Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2015-04-21, n. 201501675
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N. 01675/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02188/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2015, proposto da:
Pavees Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Comune di Bordano, in persona del Sindaco
pro tempore
,
rappresentato e difeso dagli avvocati L D P, Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Via Giosuè Borsi, n. 4;
nei confronti di
Farfalle Nella Testa Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Giunchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare n. 14a/4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I, n. 105/2015, resa tra le parti, concernente affidamento concessione di servizi afferenti alla gestione della struttura denominata Casa delle Farfalle.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bordano e di Farfalle Nella Testa Società Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 il Cons. L M T e uditi per le parti gli avvocati L P, L D P, Luca Mazzeo su delega dell'avvocato Franco Giunchi.
Considerato che il contratto oggetto della procedura di gara de qua risulta stipulato in data 2 aprile 2015 ed il servizio intrapreso il 4 aprile 2015, sicché anche in ragione dell’udienza di merito fissata al 21 luglio 2015, l’istanza cautelare in esame non risulta assistita dal necessario periculum in mora , dovendosi dare prevalenza allo stato al mantenimento del servizio in fieri .