Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300120

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300120
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300120
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00120/2023REG.PROV.COLL.

N. 03720/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3720 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso, 14;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Parte appellante impugna la sentenza n. -OMISSIS-emessa dal T.A.R. Lazio Sez. I-quater, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti.

In particolare, l’odierno appellante ha partecipato a una procedura selettiva per il reclutamento di un numero complessivo di n.

1.515 allievi agenti della Polizia di Stato (pubblicata con bando del 03.06.2019 n. 333-B/12E.10.19/14269).

Ha superato con successo la prova scritta, riportando la votazione di 8,715 e le prove di efficienza fisica.

In data 08.11.2019, all’esito degli accertamenti psicofisici, gli è stato notificato un giudizio di non idoneità ex art. 5, comma 9, D.M. n. 129/2005, per “Sindrome ansiosa a rilevanza clinica, in soggetto con personalità fragile ed insicura”.

Ha impugnato la conseguente esclusione dal concorso dinanzi al T.A.R. Lazio e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, anche la graduatoria di merito dei partecipanti, approvata con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12E.10.19.

L’adito T.A.R., con la sentenza gravata in questa sede di appello, resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato inammissibile, sia il ricorso introduttivo del giudizio, sia il successivo ricorso per motivi aggiunti con la motivazione che segue: “ considerato che il ricorso è stato notificato alla sola Amministrazione resistente e a nessun controinteressato, essendosi limitato parte ricorrente a chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami;

considerato che

, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., nel processo amministrativo il ricorso col quale si propone un’azione di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro i sessanta giorni e poi depositato, in trenta giorni, con la prova dell'avvenuta notifica, pena la sua inammissibilità (ex multis, Cons. Stato, n. 1198 del 2017);
considerato che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati è ostativa all’integrazione del contraddittorio ex art. 49, comma 1, c.p.a;

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