Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-05-11, n. 202301862
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 01862/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2532 del 2023, proposto da
C P, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A011 per la Toscana, Commissione Nazionale di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) n. 7843/2022, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati E S e l'avvocato dello Stato Giovanni Chiappiniello;
Nell’ambito del presente contenzioso, concernente la mancata ammissione alla prova orale del concorso pubblico finalizzato al reclutamento del personale docente, per la classe di concorso A011, di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, l’originaria ricorrente ha chiesto avanti il giudice di prime cure la sospensione in via cautelare del provvedimento di esclusione dal concorso e di mancata ammissione alla prova orale nonché di una serie di atti connessi dettagliatamente elencati nell’ordinanza impugnata.
Con detta ordinanza, il TAR adito ha respinto la domanda cautelare, così argomentando:
“ Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla