Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-26, n. 202401863

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-26, n. 202401863
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401863
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 01863/2024REG.PROV.COLL.

N. 08117/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8117 del 2023, proposto da Euro' S.r.l. e da City Club, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Stefania Bramati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, piazza Giuseppe Garibaldi n. 2/4;



contro

Comune di Desio, non costituito in giudizio;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 00210/2013, resa tra le parti.

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso rubricato sub R.g. n. 1488/2007 il Signor Roberto PI, in qualità di Presidente ed Amministratore unico, rispettivamente, dell’Associazione City Club e della Società Eurò s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Tani e Antonio Macheda del Foro di Milano, adiva il T.a.r. per la Lombardia per chiedere l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 20783 del 15 maggio 2007 con cui il responsabile del settore tecnico Sportello unico per le imprese del Comune di Desio gli ordinava di non intraprendere alcuna delle attività segnalate nelle due denunce di inizio attività presentate il 2 maggio 2007 di cui, una, per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci di circolo privato (prot. 19214) e, l’altra, per l’installazione di apparecchi da gioco (prot. 19217), entrambe riguardanti i locali siti, in Desio, via Milano 89 condotti in locazione dalla società Eurò s.r.l. e da questa sublocati alla Associazione City Club.

In particolare, il Comune, con la predetta ordinanza contestava il cambio di destinazione d’uso del locale in assenza di permesso di costruire, richiesto invece dall’art. 52, comma 3 - bis , della legge regionale Lombardia 11 marzo 2005 n. 12.

Il T.a.r. per la Lombardia accoglieva la domanda cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.

Con distinto ricorso rubricato sub R.g. n. 101/2008 l’Associazione City Club, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Roberto PI, rappresentata e difesa dall’avv. Ileana Messa, presso il cui studio in Milano, via Machiavelli n. 18, eleggeva domicilio, adiva il T.a.r. per la Lombardia per chiedere l’annullamento delle nuove determinazioni del Comune di Desio, parimenti preclusive delle attività oggetto delle due d.i.a. presentate il 2 maggio 2007 e, segnatamente:

- del provvedimento prot. 42689 del 29 ottobre 2007, con il quale il Direttore del Settore tecnico – Sportello unico per le imprese, presa visione della nota inviatagli dal Presidente dell’Associazione City Club il 28 settembre 2007 e dei relativi allegati, confermava le motivazioni addotte con l’ordinanza n. 242 del 3 agosto 2007, come integrata con le note n. 36633 del 4 settembre 2007 e n. 38180 del 17 settembre 2007;

- del provvedimento prot. 38180 del 17 settembre 2007 con il quale il direttore del settore tecnico – Sportello Unico per le imprese riteneva l’Associazione non regolarmente iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 2000, ritenendo, pertanto, che “ non vi è ragione per annullare - in via di autotutela – l’ordinanza in oggetto, ordinanza che, perciò, si riconferma e si integra con i motivi sopra illustrati ”;

- dell’ordinanza n. 242 del 3 agosto 2007 con la quale il direttore del settore tecnico – Sportello unico per le Imprese ordinava all’Associazione di non intraprendere alcuna delle attività indicate nelle d.i.a. depositate in data 2 maggio 2007 nn. 19214 e 19217.

In sostanza il Comune riteneva che, in assenza di regolare affiliazione ad associazione nazionale di promozione sociale regolarmente iscritta nel registro nazionale (ex art. 7 della legge 383/2000), non potesse operare alcuna deroga (ex art. 32, comma 4 della legge n. 383 del 2000) alla destinazione urbanistica di zona, recante previsioni incompatibili con l’attività di somministrazione di cibi e bevande a beneficio dei soci dall’associazione oggetto della d.i.a. del 2 maggio 2007.

Il T.a.r. per la Lombardia, con sentenza n. 4590/2008 riuniva i due ricorsi e:

- dichiarava improcedibile il ricorso R.G. n. 1488/2007 per sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento;

- accoglieva il ricorso R.G. n. 101/08, e, per l’effetto, annullava tutti gli atti impugnati, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di irricevibilità ed improcedibilità sollevate dal Comune di Desio;

- compensava le spese di entrambi i ricorsi.

Il Comune di Desio interponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l’annullamento, “ nella parte in cui ha accolto il ricorso al TAR n. 101/08 R.G. ed annullato gli atti impugnati con detto ricorso nonché nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di causa ”.

Con sentenza 15 gennaio 2013 n. 210, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dal Comune di Desio e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 4590 del 2008, respingeva la domanda di annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado n. 101/2008 e condannava l’Associazione alla rifusione in favore del Comune delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, liquidati in complessivi € 3.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Con il presente ricorso il signor PI, nella sua qualità di legale rappresentante della Eurò s.r.l. e di cessato Presidente della associazione City Club, ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 gennaio 2013 n. 210 assumendo che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un errore di fatto, ritenendo erroneamente che l’Associazione non avrebbe documentato l’avvenuta iscrizione della stessa nel registro nazionale di cui all’art. 7 della legge 383/2000 e precisando di avere interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati in quanto circostanza rilevante ai fini del giudizio risarcitorio intentato contro il Comune di Desio per avere i funzionari incaricati posto in essere condotte vessatorie penalmente rilevanti nell’ambito della vicenda per cui è causa (descritte ai punti da 15 a 21 del ricorso), in danno dell’esponente, cagionandogli un rilevante ed ingiusto danno economico.

Il Comune di Desio non si è costituito in giudizio.

Alla udienza pubblica del 18 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso per revocazione è, in parte, infondato, in parte, inammissibile.

Con un primo motivo gli enti ricorrenti deducono “ Revocazione ex art. 395 n. 1) - 2) - 3) - 4) - 5) per errata supposizione dell’avvenuta notifica del ricorso in appello ”.

Lamentano che il ricorso in appello non sarebbe mai stato notificato al signor PI, sicché il giudizio si sarebbe svolto senza contraddittorio, concludendosi con una decisione errata circa la insussistenza di una regolare affiliazione, necessaria per poter beneficiare delle disposizioni in deroga previste a favore delle associazioni di promozione sociale, e come tale lesiva del diritto ad avviare le attività oggetto delle d.i.a.

In particolare con tale doglianza è stato dedotto che:

- il sig. PI nella sua qualità di legale rappresentante della Eurò s.r.l. e di Presidente del City Club sarebbe venuto a conoscenza del ricorso proposto dal Comune di Desio avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 4590 del 2008 solo a seguito dell’avvenuta produzione da parte del legale del Comune della sentenza del Consiglio di Stato n. 210/2013 nel giudizio intentato per il risarcimento del danno promosso davanti al Tribunale civile di Monza, sostenendo che sia il City Club che la Eurò s.r.l. sarebbero rimasti contumaci in quanto non a conoscenza dell’avvenuta impugnazione della sentenza del T.a.r. per la Lombardia;

- in ogni caso il

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