Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-04, n. 201701551
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Pubblicato il 04/04/2017
N. 01551/2017REG.PROV.COLL.
N. 05891/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5891 del 2015, proposto da:
T S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 55;
contro
Regione Sardegna, Regione Sardegna - Ass. del Turismo Artigianato e Commercio, Direttore del Servizio del Turismo dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio della Reg. Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio . Uff. Legale Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;
nei confronti di
Banco di Sardegna Spa non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 02846/2015, resa tra le parti, concernente revoca finanziamento e restituzione quota di contributo già erogata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Regione Sardegna - Ass. del Turismo Artigianato e Commercio e di Direttore del Servizio del Turismo dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio della Reg. Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Camba e Pinna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società T impugna per revocazione la sentenza in epigrafe.
L’oggetto del giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata era la revoca del finanziamento concesso a T, con recupero dell’acconto di oltre euro 2,3 milioni, disposto dalla Regione Sardegna con determinazioni 208/2009 e 1671/2011.
In sintesi, T aveva chiesto un contributo ai sensi della legge regionale 40/93 (in tema di incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture alberghiere), poi della successiva legge reg. 9/98. Il 2 dicembre 2002 la Regione informava T dell’utile inserimento del suo progetto nella graduatoria della legge regionale 9/98, precisando che per usufruire delle agevolazioni avrebbe dovuto rinunciare alla domanda precedentemente presentata a valere sulla legge regionale 40/93, per la quale non aveva ancora ricevuto il contributo.
Successivamente, tuttavia, la Commissione europea avviava procedura di indagine formale per applicazione abusiva degli aiuti di Stato e concludeva, con la Decisione n. 854 del 2 luglio 2008, che gli aiuti concessi con la legge reg. 9/98 erano incompatibili col mercato comune, a meno che il beneficiario non avesse “ presentato domanda d’aiuto sulla base di questo regime prima dell’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale ” e disponeva che la Repubblica italiana procedesse al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili.
La Regione, dovendo dare immediata applicazione alla Decisione della Commissione Europea, disponeva con determinazione n. 208/2009 la revoca del contributo. Successivamente, dopo che il Tribunale di primo grado dell’Unione europea aveva respinto le impugnazioni avanzate da Regione e T avverso la Decisione della Commissione (con sentenza poi confermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea), la Regione adottava una nuova determinazione 1671/2011 di revoca del finanziamento e disponeva la restituzione dell’importo già anticipato.
T impugnava con successivi ricorsi avanti il TAR Sardegna entrambi i provvedimenti di revoca. In esito a tale vicenda, dopo complessi passaggi processuali, il TAR, con la sentenza n. 501 del 2014, riuniti due ricorsi, dichiarava improcedibile il primo e rigettava il secondo. In particolare, il TAR riteneva che la Regione era indefettibilmente tenuta a recuperare l’aiuto concesso e che a T non poteva essere riconosciuto un affidamento tutelato alla conservazione del beneficio.
T ha impugnato tale sentenza avanti il Consiglio di Stato. Per quanto qui rileva, basterà ricordare che nell’appello al Consiglio di Stato T, con il motivo n. 4, ha riproposto di non poter essere destinataria degli effetti della decisione della Commissione, poiché si trovava nella stessa condizione di esenzione stabilita dalla Commissione, e cioè aver presentato la domanda d’aiuto prima dell’esecuzione dei lavori relativi al progetto ammesso a finanziamento, con ciò – affermava – riproponendo il motivo già avanzato al n. 5 nel ricorso al TAR e su cui questo avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il CDS ha rigettato con la sentenza n. 2846/2015 della quale T chiede la revocazione.
Nel ricorso ora in esame T afferma che il TAR aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sul 5° motivo del ricorso - che nulla aveva a che fare con l’affidamento, oggetto di distinto motivo sub n.