Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-14, n. 202103819

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-14, n. 202103819
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103819
Data del deposito : 14 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2021

N. 03819/2021REG.PROV.COLL.

N. 05406/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2020, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Roma, piazza G. Marconi, n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, (sezione terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, notificata il 7 maggio 2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 - svoltasi ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, 176 - il consigliere Michele Pizzi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello notificato il 3 luglio 2020 e depositato il 7 luglio 2020, il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del Tar per la Puglia n. -OMISSIS-che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, Assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”, ha annullato il provvedimento del predetto Ministero, Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 333-D/76821 notificato l’11 giugno 2019 (unitamente a molteplici atti presupposti), con il quale il predetto dipendente, ai sensi dell’articolo 55, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 335/1982, è stato “ trasferito, con effetto immediato, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dal -OMISSIS-“-OMISSIS-” -OMISSIS- ”.

2. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale ha tratto origine dall’arresto e dalla successiva condanna del suocero dell’odierno appellato “ per detenzione illegale di una pistola semiautomatica cal. 9 x 21 con matricola non censita in Banca Dati e nr. 54 cartucce del medesimo calibro, di cui n. 18 alloggiate in nr. 2 caricatori. L’arma e le munizioni sono state rinvenute occultate sul tetto di una casa rurale, ove l’uomo, di fatto, ha stabilito il proprio domicilio, nel corso di una perquisizione scaturita da una segnalazione anonima ”.

3. Il gravato provvedimento di trasferimento ha rilevato che:

a) “ l’essere affine di un soggetto condannato per possesso di un’arma semiautomatica con matricola non censita in Banca Dati, di 2 caricatori e numerose cartucce dello stesso calibro, da parte di un operatore di polizia addetto al controllo del territorio ed al contrasto della criminalità, in un contesto sociale afflitto da pervasivi fenomeni di criminalità comune e organizzata, non passa certamente inosservato e offusca l’immagine dello stesso dipendente, non consentendogli di adempiere i compiti istituzionali con la dovuta serenità, con possibili negative ripercussioni sul buon andamento dell’ufficio ”;

b) “ la conoscenza dei fatti da parte di privati cittadini, essendosi verificati in un Comune di piccole dimensioni (circa 7.000 abitanti), nonché di colleghi, superiori, altre Forze di Polizia, magistratura e privati cittadini, ha gravemente pregiudicato l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione ;

c) “ il -OMISSIS-” estende la propria competenza in tutta la provincia di-OMISSIS-e in sinergia con le strutture investigative territoriali ”;

d) vi sono “ preminenti esigenze di servizio della Questura di-OMISSIS-, cui è demandata la responsabilità dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’intero territorio provinciale, oggetto di tentativi di infiltrazioni mafiose messi in atto dalla criminalità organizzata notoriamente attiva nelle regioni limitrofe ”;

e) che la sede di destinazione (la Questura di-OMISSIS-) è “ idonea a rimuovere l’incompatibilità ambientale e, nel contempo, a consentire all’operatore di far fronte alle esigenze familiari prospettate, essendo provincia limitrofa e non eccessivamente distante ”.

4. Nel ricorso di primo grado il sig. -OMISSIS- ha lamentato la violazione dell’articolo 55, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 335/1982, difetto dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, eccesso di potere, erroneità manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, ingiustizia manifesta.

5. In particolare il dipendente si è doluto del fatto che il trasferimento per incompatibilità ambientale fosse stato adottato in assenza dei presupposti di legge, poiché “ la vicenda che ha coinvolto il suocero del ricorrente non è astrattamente idonea a giustificare una misura che, sebbene non avente natura sanzionatoria, ha un’indubbia valenza afflittiva ”, in assenza di un rimprovero addebitabile al ricorrente, al quale non è mai stato contestato di aver tenuto una condotta poco dignitosa o poco consona al suo status , avendo egli al contrario sempre goduto di ottimi giudizi ed avendo inoltre continuato a partecipare con profitto a numerose operazioni di polizia, pur dopo la comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento.

6. Inoltre il ricorrente in primo grado ha lamentato che:

a) non vi sarebbe alcun nocumento né al prestigio dell’Amministrazione, né alla sua serenità lavorativa;

b) l’attuale sede di servizio dista 60 km dalla residenza del suocero;

c) sarebbe remota la possibilità che egli venga chiamato ad intervenire in contesti in cui sia coinvolto il suocero, potendo comunque astenersi;

d) non vi sarebbe alcun clamore della vicenda nel Comune di residenza;

e) non vi sarebbe svolgimento non efficiente dei compiti di istituto da parte del ricorrente;

f) il provvedimento di trasferimento sarebbe sproporzionato non avendo preso in esame altre soluzioni possibili, visto che la sede di destinazione (la Questura di-OMISSIS-) dista 141 km dal Comune di residenza.

7. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Puglia, sez. III, n. -OMISSIS- – ha accolto il ricorso ritenendo il gravato provvedimento sproporzionato ed immotivato, nonché adottato in assenza dei presupposti fattuali che possano dar luogo ad una incompatibilità ambientale del dipendente.

8. L’appellante Ministero dell’interno ha lamentato l’erroneità della sentenza “ che ha invaso l’area delle valutazioni ampiamente discrezionali ” riservate all’Amministrazione, ed ha evidenziato l’esaustiva motivazione alla base del gravato trasferimento, la sua proporzionalità ed il rispetto dell’articolo 55, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 335/1982 come interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, formulando altresì domanda cautelare.

9. L’appellato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 1° settembre 2020, chiedendo il rigetto dell’appello e della domanda cautelare.

10. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione della gravata sentenza <<

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