Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-08-09, n. 201703970

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Rigetto
Sentenza
9 agosto 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-08-09, n. 201703970
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703970
Data del deposito : 9 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2017

N. 03970/2017REG.PROV.COLL.

N. 03403/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3403 del 2016, proposto da:
Comune di Torri in Sabina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;



contro

LE AL S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carla Galli, con domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina, 48;



nei confronti di

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II BIS, n. 11659/2015, resa tra le parti, concernente autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di LE AL S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Alberto Colabianchi e Mario Orlando su delega dichiarata di Maria Carla Galli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 12 marzo 2013 LE AL S.p.a. ha chiesto al Comune di Torri in Sabina (ed all’ARPA Lazio, per quanto di competenza) l’autorizzazione per installare una stazione radio base per telefonia mobile denominata “RI Torri in Sabina”, in via Porta Ternana.

2. L’ARPA ha espresso parere favorevole in data 13 marzo 2013.

3. Viceversa, il Comune, con provvedimento n. 2265 in data 10 aprile 2013, ha negato l’autorizzazione, affermando la non compatibilità dell’istanza “con le prescrizioni fissate” dal “Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni”, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 25 marzo 2013.

4. LE AL ha impugnato il diniego dinanzi al TAR del Lazio, deducendo anche l’inapplicabilità del regolamento, e l’illegittimità delle sue prescrizioni.

5. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, impugnando il parere dell’ARPA.

6. Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 3219 del 2 agosto 2013, ha respinto l’istanza cautelare, ma il provvedimento è stato riformato da questa Sezione, con l’ordinanza n. 4217 del 24 ottobre 2013. Con essa, sottolineandosi che “il provvedimento di diniego è motivato essenzialmente richiamando il regolamento comunale – della cui compiuta efficacia alla data di adozione del diniego è lecito dubitare – e che le altre ragioni in ipotesi ostative, a tutela della salute, sono state dedotte solamente nel corso del giudizio …” e che “sotto tale profilo, sia la motivazione dell’atto impugnato che il procedimento amministrativo che lo ha preceduto parrebbero incompleti”, l’appello cautelare è stato accolto “ai fini di un rinnovato e sollecito esame dell’originaria istanza di parte, nel pieno contraddittorio con tutti i soggetti interessati …”.

7. Ne è derivato un nuovo procedimento, in esito al quale è stato adottato un nuovo, motivato diniego mediante il provvedimento prot. 7396 in data 30 dicembre 2014.

8. Il provvedimento è stato gravato da LE AL mediante motivi aggiunti.

9. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (II-bis, n. 11659/2015), ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse (in ragione dell’avvenuto riesame) ed inammissibile (in quanto sorretto da interesse “autonomo” rispetto a quello vantato dalla società ricorrente) il ricorso incidentale del Comune, qualificandolo altresì in motivazione come comunque irricevibile, mentre ha accolto il ricorso per motivi aggiunti avverso il secondo provvedimento di diniego.

In particolare, concludendo nel senso che:

- non sono giustificate le asserzioni del Comune circa l’introduzione di una “modifica sostanziale del progetto”, atta – in quanto tale – a comportare, tra l’altro, la perdita di valore del “parere originario ARPA”;

- la ricorrente ha offerto un’esaustiva rappresentazione delle ragioni alla base del persistere – pure a seguito dell’attivazione del sito in località di Montagnola - dell’interesse per l’installazione dell’impianto in via Porta Ternana ma di tali ragioni il Comune non sembra avere tenuto adeguatamente conto, limitandosi ad affermare che l’impianto Vodafone 4G assentito in località Montagnola “appare” idoneo a garantire una copertura più che adeguata dell’intero territorio comunale compreso il centro storico;

- il Comune si è soffermato diffusamente sul parere dell’ARPA Lazio, attribuendo sostanzialmente ad esso un carattere che non gli compete, ossia il carattere di condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale; procedendo ad un vero e proprio sindacato sui contenuti del

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