Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-09-03, n. 201805140
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Pubblicato il 03/09/2018
N. 05140/2018REG.PROV.COLL.
N. 01843/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2014, proposto da
Romana Recapiti Group S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati L F M e A T, con domicilio eletto presso lo studio Nunziante Magrone in Roma, piazza di Pietra, 26;
contro
Italposte Radio Recapiti S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia n.12;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 2217/2014, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italposte Radio Recapiti S.r.l. e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati A P e Luigi D'Ottavi;
Considerato che, con nota in data 20 marzo 2018, depositata in pari data, i difensori di parte appellante hanno rappresentato: a ) che, con sentenza n. 911/2014, intervenuta in pendenza di lite, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società Romana Recapiti Group S.r.l.; b ) che la Curatela del Fallimento (n. 895/2014) era stata resa, da essi difensori, puntualmente edotta della pendenza del presente giudizio, nonché della ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza al 31 maggio 2018; c ) che, a riscontro di tale comunicazione, la ridetta Curatela aveva formalmente comunicato, a mezzo pec, la volontà di non coltivare il presente giudizio, sollecitando i ridetti procuratori a rappresentare l’intenzione di abbandonare la lite, con ogni conseguente effetto di legge;
Ritenuto che il fallimento di una delle parti costituisce circostanza idonea a determinare l’interruzione del giudizio, che è istituto preordinato alla salvaguardia della integrità e pienezza del contraddittorio;
Considerato, peraltro, che – per apprezzabili ragioni di economia processuale (cfr. art. 111 c.p.c.) – il già formalizzato intendimento, rinveniente dalla Curatela fallimentare, di rinunziare al gravame, può essere utilmente acquisito, pur senza i formalismi della rinunzia ed in assenza di formale atto in prosecuzione, quale circostanza sintomatica della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa (cfr. art. 84, ult. cpv. c.p.a);
Ritenuto, per l’effetto, che l’appello debba essere dichiarato improcedibile e che sussistano giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;