Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-08, n. 202305651

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-08, n. 202305651
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305651
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 05651/2023REG.PROV.COLL.

N. 07466/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7466 del 2021, proposto dal Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Parioli 47;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il Cons. U D C;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva accolto i due ricorsi del signor -OMISSIS- il primo per l’annullamento del provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione di corpo di giorni 5 di consegna di rigore inflitta dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio, il secondo avverso il provvedimento che ha respinto l’istanza di ammissione in servizio permanente ed escluso la valutazione per l’avanzamento al grado superiore.

2. L’appellato, maresciallo in ferma volontaria dell’Arma dei Carabinieri, aveva subito la sanzione contestata poiché, durante un servizio di polizia giudiziaria, esplodeva un colpo di pistola con l'arma d'ordinanza nel tentativo di fermare due malviventi, accidentalmente colpendo due donne di passaggio.

I due processi scaturiti da tale vicenda innanzi al Tribunale militare ed a quello ordinario si erano conclusi nel primo caso con archiviazione del G.I.P. e nel secondo con estinzione per remissione di querela. Il procedimento disciplinare si era, invece, concluso con l’inflizione di 5 giorni di consegna di rigore per violazione dell’art. 751, lett. A), n. 24, del D.P.R. 90/2010.

L’appellato aveva chiesto nel 2019 di essere ammesso al servizio permanente ma l’istanza era stata respinta e conseguentemente non vi era stata valutazione per l’avanzamento al grado superiore, anche perché nella valutazione caratteristica era stato giudicato “inferiore alla media”.

3. La sentenza impugnata aveva accolto il primo ricorso ritenendo che l’Amministrazione non avesse valutato che vi fosse stato un uso legittimo delle armi ex art. 53 c.p. come era stato riconosciuto dal G.I.P. presso il Tribunale Militare -OMISSIS- e quindi la sanzione era affetta da travisamento del fatto così come il giudizio fortemente negativo contenuto nella valutazione caratteristica relativa al periodo dal 17 luglio 2017 al 18 marzo 2018.

L’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stata impugnata la determinazione del 20 marzo 2019 con cui era stata dichiarata inammissibile la sua istanza tesa alla riapertura del procedimento disciplinare, ma il primo giudice aveva ritenuto tardiva l’eccezione in quanto sollevata solo nella memoria di replica del 13 aprile 2021.

Per le stesse ragioni accoglieva i motivi aggiunti relativi al secondo ricorso presentati dopo che l’Amministrazione aveva reiterato i provvedimenti impugnati con il ricorso principale per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare.

In particolare, la valutazione di inferiore alla media era fondata sulla valutazione di un episodio isolato che aveva peraltro condotto alla sanzione disciplinare annullata con il primo ricorso. Va sottolineato che il T.a.r. aveva respinto l’istanza cautelare nei confronti del secondo provvedimento, ma l’ordinanza era stata riformata dal Consiglio di Stato.

Anche la decisione di non riammettere in servizio l’appellato era dipesa unicamente dalla vicenda suindicata senza tener conto delle valutazioni conseguite dal militare in precedenza.

4. L’appello si fonda su due motivi.

4.1. Il primo contesta innanzitutto la valutazione processuale fatta dal primo giudice circa la tardività dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento che aveva negato la riapertura del procedimento disciplinare, poiché l’inammissibilità è valutabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo;
peraltro nella memoria del 4 settembre 2019 l’Amministrazione aveva evidenziato tale circostanza.

Viene contestato che l’assoluzione in campo penale abbia un rilievo decisivo in ambito disciplinare dal momento che secondo le circolari emanate dall’Arma dei Carabinieri è sempre sottolineato che l’uso dell’arma deve salvaguardare l’incolumità non solo del personale operante, ma di ogni altro soggetto estraneo all’azione, che ne possa venire anche potenzialmente coinvolto.

L’applicazione della sanzione è dipesa correttamente dal combinato disposto degli artt. 1362, comma 1, d.lgs. 66/2010 e dell’art. 751, comma 1 lett. a) nr. 24, d.P.R. 90/2010

nella parte in cui contempla la “ grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni …nell'uso, …di armi ”.

La valutazione dell’episodio fatta dalla magistratura militare riguarda esclusivamente la fattispecie di reato contestata, ma l’irrilevanza penale del fatto non preclude la sua valutazione disciplinare fondata su altri presupposti.

4.2. Il secondo motivo attiene alla mancata ammissione al servizio permanente del militare ed in primo luogo denuncia la contraddittorietà della pronuncia, laddove è stata richiamata la prima ordinanza cautelare che aveva ordinato all’Amministrazione di esprimersi nuovamente in merito.

Il secondo provvedimento che aveva confermato l’esito finale sulla scorta di una nuova motivazione non era stato sospeso dal T.ar. che lo aveva ritenuto corretto, poiché “ i contenuti del provvedimento gravato si palesano idonei a rivelare non solo un’esaustiva riconsiderazione della situazione del ricorrente ma anche un’accurata esposizione delle ragioni poste alla base della decisione adottata, avendo, peraltro, cura di aggiungere che quest’ultime non risultano - almeno prima facie – irragionevoli ”.

Nella sentenza questa valutazione era stata del tutto obliterata.

Esaminando i giudizi conseguiti dall’appellato lungo tutto il periodo della ferma volontaria, emergono le mancanze nella condotta con i superiori, l’atteggiamento non sempre corretto in servizio che, prescindendo dall’episodio oggetto della sanzione disciplinare, giustificano il mancato passaggio al servizio permanente effettivo.

5. Si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS- che ha concluso per il rigetto dell’appello.

6. Nelle more del giudizio l’appellato risultava vincitore del concorso per l’assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ed il Ministero della Difesa con atto del 10 maggio 2023 ha decretato la cancellazione dal ruolo degli ispettori dei carabinieri dell’appellato.

Tale sopravvenienza determina la parziale improcedibilità dell’appello per quanto riguarda la mancata ammissione al servizio permanente del militare, mentre permane l’interesse a valutare la legittimità della sanzione di corpo a suo tempo inflitta ed oggetto di annullamento da parte della sentenza impugnata, poiché essa costituisce comunque l’effetto di un provvedimento negativo per lo status giuridico dell’appellato, che non può escludersi in futuro possa comportare conseguenze negative.

7. Limitatamente a tale profilo l’appello è infondato.

L’esistenza di circolari che raccomandano come l’uso dell’arma deve salvaguardare l’incolumità non solo del personale operante, ma di ogni altro soggetto estraneo all’azione, che ne possa venire anche potenzialmente coinvolto, non determinano automaticamente la rilevanza disciplinare tutte le volte che un estraneo venga attinto da un colpo di arma da fuoco.

Quando si giudica una singola condotta non è sufficiente dare atto dell’avvenuto ferimento, ma è necessario ricostruire compiutamente l’episodio per valutare sotto quale profilo la condotta del militare sia stata imperita e quale sarebbe dovuto essere il comportamento alternativo che avrebbe dovuto tenere.

Come ha correttamente sottolineato la sentenza impugnata, nella vicenda in esame vi era stato un uso legittimo delle armi scriminato ex art. 53 c.p. e l’irrilevanza penale del fatto non comporta automaticamente l’esclusione della sua rilevanza disciplinare, ma determina un accertamento in concreto sull’imperizia nell’uso delle armi, ed in che cosa essa sia consistita, accertamento che in questo caso non si rileva dal provvedimento sanzionatorio impugnato.

8. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere in parte dichiarato improcedbile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte respinto stante la sua infondatezza.

La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.

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