Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-28, n. 202307989

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-28, n. 202307989
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307989
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 07989/2023REG.PROV.COLL.

N. 01829/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune -OMISSIS-, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Dogane, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- del Ministero dell’Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il Cons. A M M e sentiti i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, signora -OMISSIS-, già titolare dell’esercizio pubblico “-OMISSIS-e”, in località -OMISSIS- (TN), ha impugnato avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento l’ordinanza 15 marzo 2022, a mezzo della quale il Sindaco del Comune -OMISSIS- aveva disposto, ai sensi dell’art. 10 del Regio decreto -OMISSIS- (recante approvazione del testo unico delle Leggi di P.S.), la revoca del titolo abilitante all’esercizio dell’attività commerciale nonché, tra gli altri, il provvedimento prot. nr.-OMISSIS-, emesso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Distretto XI – Bolzano e Trento, di revoca del patentino tabacchi n. -OMISSIS-.

Il contestato provvedimento tutorio è stato adottato perché - come si legge nell’ordinanza gravata - a causa di una serie di condotte, poste in essere nell’esercizio commerciale “-OMISSIS-e”, di comportamenti, consistenti in una consapevole e dichiarata inosservanza della normativa relativa alla prevenzione del contagio da Covid-19, come meglio specificati nella stessa ordinanza sindacale, ha dato origine ad una situazione di perturbamento della sicurezza pubblica riguardante il pubblico esercizio in oggetto, anche mediante l'inottemperanza alle norme vigenti sia di carattere penale che amministrativo.

Detta ordinanza sindacale è stata preceduta dall’atto di sospensione questorile ex art. 100 T.u.l.p.s, già gravato dall’odierna ricorrente in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. L’odierna appellante, nel contestare la sussistenza dei rispettivi presupposti degli atti gravati, ha impugnato, come detto, l’atto tutorio avanti al Tribunale della Provincia autonoma di Trento e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento, con richiesta di condanna al risarcimento del danno, pari alla perdita del fatturato nella misura non inferiore a euro 25.000,00.

3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, tra cui, il Sindaco del comune di -OMISSIS-, rappresentato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 e pedissequa deliberazione giuntale n. -OMISSIS-

4. Con ordinanza n. 20, emessa nella camera di consiglio del 10 giugno 2022, il T.R.G.A. ha rigettato la proposta domanda cautelare.

5. Con sentenza n. 198 del 10 novembre 2022, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora -OMISSIS-, articolando cinque motivi e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.

7. Si sono costituite anche in questo grado di giudizio le Amministrazioni appellate, per chiedere la reiezione del ricorso.

8. All’udienza del 6 luglio 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

9. L’appello è infondato e va respinto.

Al fine del decidere il Collegio ritiene necessario ripercorrere brevemente i fatti di causa nonché gli elementi posti a fondamento dell’impugnata ordinanza e meglio evidenziati dal su visto decreto di sospensione del Questore di Trento.

In data 8 aprile 2021 la Polizia Locale -OMISSIS-, contestava all’odierna appellante la violazione del d.l. 16 maggio 2020, n. 33 per "omesso uso di dispositivo di protezione alle vie respiratorie durante servizio al bancone" nell’ esercizio commerciale ed effettuato somministrazione di cibi e bevande oltre l'orario consentito; contestualmente al verbale veniva disposta la chiusura dell'attività per cinque giorni, senza che la titolare ottemperasse a tale diffida.

Successivamente i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, a seguito di un controllo dell'esercizio pubblico, deferivano all’Autorità giudiziaria la signora -OMISSIS- per violazione degli artt. 415 e 615 del c.p.. In data 9 aprile 2021 i militari contestavano, ancora, alla appellante la violazione dell’art. 1, comma 5, del DPCM 2 marzo 2021 per “omesso uso di dispositivo di protezione vie respiratorie" all'interno del bar -OMISSIS-. Nel medesimo contesto, la signora -OMISSIS- veniva nuovamente deferita all’A.G. ai sensi degli artt. 415 e 651 del codice penale. A seguito delle reiterate inosservanze delle disposizioni normative adottate per fronteggiare l’epidemia Covid-19, in data 14 aprile 2021, il personale della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, deferiva nuovamente l’appellante all’Autorità giudiziaria per istigazione a disobbedire alle leggi, nonché per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Con il gravato atto, il Comune di -OMISSIS-, a fronte dell’accertato svolgimento dell’attività, malgrado la revoca dell’autorizzazione, ha disposto la chiusura immediata dell’esercizio, mediante apposizione dei

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