o utile al fine di prendere effettiva contezza dell’attivo e del passivo di Aigis”.

5. Il TAR dichiarava il ricorso:

- inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, nella parte in cui aveva ad oggetto gli atti relativi alla procedura di vendita dei titoli “Greensill”, che il TAR riteneva espressivi di attività di diritto privato;

- fondato nella parte in cui aveva ad oggetto gli atti direttamente imputabili al Commissario liquidatore, cioè la copia integrale dell’inventario dei beni, dell’elenco dei creditori e titolari di diritti sull’attivo, della relazione annuale ex art. 84, comma 4, T.U.B. e della relazione periodica informatica ai creditori, soci e titolari di diritti: a motivo della decisione il TAR rilevava che l’istanza di accesso era sostenuta dall’interesse del sig. G in relazione al credito vantato nei confronti della AIGIS ed alla necessità di individuare la migliore tutela legale dei di lui interessi, a fronte di una esigenza di tutela della riservatezza dei terzi solo genericamente indicata nel provvedimento impugnato; il TAR osservava, inoltre, che era sufficiente a legittimare l’accesso nei confronti del Commissario liquidatore la circostanza secondo cui alcuni atti erano al medesimo riconducibili, benché diretti in via esclusiva alla Banca d’Italia; escludeva altresì che la Banca d’Italia potesse considerarsi l’unico soggetto competente a effettuare la valutazione bilanciata tra l’interesse difensivo del sig. G e quello fatto valere dalla Banca d’Italia, tenuto conto del fatto che proprio tale Istituto aveva chiesto al Commissario liquidatore di rappresentare eventuali motivi ostativi ad accogliere l’istanza di accesso;

- infondato nella parte in cui aveva ad oggetto documenti non ancora formati o documenti dei quali il Commissario aveva attestato l’inesistenza o la già avvenuta comunicazione al sig. G; per l’effetto il TAR confermava il diniego di accesso con riferimento ai documenti indicati, nella istanza di accesso originaria, alle lettere f), g), h), i), j), ovvero alla copia dello stato passivo, alla stima degli oneri in prededuzione maturati e non ancora pagati, alla situazione aggiornata di cassa, alle eventuali perizie di stima dei beni mobili e immobili, agli atti afferenti eventuali giudizi di cui AIGIS fosse parte.

5. AIGIS ha proposto appello nei confronti dell’indicata decisione, fondato sulle censure qui di seguito sintetizzate:

I) erroneità del capo II della sentenza per aver ritenuto sottratti al diritto di accesso solo gli atti relativi alla procedura di vendita dei titoli “Greensill”, anziché, in generale, tutti gli atti del Commissario liquidatore;

II) erroneità del capo III.3 per aver ritenuto il Commissario liquidatore legittimato passivo alla ostensione degli atti diretti alla Banca d’Italia;

III) erroneità del capo III.1, per aver ritenuto adeguatamente dedotto e dimostrato l’interesse del sig. G;

IV) erroneità del capo III.2, per aver consentito l’accesso ad atti coperti dal segreto bancario, in violazione degli artt. 7, 86 e 87 T.U.B.;

V) erroneità della appellata sentenza per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’accesso in relazione ad alcuni degli atti.

6. La Banca d’Italia è intervenuta per sostenere il ricorso in appello ed opporsi all’accoglimento del ricorso di primo grado nei termini divisati dalla sentenza impugnata.

7. Si è costituito in giudizio il sig. G, per resistere all’appello, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Banca d’Italia; lo stesso, tuttavia, non ha svolto appello incidentale avverso i capi della sentenza che hanno dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

8. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 marzo 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

9. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa del sig. G, di inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato dalla Banca d’Italia: l’eccezione è infondata.

9.1. Va premesso che la Banca d’Italia nell’atto di intervento ha esposto argomentazioni finalizzate a sostenere la riforma dell’appellata sentenza nella parte in

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