Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-04, n. 202303478

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-04, n. 202303478
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303478
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 03478/2023REG.PROV.COLL.

N. 03990/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2017, proposto da Ilva s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini 36;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Bacino della Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e La Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, Acquedotto Pugliese a.p.a., non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza 18 novembre 2016, n. 1756 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Prima.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità di Bacino della Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Vincenzo Lopilato, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.




FATTO

1.- La Regione Puglia, con nota del 7 novembre 2011, ha inviato all’Ilva s.p.a. (d’ora innanzi anche solo Società) il verbale della decisione del 28 ottobre 2012, con la quale il Comitato di coordinamento per l’attuazione dell’accordo di programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora innanzi anche solo Comitato), ha stabilito l’importo della « componente ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso » per gli anni 2010 e 2011, nonché per il triennio 2012-2013-2014.

In particolare, la Società ha rilevato che il Comitato: i ) per l’anno 2010, ha confermato l’importo €/mc di 0,0796; ii ) per l’anno 2011, ha fissato lo stesso importo del 2010, sempre indistinto per diversi usi dell’acqua (potabile – irriguo – industriale); iii ) per il triennio 2012-2013-2014, ha differenziato il costo della componente ambientale tra i diversi usi ed ha determinato importi diversi per ciascun anno; iv ) in particolare, per l’anno 2012, ha fissato la componente ambientale per gli importi di €/mc 0,0800 per l’uso potabile, €/mc 0,0600 per l’uso irriguo e di €/mc 0,200 per l’uso industriale; v ) per gli anni 2013 e 2014 ha stabilito, per il solo uso industriale dell’acqua, rispettivamente, gli importi pari a €/mc 0,320 e €/mc 0,400.

Ne consegue, si afferma nel ricorso, che la Società sarebbe l’unica a dovere pagare in Puglia la “componente ambientale”, in misura pari a 5/7 volte di più di quanto viene pagata da altre industrie in ambito regionale.

2.- La Società ha impugnato il provvedimento del Comitato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che, con sentenza 18 novembre 2016, n. 1756, ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la Società ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato mediante fax ricevuto il 7 novembre 2011 mentre il ricorso è stato notificato in data 12 gennaio 2012, quindi oltre il termine perentorio di sessanta giorni.

3.- La Società ha proposto appello, per i motivi riportati nella parte in diritto.

4.- La Regione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Si sono costituiti per resistere, con atto di stile, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità di bacino.

5.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9 marzo 2023.



DIRITTO

1.- La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità della decisione del Comitato di coordinamento per l’attuazione dell’accordo di programma che ha stabilito quale debba essere il costo dell’acqua dovuto dalla Società appellante mediante l’aggiunta della « componente ambientale ».

2.- L’appello è fondato.

3.- Con un primo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che il ricorso

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