Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-06, n. 201006483

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-06, n. 201006483
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201006483
Data del deposito : 6 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10193/2009 REG.RIC.

N. 06483/2010 REG.DEC.

N. 10193/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10193 del 2009, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

contro

P M, rappresentato e difeso dagli avv. G A, M B, L G, con domicilio eletto presso L G in Roma, via Nazionale, 200;

nei confronti di

G M, M R;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Gualberto M, Giuseppe Vadala', Flavio Renzi, Giuseppe Polci, Nevio Savini, Simonetta De Guz, Giorgio Morelli, Giampiero Costantini, Antonio Danilo Mostacchi, Gianfranco Aloisio, G M, Aldo Valenti, Vittorio Chiesa, Paolo Moizi, Giuseppe Nicola Silletti, Nicola Di Fusco, Fabrizio M, Mo Priolo, Filadelfo Maglitto, Nicola Costantino, Paolo Salsotto, Silvano Deflorian, Francesco Curcio, Adolfo Faidiga, Alberto Piccin, Paolo Zanetti, Giuseppe Graziano, Giovanni Vetrone, Paola Ma Tomassone, Alessandro Baglioni, Eduardo Spataro, Maurizio Folliero, Giovanni Naccarato, Gianpiero Andreatta, Pierangelo Baratta, Attilio Menia Cacciator, Alberto Ricci, Renzo Morolla, rappresentati e difesi dagli avv. Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso Zhara Buda Studio Legale in Roma, via Orti della Farnesina, 155;
ad opponendum:
Giuseppe Cavaliere, Evaristo Ferrantino, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele Titomanlio, Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso Raffaele Titomanlio in Roma, via Terenzio N.7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE II TER n. 09974/2009, resa tra le parti, concernente CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE - CORPO FORESTALE DELLO STATO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P M ed il ricorso incidentale da questi proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato dello stato Ventrella, e gli avvocati Zhara Buda, Barillati, Titomanlio e Vetrano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la decisione in epigrafe appellata il T del Lazio – Sede di Roma- ha delibato in ordine al ricorso proposto dall’odierno appellato volto a censurare la selezione indetta per la copertura di sessantotto posti di primo dirigente nel Corpo Forestale dello Stato.

Detta selezione aveva preso in esame gli elementi di giudizio definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.2007 per lo scrutinio di merito comparativo nei termini di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs.

3.4.2001 n. 155 (riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell’art. 3, comma 1, della L. 31.3.2000 n. 78). Erano stati presi in considerazione i posti disponibili al 31.12.2005.

Parte appellata dott. P E M, aveva esposto di essere tra i candidati non ammessi al corso, perché collocati in posizione non utile nella graduatoria.

Era insorto contestando la carenza di motivazione e di istruttoria in ordine all’attribuzione del punteggio attitudinale e alla valutazione degli altri parametri.

Aveva altresì censurato l’irregolare definizione dei posti disponibili (n. 68), giacché essi erano stati definiti al 31.12.2005, mentre ai sensi della norma di riferimento (art. 8 cit. del D.Lgs. n. 155/2001) avrebbero dovuto essere individuati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata indetta la selezione per ricoprirli (poiché il Consiglio di Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato aveva deliberato i criteri di scrutinio nella seduta del 15.5.2007, i posti dirigenziali da mettere a disposizione degli aspiranti avrebbero dovuto essere quelli disponibili al 31.12.2006 -n. 88 posti-).

Con ordinanza collegiale 10.2.2009 n. 631, pronunciata nel giudizio cautelare di primo grado, il dott. M era stato ammesso al corso di formazione dirigenziale nelle more della definizione del giudizio nel merito e con atto di motivi aggiunti aveva contestato alcuni dei punteggi riconosciuti ad altri candidati.

Con la sentenza in epigrafe il T ha partitamente preso in esame le sopracitate doglianze ed ha in primo luogo ritenuto infondato il motivo del ricorso di primo grado relativo alla quantificazione dei posti da mettere a concorso: l’art. 8, comma 1, lett. a), cit. del D.Lgs. n. 155/2001 prevedeva che l’accesso alla qualifica di primo dirigente avvenisse mediante scrutinio per merito comparativo e superamento dell’esame finale del corso di formazione nel limite dell’ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ma non obbligava l’Amministrazione a considerare i posti vacanti a tutto l’anno solare antecedente l’avvio della selezione (era evidente, peraltro, che per i posti disponibili per gli anni successivi al 2005 l’Amministrazione del Corpo Forestale avrebbe dovuto disporre nuovo scrutinio).

I primi Giudici hanno poi preso in esame le contestazioni attingenti alcune delle valutazione relative alla posizione di parte appellata nelle categorie dalla II alla VII definite dal Consiglio di Amministrazione del Corpo Forestale tra i parametri di giudizio e quelle (proposte con ricorso per motivi aggiunti) relative ad alcuni punteggi attribuiti a concorrenti.

Con riguardo a tali aspetti il T, richiamato l’orientamento giurisprudenziale postulante la sufficienza della espressione matematica delle valutazioni dell’amministrazione, ha rilevato che con riferimento ai giudizi espressi per i parametri di cui alle categorie dalla I alla VII per l’originario ricorrente e per gli altri candidati indicati nelle ragioni di doglianza non emergevano irregolarità, né illogicità e palesi disparità di trattamento.

In particolare, è stato evidenziato dal T che “l’incarico di funzioni aggiuntive al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.), ricoperto dal dott. M dal 15.1.2001 al 15.8.2007, era stato valutato p. 0,20, in ragione di p. 0,05 per ogni anno maturato nel periodo di riferimento indicato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.2007;
cioè nel quinquennio 2000-2004, antecedente l’anno cui si riferisce lo scrutinio. Correttamente ai candidati M, L, C, M e C era stato riconosciuto, per il medesimo periodo di riferimento, p.0,10 all’anno in relazione al differente incarico di Capo del N.I.P.A.F. Diversa valenza e diversa valutazione aveva avuto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio territoriale CITES di Civitanova Marche, ricoperto dal candidato M con delega di funzioni specifiche della qualifica dirigenziale.”

Quanto poi alla a funzione di Responsabile dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Savona, rivestito dal M a decorrere dal 1.10.1996, “non era stato attribuito alcun punteggio perché, stante il disposto dell’art. 56, comma 3, della L.R. della Liguria n. 4/1999, rientrava tra le mansioni istituzionali del ruolo del Comandante Provinciale del Corpo Forestale di Savona, delle quali il medesimo era stato investito.”

Altri incarichi non valutati – quale quello affidato all’appellato dal Prefetto di Savona nel 2003 per la redazione del piano di controllo coordinato del territorio, strumento di polizia interforze - non erano stati disposti su designazione del Corpo Forestale, come previsto dai criteri di valutazione definiti dalla suddetta delibera del 15.5.2007, e perciò esattamente non erano stati ritenuti rilevanti per lo scrutinio.

L’incarico di Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi per il Coordinamento provinciale di Savona, pur essendo stato conferito nel 2004 era diventato operativo il 28.1.2005 (con la costituzione della commissione), cioè fuori dal periodo di riferimento.

Secondo il T, la scelta di ritenerlo irrilevante non appariva in contrasto con la logica delle disposizioni sui moduli di giudizio, definite dal Consiglio di Amministrazione del Corpo, giacché si era inteso dare rilievo al concreto e regolare esercizio delle funzioni incaricate.

Sotto altro profilo, le docenze conferite da amministrazioni diverse dal Corpo Forestale non rientravano tra gli incarichi valutabili a termini dei criteri predefiniti ed il corso di gestione delle risorse umane, dichiarato dall’originario ricorrente, non era stato valutato perché non risultava dal fascicolo personale ( altri titoli dichiarati dal dott. M - corsi non professionali, elogi, ecc. – non erano valutabili alla stregua dei parametri prestabiliti).

Con riferimento alle censure attingenti le altre valutazioni riconosciute ad alcuni candidati - partecipazione a corsi professionali, incarichi, anzianità di servizio – esse apparivano invece, secondo il T, regolari, sia in relazione alla durata delle attività considerate, sia per il corretto computo dell’anzianità, sia infine per la coerenza con i criteri di giudizio.

Per quanto concerne la valutazione dell’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore (categoria VIII), per la quale poteva essere attribuito un massimo di punti 20, il Consiglio di Amministrazione aveva stabilito che doveva tenersi conto oltre che della media dei punteggi attribuiti per la corrispondente voce nei rapporti informativi, della personalità del funzionario risultante dai precedenti di tutto il corso della carriera e da tutti gli elementi rilevabili dal fascicolo personale.

Nello specifico era stabilito che occorreva tener presenti i seguenti parametri.

“Funzioni svolte: viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo alla rilevanza dell’Ufficio e della sede, al grado della responsabilità assunta e al tipo di lavori svolti, nella misura in cui essi rivelino un particolare grado di preparazione e di competenza professionale.

Sedi: vengono prese in considerazione le sedi di servizio sotto l’aspetto degli incarichi ivi rivestiti, della permanenza in esse e delle loro dimensioni.

Organizzazione e gestione del personale: viene espresso un giudizio sul complesso delle capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto espletamento degli incarichi.

Capacità relazionali: viene dato rilievo all’immagine offerta dal funzionario sia nell’ambito dell’Amministrazione che negli ambienti esterni, anche con riferimento alle capacità relazionali evidenziate.

Personalità: viene espresso un giudizio sulla completa personalità dello scrutinando tenendo altresì conto della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, in particolare sotto il profilo della mobilità, quale risulta da tutte le sedi di servizio e dagli incarichi ricoperti”.

Il Consiglio di Amministrazione, dunque, secondo il T, non solo aveva elaborato precisi e definiti parametri di valutazione, ma altresì per ognuno di essi aveva indicato le linee di esame.

Esclusa quindi, da parte del T, irregolarità alcuna nella fase prodromica a quella esternativa/valutativa, i primi Giudici hanno tuttavia osservato che “in sede di scrutinio, il Consiglio non aveva dato conto nell’assegnazione del punteggio del percorso valutativo seguito, giacché i coefficienti riconosciuti – nella sostanza soltanto due: punti 20, il massimo, per sessantanove candidati e punti 17 per gli altri – erano accompagnati soltanto da espressioni di mero richiamo ai parametri di giudizio, che si traducevano in circonlocuzioni tautologiche dalle quali era impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione”.

In particolare, ha rilevato il T, per i candidati ( in maggioranza) ai quali erano stati riconosciuti diciassette punti era stato definito il seguente preambolo standard: “visti gli atti al fascicolo personale dello scrutinando attestanti i titoli di servizio di cui ai criteri di massima ed effettuata la dovuta comparazione con i titoli di servizio posseduti dagli altri scrutinandi;
considerata la personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale;
valutato il servizio prestato dall’interessato e comparandolo con quello degli altri scrutinandi;
il Consiglio ritiene lo scrutinato idoneo ad assumere le funzioni della qualifica superiore ed attribuisce il seguente punteggio…”.

Per i candidati ai quali era stato attribuito il massimo punteggio (p. 20), che aveva loro consentito di collocarsi nella graduatoria in posizione utile per essere ammessi al corso di formazione dirigenziale, il preambolo era: “visti gli atti al fascicolo personale dello scrutinando attestanti i titoli di servizio d cui ai criteri di massima ed effettuata la dovuta comparazione con i titoli di servizio posseduti dagli altri scrutinandi;
considerata la personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale;
considerata la preparazione culturale e professionale;
considerato l’alto rendimento nel ricoprire gli incarichi affidati, con particolare riferimento a quelli di vertice a livello territoriale;
il Consiglio ritiene lo scrutinato idoneo ad assumere le funzioni della qualifica superiore ed attribuisce il seguente punteggio…”.

Ciò non consentiva di ritenere che la motivazione avesse dato atto dell’esame effettivo, concreto, dei fascicoli personali dei singoli candidati (per ciascuno dei quali non poteva che prospettarsi una situazione personale e di carriera diversa), né si potevano evincere gli elementi su cui erano fondate le asserite comparazioni.

Ne conseguiva l’annullamento degli atti impugnati posto che la valutazione dei profili attitudinali degli aspiranti al corso di formazione dirigenziale appariva illogica e incoerente nel definire due soli punteggi, nonostante le differenze tra i percorsi di carriera, le capacità relazionali e le personalità dei candidati, creando in tal modo due grandi categorie di scrutinati: gli ammessi al corso di formazione dirigenziale, cui erano attribuito il massimo punteggio previsto per i suddetti profili, e gli idonei esclusi, cui erano stati riconosciuti tre punti in meno.

Ulteriore elemento d’incoerenza risiedeva nell’aver considerato, attribuendo il massimo punteggio per il profilo attitudinale, “l’alto rendimento nel ricoprire gli incarichi affidati, con particolare riferimento a quelli di vertice a livello territoriale“ per funzionari che non avevano rivestito incarichi particolari nel periodo di valutazione.

Del pari risultava illogica l’attribuzione di punteggio inferiore a candidati con maggiore anzianità e numerosi incarichi affidati e svolti (addirittura il quarto e il quinto del ruolo organico erano stati classificati in fondo all’impugnata graduatoria in conseguenza del basso punteggio loro attribuito per l’attitudine a ricoprire le funzioni superiori).


L’ amministrazione appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima, ribadendo le considerazioni esposte nel ricorso in appello in una sintetica memoria depositata il 24.6.2010.


In primo luogo ha reiterato la richiesta di emissione di ordine di integrazione del contraddittorio inevasa in primo grado (il ricorso del M era stato notificato soltanto a due dei contro interessati, mentre si imponeva la notifica a tutti i 68 funzionari dichiarati idonei ed ammessi al corso medesimo per la nomina a primo dirigente).


Nel merito, il ricorso di primo grado era senz’altro infondato, e meritava di essere disatteso.

L’appellato si era infatti collocato al 75° posto (punteggio: 86,30).

Lo scrutinio si era svolto in conformità ai criteri di valutazione adottati ex art. 38 del DPR n. 1077/1970.

Le motivazioni dell’attribuzione del massimo punteggio (20) e di quello inferiore (17) seppur contenenti delle parti comuni, erano state differenziate: del resto tutti i 68 primi dirigenti erano attualmente titolari di uffici di natura dirigenziale.

L’attitudine costituiva parametro valutabile dall’amministrazione con amplissima discrezionalità, e censurabile soltanto nel (non riscontrabile nel caso di specie) caso di abnormità.

Il giudizio di “eccellenza” aveva rappresentato il discrimen tra i 348 scrutinandi.

Il fatto che taluno degli scrutinandi avesse ricoperto incarichi di “comando” (come dedotto dall’appellato) non poteva costituire motivo dell’attribuzione automatica del massimo punteggio.

Il consiglio di amministrazione, all’atto di attribuire il punteggio alla categoria VIII non conosceva il risultato della graduatoria finale (cioè di ogni singola categoria): ogni diversa prospettazione costituiva illazione destituita di fondamento.




L’appellato dott. M ha depositato un articolato appello incidentale ( da intendersi anche qual appello principale) chiedendo la riforma dell’appellata decisione e riproponendo all’uopo le doglianze disattese (od assorbite) dal T.


La statuizione del T (capo I della sentenza) reiettiva della doglianza relativa alla violazione della norma legale di riferimento quanto alla definizione dei posti dirigenziali da coprire e volta a sostenere che si sarebbe dovuto tener conto dei posti disponibili a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente l’indizione dello scrutinio, era errata.

Il testo dell’ art. 8, comma 1, lett. a), cit. del D.Lgs. n. 155/2001 era categorico nel fare riferimento ai posti vacanti “ogni anno”.

Ciò costituiva limite per l’amministrazione, che avrebbe dovuto provvedere agli scrutini rispettando detta periodicità impostale dalla norma primaria.

Non avendo rispettato tale precetto, essa non poteva scegliere a proprio arbitrio, una volta avviata la procedura selettiva per la copertura dei posti, l’anno “finale”, posto che ciò arrecava vulnus al principio di trasparenza.

La percentuale dell’ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, doveva essere computata, quindi, in 88 unità e non già in 69: ciò che avrebbe consentito all’appellato di frequentare utilmente il corso.

Ha poi censurato (II motivo del ricorso in appello incidentale) i capi dell’appellata decisione reiettivi del II motivo del ricorso di primo grado e del I motivo del ricorso per motivi aggiunti concernenti i lamentati profili di ingiustizia nella valutazione del proprio curriculum professionale e dei titoli posseduti (categorie da I a VII).

Segnatamente, era errato in fatto il capo dell’appellata decisione che aveva ritenuto legittima la circostanza secondo cui, mentre l’incarico di funzioni aggiuntive al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.), ricoperto dal dott. M dal 15.1.2001 al 15.8.2007, era stato valutato (p. 0,20, complessivi) in ragione di p. 0,05 per ogni anno maturato nel periodo di riferimento indicato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.2007( cioè nel quinquennio 2000-2004, antecedente l’anno cui si riferisce lo scrutinio), ai candidati M, L, C, M e C era stato riconosciuto, per il medesimo periodo di riferimento, p.0,10 all’anno in relazione al differente incarico di Capo del N.I.P.A.F.

Invero non esisteva un incarico di “capo del NIPAF” differenziato da quello di “funzioni aggiuntive al NIPAF” ricoperto dall’appellato.

I candidati presi in esame avevano svolto, tutti, il medesimo incarico: anche il M era stato nominato capo del NIPAF: allo stesso dovevano attribuirsi punti 0,10 per ogni anno di riferimento, come avvenuto per gli altri candidati suindicati.

Era altresì errato che fosse stata avallata la considerazione serbata dall’amministrazione con riguardo al candidato M circa la posizione di responsabile dell’Ufficio territoriale CITES di Civitanova Marche da questi ricoperta (infatti nessun altro candidato aveva ricevuto alcun punteggio per la responsabilità di un Ufficio territoriale CITES in quanto quest’ ultimo non poteva considerarsi ufficio dirigenziale).

La funzione ricoperta dall’appellato di Responsabile dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Savona, rivestito dal M a decorrere dal 1.10.1996, non rientrava, diversamente da quanto erroneamente affermato dal T, tra le mansioni istituzionali del ruolo del Comandante Provinciale del Corpo Forestale di Savona.

Anche per gli altri incarichi allegati dall’appellato l’amministrazione aveva ingiustificatamente omesso ogni attribuzione di punteggio: erroneamente il T non aveva colto tale aspetto.

In ultimo, l’appellato aveva riportato, con riguardo alla categoria II, il punteggio di 2,70 (a fronte di un punteggio massimo di 3,50, con il limite di 0,70 punti annui per ogni incarico).

Non era intellegibile l’iter logico seguito dall’amministrazione che aveva condotto la medesima a non attribuire all’appellante il massimo punteggio.

Con una articolata memoria ritualmente depositata in vista dell’adunanza camerale del 26.01.2010 fissata per delibare in ordine alla domanda di sospensione della esecutività della appellata sentenza ha puntualizzato e ribadito le proprie tesi, ulteriormente sottolineate mercè sintetica memoria datata 24 giugno 2010 .

Ivi si è rammentato, in particolare, che l’appellato si era collocato al 75° posto (punteggio: 86,30) della graduatoria, staccato di punti 1.18 dall’ultimo utile (il posto n. 69) per accedere alla selezione.

Tutti i candidati che si erano collocati dal posto n. 70 in poi erano stati attributari del punteggio 17 con riferimento al criterio di cui alla categoria VIII;
tutti i candidati che si erano collocati fino al posto n. 69 erano stati attributari del punteggio 20 con riferimento al criterio di cui alla categoria VIII.

Era evidente che il parametro in oggetto aveva costituito il vero elemento differenziale della selezione, tanto che aveva consentito l’ingiustificata abnorme progressione in graduatoria di candidati che, avuto riguardo alle valutazioni riportate con riferimento ai criterio di cui alla categoria da I a VII, si erano in origine collocati in fondo alla graduatoria.

Ne era conseguito lo “scavalcamento”, da parte di costoro di candidati (quale l’odierno appellato, in origine situato al n. 38) in origine collocati in posizione ottima – e comunque ampiamente entro il posto n. 69-.

Con riguardo al monte-punti assegnabile (in totale, punti 106), secondo l’amministrazione detto criterio (definito ampiamente discrezionale, intuitu personae) aveva inciso in percentuale contenuta (19% del complesso).

Senonchè, tale dato, senz’altro rispondente al vero sotto il profilo aritmetico, assumeva valenza diversa laddove si fosse considerato che (come ammesso dalla stessa difesa erariale a pag. 20 del ricorso in appello) il parametro valutativo di cui alla categoria I (Rapporti informativi) poteva dare luogo ad una attribuzione di punteggio sino a 60.

Posto che la quasi totalità dei concorrenti aveva ottenuto il punteggio massimo di sessanta, nella categoria I (Rapporti informativi), circostanza questa ben nota all’amministrazione, ne discendeva che il restante monte-punti era suddiviso in modo intrinsecamente sperequato (20 punti per le categorie da II a VII, e 20 punti per la categoria VIII).

Quest’ultima quindi, nella economia valutativa della selezione, aveva inciso in concreto per il 50% e, pertanto, rivestiva un peso preponderante.

Hanno spiegato intervento ad adiuvandum taluni dei partecipanti alla selezione per cui è causa utilmente collocatisi all’interno della fascia che dava diritto alla frequentazione del corso (entro il posto della graduatoria n. 69, quindi) associandosi alle considerazioni appellatorie articolate dalla difesa erariale e chiedendo l’accoglimento del gravame: la categoria VIII, avuto riguardo ai parametri di valutazione ivi indicati (tra i quali quello relativo alla personalità dei candidati), costituiva una categoria a se stante, laddove le valutazioni dell’amministrazione erano assistite dalla massima latitudine di discrezionalità.

La sentenza di primo grado era illogica, allorchè aveva anche annullato la nomina dei primi dirigenti intervenuta all’esito del corso: semmai vi sarebbe dovuta essere rivalutazione, con congruente esternazione del giudizio, delle attribuzioni di punteggio riferite alla categoria VIII (l’unica nell’ambito della quale era stata riscontrata illegittimità).

In via subordinata, comunque, anche attribuendogli i vantati tre punti in più (da 17 a 20) per la categoria VIII, l’appellato non avrebbe potuto intaccare le posizioni dei candidati collocatisi dal posto n. 1 al n. 32 (il candidato collocatosi al posto n. 32, dott. S F aveva riportato il punteggio di 89,30, mentre quello dell’appellato era stato 86,30).

Se anche a tutti gli idonei collocatisi successivamente al posto n. 70 fossero stati attribuiti i vantati tre punti in più (da 17 a 20) per la categoria VIII, i primi dodici posti della graduatoria non sarebbero stati modificati in peius (i candidati collocatisi sino a posto n. 12 aveva riportato il punteggio massimo in tutte le categorie valutative): la ripetizione dello scrutinio anche con riguardo alle posizioni di costoro appariva misura illogica e sproporzionata.

Gli intervenienti ad adiuvandum hanno depositato uno scritto difensivo datato 21.6.2010 contenente note conclusive mercè le quali hanno ribadito la propria posizione: essi non avevano interesse ad opporsi alla tesi dell’appellato (respinta dal T) volta ad ottenere un “allargamento” della graduatoria ex art.8 del D.vo n. 155/2001.

Nel merito, comunque, lo scrutinio era esente da vizi di legittimità e la decisione del T meritava riforma: la conferma di quest’ultima avrebbe determinato gravissimi danni per l’amministrazione e per i dipendenti già nominati primi dirigenti, giusta decreto del 4.3.2009.



Gli interventori in giudizio ad opponendum hanno chiesto la reiezione del gravame proposto dall’amministrazione in quanto infondato evidenziando l’ammissibilità dell’atto di intervento proposto in quanto essi avevano impugnato i medesimi atti amministrativi censurati dall’appellata decisione (ed erano pendenti i ricorsi di primo grado proposti): ne conseguiva che era inapplicabile al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale volto a postulare l’inammissibilità dell’intervento in causa del cointeressato, titolare di un interesse autonomo, non impugnante.

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2010 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione con ordinanza n. 396/2010 ha accolto l’istanza cautelare sul rilievo che, nella comparazione degli interessi in gioco, appariva prevalente quello dell’Amministrazione alla continuità del servizio nella pienezza dei poteri da parte dei vincitori della procedura comparativa.

DIRITTO

Il ricorso in appello principale è infondato e merita la reiezione, cui consegue la improcedibilità del ricorso in appello incidentale.

Gli interventi in giudizio sono ammissibili: il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la mancanza nell'interveniente di una posizione sostanziale di interesse legittimo, lungi dal costituire momento di ostacolo al suo ingresso in giudizio, ne rappresenta al contrario un presupposto di ammissibilità, in adesione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali che subordinano l'intervento del terzo alla difesa di un suo interesse derivato o non ancora attuale, in caso contrario si eluderebbe la perentorietà del termine per la proposizione di autonomo ricorso.” (Consiglio Stato , sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5741) deve, nel caso di specie, conciliarsi con la incontestata emergenza processuale per cui gli intervenienti ad opponendum hanno in effetti presentato autonome impugnazioni avverso la medesima selezione per cui è causa.

E’pacifico, invece, che gli intervenienti ad adiuvandum sono portatori di una posizione qualificata in quanto collocatisi in posizione utile nella graduatoria degli atti ed hanno un interesse alla conservazione degli atti impugnati in primo grado coincidente con le ragioni patrocinate dalla difesa erariale dell’amministrazione appellante principale.

Ciò premesso, la prima questione da esaminare è quella relativa alla doglianza contenuta nell’appello principale proposto dalla difesa erariale afferente alla lamentata disintegrità del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.

Essa muove dal presupposto – che costituisce jus receptum in giurisprudenza- secondo il quale “nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l'intera graduatoria ovvero, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell'ordine di graduatoria, a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore;
la mancata osservanza di tale onere comporta l'inammissibilità del ricorso, evitabile solo con la notifica dell'impugnativa ad almeno uno dei controinteressati e la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.” (Consiglio Stato , sez. VI, 20 aprile 1991, n. 225).


Il punto di partenza dal quale muove l’appellante amministrazione è senz’altro condivisibile in via di principio: risulta infatti pacifica in giurisprudenza la posizione di controinteresse - in senso giuridico formale - di tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione, a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell'intera procedura di valutazione, o totale riassegnazione dei punteggi, o ancora, come nel caso di specie, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa: cfr. per il principio, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 20.7.1995, n. 756;
sez. IV, 1.2.2001, n. 393;
sez. V, 21.10.1995, n. n. 1470;
Cons. Giust. Amm. 14.4.2003, n. 135).


La doglianza è tuttavia smentita in punto di fatto (e non è agevole comprendere il motivo della proposizione della medesima) a cagione della circostanza che nel corso del giudizio di primo grado, giusta decreto n. 93/2009 del Presidente della Sezione II Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’originario ricorrente fu autorizzato a notificare il ricorso per pubblici proclami a tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria che lo precedevano.

La censura, pertanto, è destituita di fondamento e merita la reiezione.

Nel merito, sostiene l’appellante amministrazione che il criterio valutativo di cui alla categoria VIII postulava il riconoscimento in capo all’amministrazione di una amplissima latitudine di discrezionalità, e che, in concreto, la comparazione fu in realtà effettuata, sia pur esposta in termini sintetici.

L’errore del T sarebbe stato quello di considerare il parametro valutativo esposto nella categoria VIII applicando al medesimo canoni ermeneutici impraticabili in considerazione del fatto che la valutazione dell’attitudine sfuggiva ad un rigido e prestabilito schema motivazionale.

La censura non persuade.

Invero è noto il consolidato (e restrittivo) orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale (“il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. “- tra le tante: Consiglio Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-).

I parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere le valutazioni dell’amministrazione in tema di selezione concorsuale.

Inoltre, e contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione appellante, se è vero che il parametro dell’”attitudine” in se è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all’intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d’istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento;dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso;
dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l’Amministrazione autovincolo;
ed, infine, dalla - anche sintetica, purchè non criptica- esposizione dell’iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento.

Tale attività, si badi, è vieppiù necessaria allorchè si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e (come non negato dall’amministrazione) profili professionali d’alto livello.

Ciò costituisce unico presidio per scongiurare il rischio –a monte- che la valutazione dell’amministrazione possa all’esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e –a valle- per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta Fondamentale.

Sia pure consapevole della difficoltà di comparare una procedura concorsuale ad altra di diverso genere, e con tutte le cautele derivanti dalla endemica specificità dell’una rispetto all’altra, a simili principi si è ancorata la valutazione della Sezione nella rigorosa decisione resa il 11 ottobre 2005, n. 5627, laddove si è condivisibilmente affermato (si riporta un breve stralcio dell’iter motivazionale) innanzitutto che l’orientamento per cui “in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla qualifica superiore, l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'attribuire il punteggio sull'attitudine, essendo questo collegato ad una valutazione complessiva ed integrale della personalità dei candidati e alla idoneità prospettica a svolgere in modo ottimale le funzioni della qualifica superiore - è confermato da ormai consolidata giurisprudenza, come anche deve ritenersi acquisito il principio giurisprudenziale secondo cui le valutazione di merito, salvo i casi di illogicità manifesta e di ingiustizia manifesta, non possono essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.”

Muovendo da tale condivisibile punto di partenza, poi, la Sezione ha rilevato la “necessità che la discrezionalità dell'Amministrazione abbia sempre il supporto della sua manifestazione in specifici concreti elementi e si esprima, in ogni caso, attraverso una motivazione che renda possibile comprendere le ragioni per cui, in relazione alla valutazione di più candidati, una complessità di valutazione sia da ritenersi superiore ad un'altra complessità di valutazione, altrimenti la discrezionalità amministrativa verrebbe a confondersi con un giudizio di carattere assoluto, privo di pur minimi, necessari riscontri obiettivi”

Orbene, in quella occasione, la Sezione, valutando la posizione di un candidato che “vantava precedenti professionali nonché incarichi e titoli di assoluto rilevo quanto meno equivalenti a quelli di altri colleghi che si sono visti attribuire, invece, la promozione alla qualifica superiore, la maggiore idoneità di questi ultimi, rispetto all'interessato” affermò che il convincimento dell’amministrazione si sarebbe dovuto dimostrare anche se non attraverso una accurata comparazione analitica, almeno ( pur tenendo conto della complessità delle rispettive valutazioni) attraverso una sia pur minima motivazione che rendesse esplicito il detto miglior grado di complessità dei giudizi ritenuto dalla Commissione.”

La traslazione di tali condivisibili principi al caso in esame induce il Collegio a ritenere esatta la statuizione dei primi Giudici ed infondato l’appello principale.

Nel caso di specie, alla specificazione dei parametri a monte, (“Funzioni svolte;
Sedi;Organizzazione e gestione del personale;Capacità relazionali;
Personalità;) si accompagnava, come esattamente posto in luce dal T, anche, la indicazione delle linee di esame dei precisi e definiti parametri di valutazione dianzi indicati.

Senonchè a tale autovincolo non ha fatto seguito – come esposto con accuratezza dal T nella parte motiva dell’appellata decisione laddove ha indicato la standardizzata esposizione sottesa al giudizio reso dall’amministrazione- un approccio esplicativo del convincimento cui l’amministrazione appellante era pervenuta, né una esposizione compiuta del medesimo (e ciò collidendo con il consolidato orientamento per cui “nell'ambito della procedura di scrutinio per merito comparativo, l'organo di vertice dell'amministrazione pur godendo di un'ampia discrezionalità, per la mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, ha comunque l'obbligo di fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito, soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, ivi compresa quella relativa all'attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori.” Consiglio Stato , sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3400).

In sintesi: dall’esame degli atti di causa deve concordarsi con la valutazione del T secondo cui non è possibile ricavare dai giudizi espressi, le ragioni per cui a taluno dei candidati siano stati attribuiti 17 punti ed a talaltro 20, né le valutazioni differenziali poste a monte di tale attribuzione dei punteggi.

In siffatta situazione, la statuizione demolitoria resa dal T si appalesa qual necessitata, e, avuto riguardo alla complessiva inattendibilità delle operazioni selettive concernenti tale parametro, neppure è possibile concordare con le affermazioni (integranti vere e proprie richieste subordinate) contenute sia nella memoria difensiva in ultimo depositata dall’amministrazione che nell’atto di intervento ad adiuvandum secondo cui la portata della statuizione demolitoria avrebbe dovuto essere limitata in relazione alla posizione attiva vantata dall’appellato.

Ciò perché la inattendibilità dell’operazione relativa al parametro della “ valutazione attitudinale” (si vedano sul punto il terz’ultimo ed il penultimo capoverso della motivazione dell’ appellata decisione) è complessiva, non consentendo di accertare non soltanto le ragioni sottese all’attribuzione del punteggio minimo (tra i soli due consentiti) di 17 a taluno dei candidati, ma, anche, quelle sottese all’attribuzione del punteggio (massimo) di 20 ai partecipanti poi risultati vincitori.

La ipotizzata “prova di resistenza” nel caso di specie non appare in alcun modo praticabile, ed anche sotto tale angolo prospettico il ricorso in appello principale deve essere disatteso.

A tale statuizione consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello incidentale proposto (il cui unico motivo astrattamente esaminabile con priorità – ci si riferisce alla censura fondata sul disposto di cui all’art. 8 del D.lvo n. 155/2009- appare palesemente infondato alla stregua dell’inattaccabile iter motivazionale contenuto nella appellata decisione sul punto).

Ne consegue l’integrale conferma dell’appellata decisione

Devono essere compensate le spese del giudizio a cagione della particolarità, complessità e parziale novità delle questioni devolute all’esame del Collegio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi