Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104956
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Pubblicato il 30/06/2021
N. 04956/2021REG.PROV.COLL.
N. 00898/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2014, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 22;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona rispettivamente del Ministro e del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- resa tra le parti, concernente il diniego di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale Ordinario di Roma - Ris. danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia in data 15.1.2009 nonché dell’atto presupposto costituito dalla delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10.12.2008, di non conferma del ricorrente nell'incarico di giudice onorario del tribunale ordinario di Roma, per mancanza del requisito dell’età ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. D del d.m. 26.9.2007 nonché della circolare consiliare P-10358/2003 del 26 maggio 2003;della suddetta circolare del C.S.M. del 26 maggio 2003 laddove risulta lesiva della posizione del ricorrente.
Secondo il TAR, sinteticamente:
- il C.S.M. motivava la decisione di non confermare il ricorrente, “visto l'art. 42 quinquies , l comma, ord. giud, e vista la circolare Csm P-I0358/2003 del 26 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni”, la quale all' art. 2, comma l, lett. d) prevede il requisito relativo all'età, avendo il ricorrente già compiuto 69 anni di età il 5 settembre 2008 e dunque in data anteriore alla scadenza del triennio fissata al 31 dicembre 2008";
- la nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina;
- anche il procedimento di conferma dei giudici onorari si basa sulla verifica dei requisiti richiesti per la nomina;
- deve essere, quindi, rilevato il difetto nel dott. -OMISSIS- del requisito dell'età.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte appellante ha chiesto l’annullamento del D.M. 15.1.2009 di recepimento della delibera consiliare del 10 dicembre 2008 relativi alla mancata conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale di Roma.
A fondamento delle sue pretese, ha esposto di aver svolto le funzioni di giudice onorario presso il Tribunale di Roma dal marzo 2005, di aver chiesto l’ulteriore conferma e di non essere stato confermato per raggiunti limiti età.
2. Parte appellante deduce che, se l'art. 42-ter ord.giud. prevede, ai fini della nomina, il requisito dell'età, il successivo art. 42-quinquies dedicato alla conferma è sul punto silente e sostiene che la normativa regolamentare di matrice consiliare sarebbe in contrasto con la ratio della legge, dal momento che, se è vero che "La formazione di un giudice onorario... richiede un investimento da parte della Amministrazione, che giustifica la richiesta della garanzia della copertura di un periodo minimo di svolgimento delle funzioni...Richiedere tale garanzia anche in caso di secondo mandato invece, non appare né logico né conveniente..”.
Le argomentazioni dell’appellante non convincono, in quanto appaiono incompatibili con il dato normativo.
La legge, ai fini della procedura di conferma dei giudici onorari, non prevede una valutazione consiliare diversa e distinta da quella da effettuare in sede di prima nomina;pertanto, qualsiasi procedimento di conferma presuppone che sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni in virtù delle quali l’atto originario è stato emanato ex art. 42-quinquies l. ord. giud.
Peraltro, la natura dell’atto di conferma nelle funzioni giudiziarie onorarie si presenta con le medesime caratteristiche del provvedimento iniziale, tanto è vero che la legge n. 374-1991 non disciplina diversamente l’atto di nomina da quello di conferma, in quanto si richiedono gli stessi presupposti.
L’esistenza di un unico procedimento per la nomina e per la conferma comporta, quindi, che anche nella fase della conferma il Csm debba accertare la sussistenza nel candidato dei requisiti previsti
Pertanto, nella specie, correttamente il Csm ha motivato la decisione di non confermare il ricorrente in quanto “visto l’art. 42 quinquies , 1 comma ord. giud, e vista al circolare Csm P-10358/2003 del 26 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, la quale all’art. 2, comma 1 , lett. d) prevede che il requisito relativo all’età ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) della citata circolare consiliare prot. P- 10358/2003, avendo lo stesso già compiuto 69 anni di età il 5 settembre 2008 e dunque in data anteriore alla scadenza del triennio fissata al 31 dicembre 2008”.
3. Occorre peraltro evidenziare che l’art. 42-quinquies cit. prevede che la nomina a giudice onorario di tribunale abbia la durata di tre anni e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico.
La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso.
In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.
L’art. 42-ter, nel disciplinare la nomina dei giudici onorari di tribunale prevede che gli stessi siano nominati con decreto del Ministro di giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo all’art. 4 comma 1 della legge 21 novembre 1991 n. 374.
Per la nomina è dunque richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo menzionato ed in particolare è richiesta un’età “non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni”.
Pertanto, anche il procedimento di conferma non può che basarsi sulla verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina.
4. E’ evidente che la ratio sottesa a tale orientamento è quella di garantire con la nomina o la conferma lo svolgimento delle funzioni per il triennio previsto.
Nel caso di specie, il ricorrente, nato il 5 settembre 1939, aveva già compiuto, anteriormente alla scadenza fissata al 31 dicembre 2008, l’età di 69 anni e ciò ha impedito la conferma, in quanto, decorrendo da tale data il successivo triennio, il medesimo non avrebbe garantito le funzioni per tre anni in quanto sarebbe comunque cessato per il raggiungimento del 72° anno di età.
La norma relativa al limite massimo di età per la nomina o per la conferma, derivante dal combinato disposto dell’art. 42-quinques e dell’art. 42-ter e l’altra riferita all’età per la cessazione del servizio (art. 42-ter ord. giud.), infine, riguardano aspetti differenti e sono perfettamente compatibili, ove si consideri che l’una riguarda il momento della nomina e/o la conferma, l’altra il momento della cessazione e che la disposizione relativa al limite massimo di età è disposizione di chiusura applicabile in tutti i casi in cui, per effetto delle proroghe ex lege, il magistrato onorario continui a svolgere le funzioni decorso il triennio dalla conferma.
Peraltro, si evidenzia che l’appellante non poteva comunque essere ritenuto prorogato ex lege, in virtù dell’art. 1 bis del d.l. n. 95/08, in quanto tale norma era applicabile solo ai giudici onorari per i quali non era consentita un’ulteriore proroga ai sensi dell’art. 42-quinquies, primo comma, l. ord. giud. il quale prevede la durata triennale dell’ufficio e la possibilità di essere confermati una sola volta senza alcun riferimento al requisito dell’età previsto dall’art. 42 ter per la nomina e valido anche per la conferma.
5. In ogni caso, in punto di fatto, con delibera del 25 giugno 2009, il CSM ha riammesso in servizio l’interessato in esecuzione dell’ordinanza cautelare di primo grado: pertanto, l’odierno appellante ha potuto continuare ad espletare le sue funzioni, nonostante il CSM permanesse sulle sue posizioni relativamente alla questione contesa.
Da ciò consegue che la pretesa risarcitoria avanzata con l’ulteriore istanza è priva di ogni fondamento, sia perché infondata in diritto, che in fatto non essendovi stata una significativa interruzione di attività.
5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.