Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-16, n. 202300495

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-16, n. 202300495
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300495
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00495/2023REG.PROV.COLL.

N. 08107/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8107 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A I F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L in Roma, via Appennini 46;

per la revocazione

della sentenza C.d.S. Sezione IV 4 marzo 2022 n.-OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 8107/2021 R.G. proposto per la revocazione della sentenza della Sezione IV 28 giugno 2021 n.-OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- il ricorrente, con ricorso proposto in primo grado avanti il T.a.r. Campania -OMISSIS- n.-OMISSIS-/2004, aveva chiesto l’annullamento di un provvedimento 20 maggio 2004 n.8, con il quale il Comune di -OMISSIS- aveva respinto la sua istanza di condono edilizio per alcune costruzioni abusive;

- con sentenza IV sezione 5 agosto 2004 n.-OMISSIS-, il T.a.r. Campania -OMISSIS- aveva respinto questo ricorso;

- la ricorrente aveva impugnato questa sentenza con il ricorso n.-OMISSIS-/2004 R.G. di questo Giudice di appello;

- la Sezione, con sentenza 1 ottobre 2007 n.-OMISSIS-, ha accolto l’appello, per l’effetto ha accolto il ricorso di I grado ed ha quindi annullato il provvedimento impugnato con espressa salvezza degli ulteriori eventuali provvedimenti dell’amministrazione;

- successivamente l’interessato ha proposto avanti questa Sezione il ricorso n.-OMISSIS-/2021 R.G. per l’ottemperanza a questa sentenza, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione al pagamento delle spese di demolizione successivamente adottata dal Comune e per la condanna di questo al pagamento di spese giudiziali già liquidate a suo carico, nonché al risarcimento del danno

- la Sezione, con sentenza 28 giugno 2021 n.-OMISSIS-, ha dichiarato il ricorso irricevibile quanto all’ottemperanza della sentenza -OMISSIS-/2007, lo ha respinto quanto all’impugnativa dell’ingiunzione, lo ha accolto quanto alla domanda di pagamento delle spese già liquidate e lo ha respinto quanto alla domanda risarcitoria;

- con il ricorso n.8107/2021 R.G., l’interessato ha impugnato per revocazione questa sentenza -OMISSIS-/2021;

- con la sentenza 4 marzo 2022 n.-OMISSIS-, la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione stesso;

- ora, con istanza depositata il 4 maggio 2020, il ricorrente chiede, alla lettera, la correzione di un presunto errore materiale della sentenza -OMISSIS-/2022, e in dettaglio deduce quanto segue;

- la parte premette che l’originaria sentenza -OMISSIS-/2007 aveva annullato il diniego di condono per non avere il Comune di -OMISSIS- dato prova della circostanza per cui gli immobili abusivi da condonare si sarebbero trovati in zona soggetta a vincolo paesistico, che ove sussistente, avrebbe precluso la sanatoria;

- ad avviso della parte, il Comune non avrebbe dato prova di questa circostanza nemmeno successivamente, ovvero né nel giudizio di ottemperanza -OMISSIS-/2021, conclusosi come si è detto con la sentenza -OMISSIS-/2021, né nel successivo giudizio di revocazione 8107/2021, conclusosi con la sentenza -OMISSIS-/2022;

- sempre ad avviso della parte, quindi, la sentenza -OMISSIS-/2022 conterrebbe un errore materiale nella parte in cui essa afferma che: “ la sezione ha correttamente ritenuto l’area de qua sulla quale insistono le costruzioni abusive – rientrante all’interno del perimetro di un’area vincolata ” (§ 8.1)

- ciò premesso, la parte chiede testualmente che “ ove vi sia il consenso delle parti, a parziale correzione del capo 8.1, parag. ii) della sentenza per revocazione del Consiglio di Stato sez. IV in sede giurisdizionale n. -OMISSIS-/2022 reg. provv. coll. non notificata, pubblicata e comunicata il 4/3/2022, ove vi sia il consenso del Comune … con decreto in camera di consiglio si precisi che mancando l’elemento fondante della decisione in relazione alla prova della sussistenza del vincolo e dell’individuazione dell’esatto luogo in cui si trova la costruzione, che non mai stata data dal Comune di -OMISSIS- sin dal 2004, per errore ricadente su tale fatto è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione n.r.g. 8107/2021, con tutte le conseguenze di legge ” e che “ ove invece il Comune dovesse dissentire … il Collegio si pronunci nello stesso senso con ordinanza in camera di consiglio ”;

- su questa specifica istanza, il Comune, pur costituito nel procedimento, non ha ritenuto di prendere posizione;

- alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022, il Collegio, ritenuto nell’esercizio del potere riconosciutogli ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a. di riqualificare la domanda proposta come domanda di revocazione, stante il suo oggettivo contenuto così come sopra riassunto, ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza lo stesso giorno;

- alla pubblica udienza del giorno 6 ottobre 2022, nulla opponendo la parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione;

- ciò posto, la domanda, così come proposta e riqualificata appunto come domanda di revocazione, va dichiarata inammissibile;

- il Collegio ritiene infatti non superabile il dato letterale del tutto univoco dell’art. 107 comma 2 c.p.a., secondo il quale “ La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione ”;

- nella specie, è ciò che invece si è verificato, poiché la sentenza impugnata C.d.S. Sezione IV 4 marzo 2022 n.-OMISSIS- è stata appunto emessa in un giudizio siffatto;

- le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo;

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