Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-07-05, n. 201703303

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-07-05, n. 201703303
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703303
Data del deposito : 5 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2017

N. 03303/2017REG.PROV.COLL.

N. 02065/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2017, proposto da:
Sodexo Italia s.p.a.in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con l’Impresa Sangalli Giancarlo &
C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo M, Davide Moscuzza, Michele P, con domicilio eletto presso lo studio Filippo M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;
Fabbro s.p.a.in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo Rti, Ep s.p.a. in proprio ed in qualità di mandante del costituendo R.T.I., Gestione Servizi Integrati s.r.l. in proprio ed in qualità di Mandante del Costituendo R.T.I., Itaca Ristorazione e Servizi s.r.l. in proprio ed in qualità di mandante del costituendo R.T.I. Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop., Rti-Compass Group Italia Spa, Rti-Vegezio Srl, Rti-Cocktail Service Srl, Rti-La Cascina Global Service Srl, Rti-Vivenda Spa, Rti-Ep Spa, Rti-Gestione Servizi Integrati Srl, Rti-Itaca Ristorazione e Servizi Srl, Rti-Gemeaz Elior Spa, Rti-Innova Spa, Rti-Gemos Soc.Coop., Rti-B+ Coop.Soc., Rti-Bioristoro Italia Srl, Rti-Cimas Srl, Rti-Cucina&Sapori Coop.Soc., Rti-Le Palme Ristorazione &
Servizi Srl, Rti-Nuova Cucina Siciliana Soc.Coop., Rti-Pa Srl Food e Servizi, Rti-Pastore Srl, Rti-Ristora Food &
Service Srl, Rti-Serist-Servizi Ristorazione Srl, Rti-Slem Srl, Rti-Turrini Ristorazione Srl non costituiti in giudizio;
Elior Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo 18;
Ladisa s.r.l. (gia' Ladisa s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L, Angelo C, Antonio P, I L, Vito Aurelio P, con domicilio eletto presso lo studio Angelo C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02177/2017, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

1) del provvedimento di ammissione dei r.t.i. controinteressati al lotto 8 dello “… appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi

accessori presso enti/distaccamenti e reparti del Ministero della difesa” (cfr. All. n. 11);

2) dei verbali “n. 594 del 05/10/2016 di apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute” e “n. 3/16/1^div del 27/10/2016 di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerte”, non producibili perché mai ostesi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, di Dussmann Service s.r.l. e di Elior Ristorazione s.p.a. e di Ladisa s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati B, C, A L per sé e in dichiarata delega di P, I L, P, M, P, e l’avvocato dello Stato Greco e De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato, con riguardo al presente ricorso in appello, che la sentenza 9 febbraio 2017, n. 2177 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, ha respinto il ricorso esperito, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., dal R.T.I. avente come mandataria Sodexo Italia s.p.a. avverso l’ammissione, contestata sotto molteplici profili, alla procedura aperta (condotta con il sistema telematico di negoziazione di Consip s.p.a.), indetta nel luglio 2016 dal Ministero della Difesa, per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso Enti, Distaccamenti e Reparti (EDC) per la durata dell’anno 2017, relativamente al lotto n. 8, delle altre imprese partecipanti;

Rilevato in particolare che per il lotto in questione hanno partecipato alla gara e sono state ammesse, come da pubblicazione sul profilo istituzionale della stazione appaltante, tutte le concorrenti, che, all’esito, sono risultate così graduate : 1) R.T.I. Elior Ristorazione;
2) R.T.I. Ladisa;
3) R.T.I. Dussmann Service;
4) R.T.I. Sodexo Italia, 5) R.T.I. Fabbro;

Rilevato che è dunque intervenuta, già prima della proposizione del gravame avverso le ammissioni delle imprese concorrenti, l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Elior;

Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso avente ad oggetto le ammissioni dei raggruppamenti partecipanti, nell’assunto che non sono iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali, iscrizione ritenuta necessaria per l’espletamento del servizio accessorio di “svuotamento delle fosse biologiche relative allo scarico dei rifiuti della cucina e smaltimento degli stessi ai sensi della vigente normativa in materia con frequenza quadrimestrale”;

Considerato che la sentenza gravata ha ritenuto l’attività di svuotamento come attività accessoria al servizio di catering, il cui rispetto va verificato nella fase esecutiva del contratto, e peraltro di valore economico infinitesimo rispetto all’appalto, pari a meno dell’1 per cento del valore dell’appalto stesso (da Sodexo affidata alla mandate Sangalli s.r.l.);

Considerato che con il ricorso in appello il raggruppamento Sodexo allega che lo svuotamento delle fosse biologiche relative allo scarico dei rifiuti della cucina e smaltimento degli stessi per il catering completo (previsto dal capitolato speciale d’appalto al paragrafo VI, allegato 4), debba essere effettuato da un soggetto in possesso dell’iscrizione all’albo, anche in ragione del fatto che ne è esclusa la subappaltabilità come pure il ricorso all’avvalimento, e che tale requisito debba essere posseduto al momento della presentazione dell’offerta;

Ritenuto che, per economia di giudizio, può prescindersi dalla disamina delle preliminari eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dell’appello, argomentate, tra l’altro, nella considerazione che con più sentenze il raggruppamento Sodexo è stato escluso dalla gara in ragione del mancato possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22000 in capo alla mandante Impresa Sangalli;

Ritenuto infatti che l’appello è infondato, in quanto manca una previsione della lex specialis di gara (peraltro non fatta oggetto di gravame) che ponga come requisito di partecipazione alla gara l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali;

Ritenuto che ciò appare del resto coerente con la configurazione delle attività di svuotamento delle fosse biologiche quali attività accessorie e dunque marginali al servizio di vettovagliamento, e con quanto inferibile dai chiarimenti nn. 19 e 35 resi dalla Stazione appaltante, alla cui stregua dette attività accessorie possono essere affidate a terzi, con onere dell’appaltatore, ma senza per ciò costituire subappalto (in quanto attività non rientrante nell’oggetto dell’appalto);

Considerato che dunque la presente fattispecie, concernente, appunto, l’appalto del servizio di ristorazione e catering, appare contenutisticamente bene diversa da quella cui si riferisce il precedente di questa Sezione 19 aprile 2017, n. 1825, riguardante la gara di appalto per la bonifica e messa in sicurezza di una discarica di rifiuti, ove era stato impugnato il bando di gara, in quanto non prescrivente l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali;

Ritenuto, del pari, che l’eterointegrazione normativa della legge di gara (ai sensi dell’art. 1339 Cod. civ.), ove anche ritenuta ammissibile, non conduce ad affermare che detta iscrizione costituisca requisito di partecipazione alla gara, atteso che la disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 212, non enuclea i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ma solamente le condizioni di svolgimento del servizio, in quanto tali rilevanti per la fase di esecuzione del contratto;

Ritenuto che l’appello deve dunque essere respinto, seppure la complessità della vicenda amministrativa e processuale giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio;

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