Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-07, n. 201400595
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Testo completo
N. 00595/2014REG.PROV.COLL.
N. 06084/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6084 del 2013, proposto da:
Ca' Bianca s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati C F P, G B e M S, con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro e legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Peschiera del Garda;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 227/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza Tar Veneto sez. 2 n. 453/2012 avente ad oggetto dichiarazione di interesse culturale immobile e risarcimento dei danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’appellante l’avvocato Fratta Pasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Ca’ Bianca srl impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto 15 febbraio 2013, n. 227 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso Tribunale amministrativo del Veneto 29 marzo 2012, n. 453 di annullamento, per difetto di motivazione, del decreto 6 dicembre 2011 del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto con cui era stato dichiarato di interesse culturale l’immobile denominato “ porzione di strada comunale denominata viale Marzan sito nel Comune di Peschiera del Garda”.
L’appellante si duole dell‘erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma sul rilievo che il nuovo vincolo culturale apposto sul predetto bene sarebbe meramente ripetitivo di quello impresso a mezzo del provvedimento annullato dallo stesso Tribunale amministrativo del Veneto con la sentenza oggetto di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali per resistere all’appello per chiederne la reiezione.
All’udienza del 21 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello, che va definito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Cod.proc.amm., è infondato e va respinto.
L’impugnata sentenza ha correttamente ritenuto che l’Amministrazione dei beni culturali abbia provveduto alla riapposizione del vincolo culturale sul tratto viario di che trattasi senza eludere la portata della precedente sentenza dello stesso Tribunale amministrativo 29 marzo 2012, n. 453.
Con tale decisione, infatti, quel giudice aveva rilevato una sostanziale carenza motivazionale dell’atto, senza con ciò impedire – né avrebbe potuto farlo, visto il tipo di vizio, che per sua natura non preclude la rinnovazione dell’esercizio del potere amministrativo - la riadozione del provvedimento vincolistico con l’emenda del rilevato vizio.
L’affermazione non può che essere condivisa. La rilevata carenza di motivazione dell’atto amministrativo da parte del giudice amministrativo per sua natura non preclude la corretta rinnovazione dell’esercizio del potere amministrativo in sede propria. Perciò anche per questo giudice d’appello bene ha agito l’Amministrazione dei beni culturali con la riapposizione del vincolo culturale sul tratto viario rettilineo che collega in Peschiera del Garda il Forte Fenilazzo alla polveriera Ronchi, e questo non comporta una elusione della invocata sentenza del Tribunale amministrativo Veneto.
Nel nuovo atto di vincolo sono state evidenziate, infatti, le specifiche ragioni che hanno portato la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza a proporre la reiterazione del vincolo nel rispetto delle indicazioni conformative nascenti dalla sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto 29 marzo 2012, n. 453.
In particolare, nella relazione storica a supporto della proposta vincolistica (poi recepita nel decreto di vincolo del Direttore regionale del Ministero per i beni e le attività culturali del 18 settembre 2012) si è messo in luce come la strada militare - che pure ha perduto, sul piano estetico-formale, le originarie caratteristiche -, unitamente alla Fortezza di Peschiera del Garda (uno dei vertici del noto sistema difensivo austriaco detto Quadrilatero) e alle fortificazioni esterne, costituisca, in ragione della configurazione planimetrica e urbanistica, un esempio paradigmatico di urbanistica militare ottocentesca.
In sostanza, indipendentemente dagli aspetti attuali del tratto stradale di che trattasi (in riferimento ai quali il Tribunale amministrativo del Veneto aveva ravvisato una motivazione non sufficiente del decreto di vincolo), ora correttamente e compiutamente l’odierno viale Marzan è stato considerato nella sua qualità di elemento urbanistico unificatore e componente di quell’insieme fortificatorio e di quel dispositivo ormai monumentale, e per tal ragione meritevole di tutela a mezzo dell’apposizione dello speciale regime giuridico vincolistico conseguente all’adozione del decreto dichiarativo dell’interesse culturale di cui all’art. 12 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ).
Non è sufficiente rilevare in contrario che altre opere militari, pur collegate per il tramite della strada oggetto di vincolo, non siano state a loro volta sottoposte ad analoga dichiarazione, posto che da tale eventuale carenza non deriva una contraddittorietà intrinseca nel provvedimento di vincolo sul tratto viario per cui è giudizio.
Infine, non costituisce ostacolo alla corretta reiterazione del vincolo la circostanza che riguardi soltanto una parte del tratto viario, in particolare di quella incidente nel Comune di Peschiera del Garda. Rileva il Collegio che si tratta di valutazione che porta semmai alla conclusione che anche il restante tratto andrebbe sottoposto ad analoga misura: ma che non esclude la ricorrenza dei presupposti per il tratto di cui ora qui si verte.
Il Collegio rileva, in definitiva, che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto non censurabili, sotto i dedotti motivi, le valutazioni compiute dall’Amministrazione dei beni culturali nel sottoporre a vincolo il tratto viario in oggetto.
L’appello va pertanto respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.