Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211458
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 11458/2022REG.PROV.COLL.
N. 10439/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10439 del 2019, proposto da C A, P A, K A, D M A, S B, B B, F B, G T B, C B, B L B, K B, A B, S B, L B, A B, L B, S B, Francesca Calla', E C, A C, L C, S C, S C, M R C, P C, T C, D C, S C, E C, C C, A E C, D D M, R D C, M D P, M D G, L D C, A D C, A D L S, A M D Mlo, Sheila Di Noto, Maria Cristina Di Salvatore, Marilena Di Salvatore, Valentina Ditano, Eva Falabella, Barbara Maria Faldino, Alessandra Faraci, Crocifissa Federico, Francesca Felline, Rita Ferrara, Iolanda Fusco, Antonia Maria Garagliano, Valeria Gaspari, Agata Genovese, Chiara Giorgi, Michele Giovannini, Samuela Giuliani, Laura Giuliani, Dunya Iva Maria Giustetto, Annalisa Gottardi, Sonia Grande, Michela Guida, Patrizia Iannone, Caterina Leo, Anna Leonetti, Manuela Losa, Maria Madarena, Daniela Maggioni, Cattolica Maiolo, Anna Maria Manco, Giuseppe Mancuso, Concetta Marchetti, Danila Maria, Daniela Martinazzoli, Denise Martino , Adriana Martone, Francesca Melluso, Stefania Mettifogo, Annunziata Mirabella, Valeria Monguzzi, Teresa Mormile, Teresa Napolitano, Luciana Nuzzaco, Lucia Oliva, Olimpia Pace, Luigina Pagliuca, Maria Adelaide Patti, Pierluigi Patti, Giuse Pellizzoni, Elisa Petetta, Antonella Petrone, Laura Piredda, Alfredo Piscioneri, Marianna Plances, Anna Procida, Cristina Raimondi, Mariarosaria Raiola, Barbara Rascelli, Francesca Riccio, Tiziana Riviezzo, Francesca Rizzi, Claudia Rossini, Rosa Russo, Ilaria Russo, Marta Saggioro, Simona Sala, Paola Salmaso, Loretta Salzani, Lucia Santoro, Lucilla Lucrezia Santostasi, Francesco Schiattarella, Tamara Schirru, Mara Scola, Monica Secondini, Assunta Sedia, Claudia Sellitto, Bianca Servidio, Rita Sorrentino, Ilenia Talarico, Maria Taraborrelli, Federica Trebbi, Francesca Trotta, Raffaella Vallefuoco, Gaspare Vellucci, A Z, Clara Zotta, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8095/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il Cons. G T e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento del Bando di concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico, pubblicato in G.U. il 9 novembre 2018.
La sentenza indicata è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio.
In data 7 settembre 2020 l’appellante A Z ha depositato atto di rinuncia all’appello: rispetto a tale appellante il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
2. Gli appellanti, con l’unico motivo di gravame, deducono “ Error in judicando: illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado. Si ripropone la già sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-quinquies, lettera a) e lettera b) del D.L. n. 87/2018 (convertito con L. 09.08.2018 n. 96), richiamato dal bando impugnato, in relazione agli artt. 3, 33, 36 e 97, 51, comma I, 4, e 2 della Costituzione ”.
La materia del contendere verte sulla legittimità del bando di concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria.
Esso è contestato dagli odierni appellanti nella parte in cui esclude i docenti privi del requisito dell'anzianità di servizio specifico almeno biennale nelle scuole statali.
Gli appellanti hanno sostenuto che l’art. 4, co.1 del D.L 87/2018 andrebbe interpretato nel senso che il requisito dei due anni di servizio presso scuole statali sia soddisfatto ed integrato anche dall’insegnamento svolto presso le scuole paritarie.
Ed ancora, i ricorrenti hanno ribadito l’equipollenza tra istituti paritari e pubblici ai sensi della normativa in materia di istruzione.
Gli odierni appellanti hanno, poi, chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa primaria regolante tale specifico requisito, poiché i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale in esame si pongono in contrasto con i principi di ragionevolezza, non arbitrarietà e meritevolezza.
Invero, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 4 del d.l n. 87/2018 avrebbe dovuto spingere l’Amministrazione – in questa prospettiva - a consentire in via interinale e provvisoria la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai soggetti privi del requisito della prescritta esperienza biennale di servizio presso scuole statali.
3. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso introduttivo di primo grado rispetto alla pubblicazione del bando (contestato in quanto escludente).
Ha dedotto, inoltre, che “ alcuni degli odierni ricorrenti