Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-02, n. 202405828

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-02, n. 202405828
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405828
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 05828/2024REG.PROV.COLL.

N. 04729/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4729 del 2021, proposto da
Confapi Lombarda Fidi S.C. – Ora Confapifidi S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00044/2021, resa tra le parti, della sentenza n.44/2021, pubblicata il 15 gennaio 2021, del Tar della Lombardia sez. staccata di Brescia che ha respinto il ricorso n.r.g. 353/2017, avente ad oggetto l'impugnazione:

- della nota del 1 febbraio 2017 per mezzo della quale la banca convenuta ha comunicato la revoca/inefficacia della garanzia concessa alla ricorrente;

- del verbale del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 che ha deliberato la revoca/inefficacia della garanzia concessa alla ricorrente;

- di tutti gli atti connessi e presupposti, ivi compresa l'istruttoria compiuta.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati G I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 44 del 2021 del Tar Brescia, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società per l’annullamento dei seguenti atti: della nota del 1 febbraio 2017 per mezzo della quale la banca convenuta ha comunicato la revoca/inefficacia della garanzia concessa alla ricorrente; del verbale del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 che ha deliberato la revoca/inefficacia della garanzia concessa alia ricorrente.

In particolare, con tali atti il Gestore del Fondo di Garanzia dichiarava “l’inefficacia/revoca” della controgaranzia già concessa a Confapi, rilevando che al momento della richiesta della controgaranzia, Confapi era a conoscenza, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’impresa beneficiaria del finanziamento, che l’ultimo bilancio approvato da quest’ultima era quello del 2011, sicchè il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di approvazione del bilancio 2011 da parte dell’impresa beneficiaria (26 aprile 2012) e la data della richiesta di ammissione alla controgaranzia da parte di Confapi (19 ottobre 2012) avrebbe imposto a quest’ultimo di aggiornare la valutazione della Classe di rischio dell’impresa beneficiaria

All’esito del giudizio di primo grado il Tar respingeva il ricorso.

2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- error in iudicando, violazione delle disposizioni operative (art. 15.6), eccesso di potere, violazione del principio della irretroattività, violazione dell’art.11 disposizioni di attuazione del codice civile, violazione del principio di certezza del diritto, irragionevolezza, violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti violazione del decreto 31 maggio 1999, n. 248.

La Banca appellata e il Ministero appellato si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla pubblica udienza del 27 giugno 2024 la causa passava in decisione.

4. Oggetto controverso della sentenza di prime cure è il provvedimento con cui il soggetto Gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell’art. 2 comma 100 lett. a) della legge n. 662/1996, ha disposto la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi