Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-09-29, n. 202001541

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-09-29, n. 202001541
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001541
Data del deposito : 29 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02000/2017 AFFARE

Numero 01541/2020 e data 29/09/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2020


NUMERO AFFARE 02000/2017

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da C D P R, T D C, A C, M T, M G D, V A, F B, S M F, G L V, P M, V M, G M, F M M, F C P, R V, S L, E A, D T, V M, V M, F R, G L, L M, L R L, G F, R T, C C, A R, L Crecca, Donato Rigato, Rocco Pacilio, Giuseppe Iula, Egidio Antonio Fiatamone, Domenico Lentini, Luciano Magliocchetti, Flavia Monica Fazio, Marta Tuzj, Carmela Elisabetta Simeone, Anna Conte, Giuseppa Fantozzi, Corina Adalgisa Fantozzi, Alessio Marano, Evelina Iadecola, Rosalba Conti, Angela Gallone, Adriana Farina, Andrea Simonelli, Antonella Pellei, Laura Brandi, Barbara Di Cesare, Lorena Ciarrocchi, Gian Marco Seghetti, Shashi Argucci, Paola Rella, Elisa Cappelli, Pietro Quinci, Simona Silvestri, Emanuela Pasqualini, Diego Brandimarte, Francesco Pasculli, Daniele Cesaretti, Ernesto Vallorani, Ettore Petrini, Martina Beato, Fabio Tedeschi, Sabrina Mercuri, Manuel Piccinini, Lorenzo Iaconi, Angela Acunzo, Gabriele Acunzo, Raffaele Acunzo, Alessandro Aurilio, Giuseppe Rosario Ambrosio, Anna Barbato, Michele Basilicata, Salvatore Calantuono, Tiziana Capasso, Maria Casillo, Gaetano Celentano, Giovanni Cirillo, Vincenzo Colella, Alfonso Coppola, Gennaro Coppola, Francesco Crisanto, Catello D'Apice, Domenico De Filippo, Annalisa De Luca, Luigi De Luca, Vincenzo Di Costanzo, Andrea Di Pietro, Pasqualina Di Ruocco, Carmela Esposito, Giovanni Fardella, Anna Rita Frezza, Agostino Gargiulo, Stefano Ianuale, Paolo Michele La Marca, Giovanni Mascolo, Marco Menichini, Giovanna Novi, Mario Oliviero, Biagio Pecchia, Filomena Prisco, Sabatino Ronca, Vincenzo Rossi, Gabriella Ruoppo, Antonino Russo, Antonietta Sangiovanni, Giuseppe Simone, Elisabetta Sorrentino, Genoveffa Spiniello, Elisabetta Traino, Salvatore Armando Vito, Lorenzo Verzieri, Giuseppe Marra, Giovanni Privitera, Lorenzo Squartini, Maria Curcio, Giorgia Mencarelli, Valeria Fasano, Manuele Mariotti, Manuel Maserati, Giuseppe Francesco Belmonte, Fabio Caserini, Walter Chirivì, Natale Adamo, Giovanna Apollo, Roberto Giancalone, Vito Palumbo, Antonino Spagnolo, Elina Triolo, Vincenzo Volturno, Simone Lavaggi, Franca Santangelo, Paola Fantini, Diego Bellini, Ottavio Franceschini, Roberto Grillo, Daniela Mori, contro Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, avverso il d.m. n. 374, datato 1° giugno 2017, nella parte in cui non prevede il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (diploma di scuola secondaria di secondo grado) quale titolo idoneo per l’inserimento nella ii fascia delle graduatorie di circolo e di istituto - triennio 2017/2020 - per il personale docente con abilitazione e idoneità all'insegnamento, escludendo dunque il personale privo di formale abilitazione in ragione della mancata attivazione dei percorsi abilitanti.

LA SEZIONE

Vista le note di trasmissione della relazione, in date 30 marzo 2018 e 15 maggio 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Premesso.

Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono l'annullamento dei seguenti atti:

-decreto 0000374 del 1° giugno 2017, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ha disposto la costituzione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in ciascuna istituzione scolastica di specifiche graduatorie suddivise in tre fasce utili per l’attribuzione delle supplenze di cui agli articoli 1 e 7 del regolamento 13 giugno 2007 n. 131, nella parte in cui non consente la iscrizione nella seconda fascia degli aspiranti in possesso del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento tecnico pratico, privi di abilitazione in ragione della mancata attivazione dei percorsi abilitanti;

- di ogni altro atto, antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove di necessità e per quanto di ragione, della nota AOODGPERREGISTRO UFFICIALE (U) 00225196.01-06-2017, del regolamento approvato con il predetto D.M. 137 del 13 giugno 2007, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, del D.M. 7 maggio 2014, n. 308, recante disposizioni inerenti la valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto in applicazione del citato decreto MIUR 10.09.2010, n. 249, del D.M. 1 aprile 2014, n. 235, del D.M. 3 giugno 2015, n. 326, recante disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, del D.M. 23 febbraio 2016, n. 92, del D.M. 9 maggio 2017, n. 259, del d.P.R 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento della classi di- concorso a cattedre e posti di insegnamento ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133, del parere reso dal CS.P.I. nella adunanza plenaria del 10 maggio 2017, nonché di ogni altro atto, con il quale è stato negato l'inserimento degli aspiranti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dà accesso all'insegnamento tecnico pratico nella II fascia delle graduatorie di istituto.

In uno con l’azione impugnatoria, i ricorrenti chiedono, altresì, l’accertamento del diritto all’inserimento nella II fascia delle costituende graduatorie di Istituto.

I ricorrenti premettono di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado che, assumono, dà loro accesso agli insegnamenti tecnico-pratici.

Lamentano che il decreto impugnato non consente agli stessi l’inclusione nella II fascia delle graduatorie di istituto, sulla base del dato che essi sarebbero privi di formale abilitazione all'insegnamento.

L’articolo 2 del decreto in discorso, infatti, per quanto qui di interesse, prevede che nella seconda fascia siano inseriti gli aspiranti in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorso per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti.

Riferiscono di avere presentato domanda per la inclusione nella III fascia delle graduatoria di istituto e, con separata istanza, ferma ed impregiudicata la istanza di inclusione nella III fascia delle graduatorie, di avere inoltrato istanza di inclusione nella II fascia, allegando la scheda dei titoli e dei servizi valutabili.

Chiedono dunque l’annullamento dei menzionati atti e, segnatamente del D.M. 374 de 2017, nella parte in cui non consente loro di essere inclusi nella II fascia delle

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