Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-13, n. 201504732
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N. 04732/2015REG.PROV.COLL.
N. 08858/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8858 del 2014, proposto da:
E.ON Climate &Renewables Italia S.r.l., con sede in Milano, in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore e del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C V e G P, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al corso del Rinascimento n. 11, per mandato a margine dell'appello;
contro
- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L e T T C, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo B, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti come tali in giudizio;
- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo A, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralta n. 320, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione;
- Provincia di Foggia, Arpa Puglia, Comune di Torremaggiore, Autorità di Bacino della Puglia, Autorità di Bacino interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Azienda Sanitaria Locale - Asl di Foggia, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav Spa, Acquedotto Pugliese Spa, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Anas Spa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Snam Rete Gas Spa, Telecom Italia Spa, Ncd Divisione Eolica Srl, Wind Energy Project 2 Srl, Fortore Wind Srl, Casteltorre Eolica Srl, Edp Renewables Italia Srl, Carlo Dr. Riggio, Mariano Dr. Grillo;Terna Reteitalia Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 716 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui, previa riunione, sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi in primo grado n.r. 5454/2013 e n.r. 1082/2013, in quanto recanti impugnativa di atti endoprocedimentali, ed è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1077/2013, proposto per l'annullamento del diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 e degli atti a essa presupposti, con compensazione delle spese di giudizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. e del comune di Torremaggiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. L S e uditi gli avv.ti V e P per E.ON Climate &Renewables Italia S.r.l., gli avv.ti Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. B per Terna S.p.A., l'avv. A per il Comune di Torremaggiore, gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) E.ON Climate &Renewables Italia S.r.l., con sede in Milano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, due progetti per la realizzazione di due parchi eolici, da realizzare in agro di Torremaggiore, l'uno in località "Costa Borea", di potenza pari a 92,5 MW, l'altro in località "Selva delle Grotte" di potenza pari a 32,5 MW, da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.
All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 4298 del 14 maggio 2013.
Con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 716 del 12 giugno 2014, previa riunione, sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi in primo grado n.r. 5454/2013 e n.r. 1082/2013, recanti impugnativa di atti endoprocedimentali, ed è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1077/2013, proposto per l'annullamento del diniego di autorizzazione.
Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non esset" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2014 e depositato il 4 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata, limitatamente alla statuizione di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego e alla declaratoria d'improcedibilità del ricorso n.r. 1082/2012 con riferimento alla V.I.A. relativa al Parco eolico ubicato in località "Costa Borea" deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:
1) Error in iudicando per errata e inconferente motivazione circa la portata del sindacato del G.A. in relazione alle valutazioni tecniche e scientifiche della p.A. , perché con il ricorso non sono stati dedotti motivi intesi a sollecitare un sindacato intrinseco su ambiti di discrezionalità tecnica.
2) Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca , perché le riunioni della conferenza di servizi avevano avuto carattere interlocutorio, e a fronte dell'acquisizione, sia pure irrituale, dei due pareri, resi al di fuori del luogo procedimentale tipico, sarebbe stata necessario che l'esame proseguisse in ulteriore riunione di conferenza di servizi, o alternativamente, se le conferenze avessero assunto carattere decisorio, era precluso il diniego e andava formalizzata l'autorizzazione.
3) Error in iudicando: violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, del punto 14.1 del d.m. 10 settembre 2010, dei punti 3.2. e 3.13 della deliberazione di G.R. n. 3029/2010, degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990 , perché i due pareri, in quanto acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, e in effetti resi in relazione al procedimento relativo all'autorizzazione richiesta da altro soggetto (EDP S.r.l.) per la realizzazione di altro parco eolico, sono nulli, avendo il T.A.R. travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).
4) Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 14 ter della l. n. 241/1990 , ribadendosi che il parere soprintendentizio doveva essere espresso in via definitiva in sede di conferenza di servizi.
5) Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990, dell'art. 26 comma 4 d.lgs. n. 152/20067 e del punto 3 della deliberazione di G.R. n.2122/2012 , perché i pareri in effetti si limitano a suggerire varianti migliorative, e non profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili, e non costituiscono posizione prevalente solo perché afferenti a interessi sensibili, peraltro essendo già intervenuta valutazione d'impatto ambientale positiva sui vari progetti di parchi eolici da collegare alla stazione di trasformazione e sui cavidotti alla rete di trasmissione nazionale.
6) Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art.