Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-17, n. 202002010
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Pubblicato il 17/04/2020
N. 02010/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00839/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi 31;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso dal Prefetto di Roma in data -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto il decreto monocratico n. 1392 del 26 marzo 2020, adottato ai sensi dell’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il Cons. G F;
Considerato che è stata impugnata la sentenza del Tar Lazio che ha respinto il ricorso proposto da un cittadino afgano avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda per ottenere la cittadinanza italiana;
Ritenuto di dover confermare quanto deciso con il citato decreto monocratico n. 1392 del 26 marzo 2020, che ha assegnato all’Amministrazione un termine di quindici giorni - successivi alla cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia covid-19 – per fissare un nuovo appuntamento con l’appellante e far depositare la documentazione di cui lo stesso può obiettivamente venire in possesso;
Ritenuto di fissare il termine di sessanta giorni - successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria legato al covid-19 – per fissare un nuovo appuntamento con l’appellante e far depositare la documentazione di cui lo stesso può obiettivamente venire in possesso;