Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-08, n. 201900966
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2019
N. 00966/2019REG.PROV.COLL.
N. 06023/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6023 del 2018, proposto da
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato ex lege ;
contro
Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alarico Mariani Marini, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 103;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00408/2018, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza ad un giudicato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Del Gaizo e l’avvocato Gobbi in sostituzione di Mariani Marini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (nel prosieguo solo CT) ha occupato, dal 1990 al 2003, un’area di proprietà della Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a. (d’ora in poi solo FB), adibita a cava d’argilla, stante il ritrovamento al suo interno di reperti di interesse archeologico.
In considerazione di ciò la FB ha convenuto in giudizio il CT davanti al giudice ordinario.
La causa è stata definita con sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 98/2009, passata in giudicato nel 2016, con cui il CT è stato condannato a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma di € 350.000/00, di cui € 5.000/00 a titolo di risarcimento danni per occupazione sine titulo dal 23/3/1992 al 14/4/1992 e dal 14/4/1994 al 26/5/1994, oltre accessori, e € 345.000/00 a titolo di indennità per occupazione legittima dal 22/3/1990 al 26/5/2003, oltre accessori.
Conseguentemente in data 25/9/2017 il CT ha versato alla FB la somma di € 329.330,63.
Ritenendo la detta somma inferiore a quella dovuta in base alla sentenza la FB ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Umbria per ottenere l’esecuzione del