Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-14, n. 201100185

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-14, n. 201100185
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100185
Data del deposito : 14 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09575/2009 REG.RIC.

N. 00185/2011 REG.SEN.

N. 09575/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 9575 del 2009, proposto da
Parco dei Templari s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti A C e V P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2,

contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona del Ministro p.t.;
- l’Agenzia del Do, Filiale Puglia,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

- CASA MERCATO F.lli Dileo s.n.c.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Romanelli Giuseppe, D’Agostino Leonardo e Lorito Vincenzo,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice e Filippo Vari ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma, via Ombrone, 12 pal. B),

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE I n. 02387/2009, resa tra le parti, concernente SFRATTO IN VIA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI CONFISCA.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente proposti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Do;

Visto l’atto di costituzione degli interventori ad adiuvandum in primo grado;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Vista l’Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti A C e V P per l’appellante, gli avv.ti Maurizio Di Carlo e Luca Ventrella dello Stato per le Amministrazioni appellate e l’avv. Aldo Loiodice per gli interventori ad adiuvandum;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - La società odierna appellante è affittuaria di un’azienda ( sita in Comune di Altamura e costituita da una struttura polivalente, contenente ristorante, pizzeria, bar, sala ricevimemnti ed albergo ;
il tutto completamente attrezzato, arredato e funzionante in ogni suo settore ) in forza di contratto d’affitto d’azienda intercorrente con la S P &
C. s.n.c., stipulato in data 28 dicembre 1999, avente la durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2000 e che si assume esser stato da ultimo prorogato di ulteriori dieci anni.

Con provvedimento in data 12 settembre 2008 ( prot. n. 2008/20436/I – Puglia ), l’Agenzia del Do le ha ordinato, nella sua qualità di effettiva utilizzatrice dell’intera, anzidetta, struttura ( comprendente sia il patrimonio immobiliare della sig.ra Marchetti Maria – proprietaria dei beni immobili confluiti nell’azienda di cui sopra, oggetto di un contratto di comodato stipulato in data 21 novembre 1996 fra la stessa e la società locatrice nel predetto rapporto di affitto d’azienda successivamente instaurato con l’odierna appellante – sia i complessi aziendali delle due società ), lo sgombero degli immobili occupati, avvalendosi del potere di autotutela, di cui all’art. 823 c.c., trattandosi di beni, in relazione ai quali è stata applicata in via definitiva, dall'Autorità Giudiziaria Penale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575/1965 e ss. mm., la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti della sig.ra Marchetti Maria ( quanto alla proprietà dei terreni e fabbricati ) e nei confronti delle due società ( quanto ai “complessi aziendali unitari”: così, in motivazione, il decreto del Tribunale di Bari – Sezione feriale in funzione di Tribunale per le Misura di Prevenzione, n. 310/02 in data 30 aprile 2003, divenuto definitivo ).

Il citato provvedimento di autotutela, adottato dall’Agenzia del Do ai sensi dell’art. 823, comma 2, del Codice Civile in relazione ai beni immobili già di proprietà della sig.ra Marchetti ed ai complessi aziendali delle due società, è stato dalla società utilizzatrice impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha respinto.

Con l’appello all’esame l’originaria ricorrente contesta “tale illegittima pronuncia”, in quanto “gravemente lesiva dei propri diritti e interessi” e “fondata su una ricostruzione della fattispecie erronea sia in fatto sia in diritto”, chiedendone pertanto la riforma sulla base di una puntuale riproposizione critica dei motivi di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Do, analiticamente controdeducendo, con successiva memoria, ai motivi d’appello.

Si sono pure costituiti, ad adiuvandum, i soggetti ( società fornitrice e dipendenti dell’appellante ) già intervenuti in primo grado, i quali, con successiva memoria, evidenziano le ragioni di illegittimità dell’atto oggetto del giudizio.

Con Ordinanza n. 6281/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2009, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Con motivi aggiunti notificati in data 5 gennaio 2010 l’appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, dell’art. 823 cod. civ. e degli articoli 2 e seguenti della legge n. 375/1965.

Con memoria depositata in data 29 marzo 2010 l’appellante ha focalizzato l’attenzione su alcuni punti delle sue precedenti difese.

La trattazione della causa, già fissata e chiamata alla udienza pubblica del 9 aprile 2010, fu rinviata in quella sede su concorde richiesta delle parti.

La stessa è stata poi nuovamente fissata per l’udienza pubblica del 7 dicembre 2010, in vista della quale le parti hanno depositato memoria ( l’Avvocatura Generale dello Stato ) e memoria di replica con successive note di udienza (l’appellante), sviluppando ed argomentando ulteriormente le rispettive domande e difese.

Con atto notificato in data 4 dicembre 2010 e depositato in pari data l’appellante ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento del Prefetto di Bari in data 21 dicembre 2009, sopravvenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta la vendita dei complessi aziendali di cui si tratta.

All’udienza pubblica del 7 dicembre 2010 la causa è stata nuovamente chiamata ed alfine trattenuta in decisione.

2. – Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità delle “note d’udienza” dall’appellante depositate in data 29 novembre 2010, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a. ( applicabile a qualunque scritto difensivo, comunque denominato), cui è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta.

3. - La causa, come s’è detto, ha ad oggetto l'ordine di rilascio di immobili e complessi aziendali acquisiti per confisca al patrimonio pubblico ai sensi degli articoli 2-ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.


La disposizione è stata assunta in via autoritativa dall'Autorità amministrativa a tutela della destinazione pubblicistica del bene acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 823 c.c., ossia a mezzo della "procedura in via amministrativa" in autotutela, ivi prevista in facoltativa alternativa all'esperimento dei "mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice".

La prospettazione attorea muove in appello dalla contestazione della reiezione, operata dal Giudice di primo grado, del primo e del terzo motivo del ricorso originario, con i quali, rispettivamente, si facevano valere la perdurante validità ed efficacia del contratto d’affitto d’azienda ( che consente alla ricorrente di utilizzare i beni oggetto dell’ordine di rilascio ) e la natura di acquisto a titolo derivativo della confisca disposta ai sensi dell’art.

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