Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-03, n. 201502713

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-03, n. 201502713
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502713
Data del deposito : 3 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05301/2012 REG.RIC.

N. 02713/2015REG.PROV.COLL.

N. 05301/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2012, proposto dalla s.r.l. IC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mariano, Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso il signor UL IO in Roma, via Postumia, n. 3;



contro

Il Comune di Brindisi;



nei confronti di

La s.r.l. Monteco;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce, Sez. III, n. 567/2012, resa tra le parti, concernente la deliberazione di G.M. di Brindisi n. 368 del 31 agosto 2011, di indizione di una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Brindisi, l’ordinanza sindacale, contingibile e urgente n. 29 del 31 agosto 2011, di proroga del contratto al precedente gestore, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto della nuova gara e la domanda di risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti l’avvocato Roberto De Giuseppe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con un primo ricorso n. 1393/2011, proposto al TAR Puglia – Sezione di Lecce, l’odierna appellante s.r.l. IC, precedente gestore, impugnava la deliberazione di G.M. di Brindisi n. 368 del 31 agosto 2011, che disponeva l'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Brindisi, con procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale indizione di una nuova gara traeva origine dalla sentenza n. 4025/2011 del Consiglio di Stato, che, confermando l’annullamento dell’affidamento alla s.r.l. controinteressata Monteco, subentrata nella gestione del servizio, e la dichiarazione d’inefficacia del contratto medio tempore stipulato, aveva contestualmente annullato la valutazione negativa espressa nei confronti della s.r.l. IC, atto presupposto all’epoca preclusivo alla sua partecipazione alla procedura negoziata attivata ex art. 57, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/2006.

Con lo stesso ricorso la s.r.l. IC impugnava, altresì, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 29 del 31 agosto 2011 del Comune di Brindisi, che aveva comunque mantenuto per mesi tre lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni del contratto dichiarato inefficace da parte della s.r.l. Monteco per consentire la continuità della gestione dei rifiuti urbani nelle more della attivazione e della definizione della nuova procedura concorsuale.

A sostegno del gravame, la s.r.l. IC deduceva la violazione e l’elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4025/2011, nonché la violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 53 del 2010, dell’art. 245-ter del d.lgs. 163/2006, dell’art. 191 del d.lgs. 152 del 2006, dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 97 Cost., dei principi generali in materia di ordinanze contingibili e urgenti ed eccesso di potere

2. - Con un secondo ricorso n. 1638/2011, proposto al TAR Puglia – Sezione di Lecce, la s.r.l. IC impugnava il bando, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e gli atti presupposti per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, deducendo la violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere.

In entrambi i ricorsi, la società formulava domanda di risarcimento dei danni.

3. - Con la sentenza n. 567/2012, il TAR Puglia – Sezione di Lecce, dopo aver riunito i due ricorsi, respingeva il primo ricorso e dichiarava inammissibile il ricorso n. 1638/2011.

4. – Avverso la suddetta sentenza del TAR, la s.r.l. IC ha proposto appello, con il quale contesta il rigetto dei motivi svolti in primo grado ed articola le proprie difese sotto tre distinti profili.

5. – Non si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la società controinteressata.

In prossimità dell’udienza pubblica, parte appellante ha depositato note difensive.

6. - All’udienza pubblica del 16 aprile 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7.- L’appello è infondato.

8.- L’appellante s.r.l. IC ha dedotto varie censure, che sono state articolate in riferimento a tre distinti profili: a) ricorso di primo grado n.r.g. 1393/2011, b) ricorso di primo grado n.r.g. 1638 2011 e c) domanda di risarcimento.

Il Collegio ritiene opportuno procedere alla loro disamina nello stesso ordine espositivo.

9.- Per quanto concerne il primo ricorso n. 1393/2011, respinto in primo grado, parte appellante deduce in primis la violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4025/2011, che si era pronunciata su due precedenti

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