Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-23, n. 201009342

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-23, n. 201009342
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201009342
Data del deposito : 23 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02747/2010 REG.RIC.

N. 09342/2010 REG.SEN.

N. 02747/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2010, proposto da:
F D P, rappresentato e difeso dall'avv. E D L, con domicilio eletto presso Vincenzo Giordano in Roma, via Oslavia n. 30;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’ottemperanza

al decreto della CORTE D’APPELLO DI MESSINA - II Sezione civile n. 05396/2008, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME PER ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avv.ti Domenico Sorrentino, su delega di E D L, e Luca Ventrella (Avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con decreto del 25 settembre 2008, la Corte d’Appello di Messina condannava il Ministero della Giustizia a risarcire in favore di Di Paola Francesco, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89/2001, i danni non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Siracusa, liquidando in favore del ricorrente la somma di euro 8.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso fino al saldo, nonché a rifondergli le spese di cause, liquidate nell’importo complessivo di euro 800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

2. Sulla base di suddetto decreto, notificato al Ministero della Giustizia il 28 febbraio 2009, passato in giudicato e munito di formula esecutiva, l’odierno ricorrente, in data 24 settembre 2009 notificava al Ministero atto di diffida e messa in mora per l’esecuzione del decreto, per l’importo di euro 10.062,70 (di cui euro 8.000,00 per capitale, euro 464,55 per interessi, euro 1.102,06 per spese liquidate comprensive degli accessori ed euro 406,12 + euro 8,12 + euro 82,85 per spese legali relative all’atto di diffida), con assegnazione di un termine di trenta giorni per provvedere e con il preavviso che, in difetto di esecuzione spontanea, si sarebbe proceduto per l’ottemperanza.

3. A fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione, con ricorso del 5 marzo 2010 è stato introdotto giudizio di ottemperanza per l’attuazione coattiva del giudicato civile in relazione agli importi sopra precisati.

4. Il Ministero si costituiva con comparsa di stile, depositando una scarna relazione, nella quale evidenziava l’attuale grave situazione debitoria in ordine al sistema di indennizzo per ritardata giustizia ordinaria generato da un concorso di cause. Segnalava, in particolare, che il Dicastero non era titolare del capitolo 1264, il quale, essendo iscritto “per memoria” nello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, viene alimentato ogni anno mediante un trasferimento di fondi dal capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia. Aggiungeva che la nomina di un commissario ad acta poteva determinare ulteriori notevoli costi connessi alla l. n. 89/2001.

5. Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Premesso che nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi nel giudizio ex l. n. 89/2001 persiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897), si osserva che nella fattispecie sono integrate tutte le condizioni dell’azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.

1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il collegio non intende discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2653).

1.2. Alla luce di quanto esposto sopra sub 2. e 3. risultano rispettati i termini di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 come convertito in l. n. 30/1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dagli artt. 147 l. n. 388/2000 e 44 d.l. n. 269/2003 come convertito in l. n. 326/2003, il quale – con previsione avallata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 463 del 30 dicembre 1998 e applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (v. C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158 ) – testualmente dispone: “ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.

1.3. A contrastare l’obbligo di pagamento incombente sull’Amministrazione non possono certo invocarsi, con la relazione ministeriale versata in atti, incapienze del capitolo di bilancio su cui far gravare i relativi impegni e ordinativi di spesa, in quanto secondo costante giurisprudenza nessuna rilevanza esterna, né effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere difficoltà di organizzazione, anche contabile, interne all’apparato burocratico (v. C.d.S., Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4734).

1.4. Privo di pregio è, altresì, l’argomento relativo agli ulteriori costi derivanti dalla nomina del commissario ad acta , non potendo tali costi rilevare quale causa impeditiva dell’adempimento ma potendo gli stessi essere evitati con una tempestiva e puntuale attività di spontanea ottemperanza della p.a., senza attendere l’intervento sostitutivo del commissario, tant’è che il sopra citato art. 14 d.l. n. 669/1996 assolve proprio alla funzione di permettere alla p.a. di svolgere spontaneamente l’ iter contabile.

2. Ciò posto, stante l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione coatta e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, dei sopra precisati importi dovuti per il predetto titolo (con esclusione delle spese esposte per l’atto di diffida, non supportate da titolo esecutivo e comunque comprese nelle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate infra ), oltre agli interessi moratori successivi (sulla sola sorte capitale) al tasso legale.

Nell’eventualità d’inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il direttore dell’Ufficio X della direzione centrale dei servizi del dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.

Il commissario provvederà inoltre a denunciare alla competente Procura della Corte dei Conti gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.

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