Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-03, n. 202407364

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-03, n. 202407364
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407364
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2024

N. 07364/2024REG.PROV.COLL.

N. 07041/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2021, proposto da S.E. Trand s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D M, P M, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, n. 437/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il consigliere P M e uditi per le parti gli avvocati delle parti costituite, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti.


1. La società S.E. Trand s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sardegna ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla predetta società per l’annullamento del provvedimento unico n. 61/D del 15 maggio 2019, con cui il Comune di Quartu Sant'Elena ha respinto l’istanza presentata per realizzazione di un intervento edilizio di ripristino ambientale, di consolidamento statico del terreno e di realizzazione di una unità residenziale in un’area sita nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena.

2. La società appellante premette quanto segue:

2.1. Dichiara di essere proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, in via Leonardo da Vinci n. 45, ricadente in zona urbanistica C, sottozona C.F., “ Sobborghi Giardino – Margine Rosso – Costa di Sopra ” e di aver presentato, in data 7 agosto 2018, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Quartu Sant’Elena un’istanza (in forma di autocertificazione) per la realizzazione, in tale lotto, di un intervento edilizio volto al ripristino ambientale, al consolidamento statico del terreno e alla realizzazione di un edificio residenziale.

2.2. Il Comune di Quartu Sant’Elena inviava la documentazione presentata a tutte le Amministrazioni interessate, tra le quali, trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico, anche alla Regione Sardegna - Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza per la Sardegna Meridionale, che esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto.

2.3. Il Servizio Edilizia Privata del Comune di Quartu Sant'Elena, con nota del 10 aprile 2019 prot. 48071, esprimeva invece parere negativo, sulla base delle seguenti motivazioni:

a) l’intervento edilizio proposto sarebbe stato in contrasto con l’art. 15, comma 3, del piano paesaggistico regionale “ In quanto l’immobile interessato dall’intervento non ricade all’interno di un Piano Attuativo approvato e con convenzione efficace alla data di azione del P.P.R. (24.05.2006) ”;

b) il predetto intervento edilizio contrasterebbe con l’art. 12, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del vigente piano urbanistico comunale (PUC), in quanto l’intervento proposto, presentato come intervento a titolo diretto, ricade in zona urbanistica C, sottozona C.F. Margine Rosso – Costa di Sopra in ambito già classificato 'F.I.', dove l’intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano Attuativo o di Comparto Edificatorio, di iniziativa pubblica o privata.

2.4. Con nota prot. 27495 del 12 aprile 2019, il responsabile dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Quartu Sant’Elena comunicava alla società che la Conferenza di servizi del 10 aprile 2019, in forma semplificata e in modalità asincrona, aveva dato esito negativo, sulla base dei pareri sfavorevoli espressi.

2.5. Con provvedimento n. 61/D del 15 maggio 2019, il Comune di Quartu S. Elena, dopo aver richiamato il contenuto della nota del Servizio Edilizia Privata del Comune del 10 aprile 2019 (prot. 48071), ha respinto definitivamente l’istanza finalizzata alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società.

2.6. Il provvedimento da ultimo richiamato, unitamente agli atti presupposti, è stato impugnato dalla società S.E. Trand s.r.l. davanti al T.a.r. Sardegna;
l’impugnativa veniva affidata a quattro motivi, che vengono così sintetizzati dalla società appellante nelle premesse del ricorso in appello:

1) Incompetenza: in quanto l’ufficio comunale, competente in materia “edilizia”, avrebbe affermato il contrasto dell’intervento con la vigente normativa in materia di paesaggio, impingendo in una materia che, invece, sarebbe devoluta al Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio, che si era espresso favorevolmente sulla sua proposta.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, 1° e 3° comma delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 dell’8 settembre 2006, Parte I e II, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, irragionevolezza e sviamento: in quanto nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione, ricorrendone tutti i presupposti, l’art. 15, comma 1, delle NTA del PPR e non l’art. 15, comma 3, come ritenuto dall’ufficio comunale.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del consiglio comunale di Quartu Sant’Elena 11 gennaio 2000, n.9, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento: in quanto il Servizio Edilizia Privata del Comune di Quartu Sant'Elena avrebbe errato nel porre a fondamento del suo parere negativo la circostanza che la S.E. Trand S.r.l. abbia chiesto il rilascio del titolo edilizio in via diretta nonostante l’area interessata ricada in zona urbanistica C, nell’ambito della quale, ai sensi dell’art. 12 del vigente Piano Urbanistico, secondo l’approccio adottato dal Comune, ogni intervento deve essere compreso in un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata che comprenda l’intero ambito delimitato nello strumento urbanistico generale e, inoltre, nell’assunto che nell’ambito in cui ricade la proprietà della ricorrente vi siano anche altri lotti inedificati e le opere di urbanizzazione secondaria non siano complete.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento: in quanto ove il vigente Piano Urbanistico Comunale dovesse interpretarsi nel senso fatto proprio dal Servizio Edilizia Privata, e cioè nel senso che, al suo art. 12, 2° comma, impedisce categoricamente il rilascio del permesso di costruire in via diretta, per i lotti interamente interclusi e compresi in area completamente urbanizzata, allora il medesimo Piano Urbanistico sarebbe illegittimo ”.

- Con sentenza n. 437/2021, il T.a.r. Sardegna ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

3. Tanto premesso, con il primo motivo di appello, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata con tre articolati motivi.

3.1. Nell’atto di appello la società appellante ha dichiarato di voler riproporre i motivi di impugnazione del ricorso di primo grado, esposti nelle premesse dell’atto di appello (così come sopra richiamati), asseritamente assorbiti dal giudice di primo grado.

3.2. La società appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento del provvedimento impugnato e degli atti presupposti.

3.3. Ha chiesto, altresì, la declaratoria della edificabilità diretta del lotto di sua proprietà, in forza della normativa richiamata a sostegno dei motivi di ricorso.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant’Elena, eccependo l’inammissibilità della domanda giudiziale relativa alla declaratoria della “ edificabilità diretta del lotto per cui è causa, in forza della normativa richiamata a sostegno dei motivi di ricorso ”, in quanto domanda nuova, non presente nel ricorso di primo grado.

4.1. L’Amministrazione resistente ha evidenziato l’inammissibilità della predetta domanda anche sotto ulteriore profilo, in quanto finalizzata ad ottenere una decisione del giudice sul merito dell’istanza formulata dalla società appellante, in violazione del principio di separazione dei poteri per il quale il giudice amministrativo (ad eccezioni dei casi di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a., in materia di silenzio inadempimento in relazione ad attività amministrativa vincolata, ovvero di giurisdizione di merito, di cui all’art. 134 c.p.a.) non può sostituirsi alla Amministrazione procedente in ambiti ad essa riservati.

4.2. Nel merito, ha contestato le deduzioni della società appellante e ne ha chiesto la reiezione.

5. All’udienza pubblica del 4 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Preliminarmente, in accoglimento della eccezione sollevata dal Comune resistente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda diretta alla declaratoria della “ edificabilità diretta del lotto per cui è causa, in forza della normativa richiamata a sostegno dei motivi di ricorso ”.

Detta domanda non risulta essere stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio (basato solo sulla domanda di annullamento degli atti impugnati) e, quindi, la sua proposizione per la prima volta nel giudizio di appello si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 104, comma 1, c.p.a.

6.1. La domanda di accertamento è inammissibile anche sotto l’altro profilo evidenziato dalla Amministrazione resistente, in quanto, anche in ipotesi di annullamento del provvedimento impugnato, non potrebbe essere indicato da questo giudice il contenuto dispositivo del provvedimento da adottarsi in sede di riedizione del potere, per effetto di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a.

7. Con il primo motivo di appello, la società deduce: violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 12, paragrafo 2, delle n.t.a. del vigente PUC del Comune di Quartu Sant’Elena, illogicità, contraddittorietà e travisamento.

7.1. La società ribadisce che il lotto in questione ricade in zona C “Espansione Residenziale”, sottozona C.F “Sobborghi Giardino - Margine Rosso - Costa di Sopra”, compreso in ambiti già classificati “F.I”, in particolare nell’ambito I.5, che l’art. 12, paragrafo 2, delle n.t.a. del PUC definisce come trattarsi di “ ambiti territoriali costituiti da frazionamenti fondiari sui quali insiste un’edilizia munita di concessione, regolare o in sanatoria, oltre ad alcuni lotti interclusi e a poche aree libere accorpate ”.

7.2. Il lotto di proprietà della appellante sarebbe l’unico inedificato in un comparto geograficamente e fisicamente delimitato su tre lati da lotti integralmente edificati e sul quarto lato dalla strada pubblica (Via Leonardo da Vinci);
sarebbe dotato di rete idrica, rete fognaria, rete telefonica, di elettrificazione primaria e gas, oltre che di numero civico comunale (Via Leonardo da Vinci n. 45).

A giudizio dell’appellante, il lotto in questione non potrebbe essere incluso in alcun piano attuativo, risultando impossibile e inapplicabile ogni strumento esecutivo in relazione alla zona considerata.

7.3. Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente lo stato di interclusione del lotto in questione e quindi non fondata la pretesa di edificabilità diretta dello stesso, sostenendo la necessità della previa adozione di un piano attuativo o di comparto edificatorio, di iniziativa pubblica o privata.

Secondo la prospettazione difensiva della società appellante, il giudice di primo grado, aderendo acriticamente alle posizioni assunte dal Comune di Quartu Sant’Elena, avrebbe erroneamente ritenuto che i termini “ambito” e “comparto” siano sinonimi;
in realtà, il lotto in questione fa parte non del “comparto” I.5 (come sostenuto dal Comune), ma dell’ambito I.5, all’interno del quale potranno essere individuati dei “comparti”.

Il comparto sarebbe una frazione dell’ambito e non può, comunque, mai essere confuso con esso.

In conclusione, sostiene l’appellante che il lotto in questione sarebbe l’unico non edificato, avrebbe le caratteristiche dell’interclusione, essendo inserito in un’area completamente urbanizzata ed edificata.

7.4. L’edificazione del lotto non potrebbe in alcun modo comportare un aggravamento del carico urbanistico, ma consentirebbe di restituire decoro e omogeneità all’esistente, né potrebbe ingenerare problemi di viabilità, avendo il lotto medesimo accesso diretto alla via pubblica.

A suo giudizio, sarebbe del tutto irrilevante il verbale di accertamento dello stato di urbanizzazione, prodotto dalla controparte in causa, citato dal giudice di primo grado a supporto della propria decisione (punto 24), in quanto detto verbale si riferirebbe all’intero ambito I.5, complessivamente considerato, e non al lotto in questione.

7.5. Il motivo è infondato.

7.5.1. Nel provvedimento impugnato, il Comune di Quartu Sant’Elena, richiamando il parere sfavorevole espresso dal Servizio Edilizia Privata del Comune, con nota n. 48071 del 10 aprile 2019, ha respinto l’istanza presentata dalla odierna appellante sulla base di una duplice motivazione:

a) l’intervento edilizio proposto è in contrasto con l’art. 15, comma 3, del piano paesaggistico regionale, che per i Comuni dotati di PUC (approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della l.r. n. 8/2004) prescrive che nelle zone C, D, F, e G possono essere realizzati “ gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale ”;
l’immobile interessato all’intervento non ricade all’interno di un piano attuativo approvato e con convenzione efficace alla data di adozione del piano paesaggistico regionale (24 maggio 2006);

b) l’intervento proposto è in contrasto anche con l’art. 12, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del vigente piano urbanistico comunale (PUC), ove si prevede che l’intervento sugli ambiti C.F “Margine Rosso – Costa di Sopra” è subordinato a pianificazione attuativa.

In particolare, l’Amministrazione comunale ha precisato che l’intervento edilizio proposto dalla società appellante, presentato come intervento di edificazione diretta, ricade in zona urbanistica C, ambito turistico C.F “Margine Rosso – Costa di Sopra” (già classificati F.I), così come individuato nella planimetria di zonizzazione e contrassegnato con la notazione I.5, dove l’intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo o di comparto edificatorio, di iniziativa pubblica o privata o mista (pubblico – privata).

Ha evidenziato inoltre che “ nell’ambito “I.5” sono presenti altri Lotti non edificati oltre al Lotto oggetto d’intervento ed inoltre le opere di Urbanizzazione sia primarie che secondarie estese all’intero ambito sono, allo stato attuale, parzialmente realizzate ”.

7.5.2. La società appellante contesta le conclusioni della Amministrazione comunale, sostenendo che nel lotto di sua proprietà (sopra identificato) non vi sia necessità, ai fini edificatori, della approvazione di un piano attuativo, essendo possibile l’edificazione diretta, in ragione del carattere intercluso del predetto lotto, confinante con altri lotti edificati e con la viabilità pubblica.

7.5.3. La tesi della società appellante non può essere condivisa.

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, il principio di equivalenza tra pianificazione urbanistica esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione, in base al quale è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone adeguatamente urbanizzate, ha il suo necessario presupposto in uno stato di fatto che da questo strumento consenta di prescindere, in quanto esso risulti non più necessario, essendo stato raggiunto il risultato - adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie - cui è finalizzato;
a tale fine, la verifica dello stato di urbanizzazione, che deve riguardare l’intero contenuto dei piani e l’ambito territoriale di riferimento, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve coincidere con il perimetro del comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2002 n. 5335).

7.5.4. L’appellante si basa sul presupposto della intervenuta interclusione del fondo, che deve essere accertata non con riferimento al singolo lotto, ma con riferimento all’ambito territoriale nel quale esso si inserisce.

Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale dà conto del fatto che “ nell’ambito “I.5” sono presenti altri Lotti non edificati oltre al Lotto oggetto d’intervento ”.

7.5.5. Analogo discorso deve essere fatto per le opere di urbanizzazione;
la società appellante fa riferimento alle opere di urbanizzazione realizzate nelle immediate vicinanze del lotto di sua proprietà, mentre invece occorre far rifermento all’intero ambito territoriale, in relazione al quale le opere di urbanizzazione risultano essere state realizzate solo parzialmente (nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale ha precisato: “ le opere di Urbanizzazione sia primarie che secondarie estese all’intero ambito sono, allo stato attuale, parzialmente realizzate ”).

7.5.6. Ne consegue che il fatto che il terreno di proprietà della appellante sia circondato da lotti già edificati e sia posto in adiacenza alla strada pubblica non assume rilevanza giuridica dirimente ai fini della edificazione diretta del lotto e non consente quindi di ritenere che la società possa prescindere dalla previa approvazione di un piano attuativo, così come previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale comunale.

8. Con il secondo motivo di appello, la società appellante deduce: violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 15, commi 1 e 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, e con deliberazione n. 59/2008 del Consiglio Comunale di Quartu Sant’Elena (come confermata con deliberazione C.C. n. 19/2009 del Comune di Quartu Sant’Elena), illogicità, contraddittorietà e travisamento.

8.1. La società appellante richiama l’art. 15, commi 1 e 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (P.P.R.).

A suo giudizio, ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio nel lotto in questione, venendo in rilievo un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbe stato sufficiente l’assenso del Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio, il quale nell’esprimere parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, aveva dichiarato che le opere “ rientrano tra gli interventi di cui all’art.15, comma 1 delle stesse NTA, in quanto localizzate in zona C contermine al tessuto urbano consolidato (delibera consiliare di Quartu Sant’Elena n°59 del 01.07.2008) e interclusa da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitano univocamente tutti i confini ”.

Lo stesso giudice di primo grado avrebbe riconosciuto all’organo regionale la competenza circa la conformità dell’intervento al piano paesaggistico regionale e alle relative norme tecniche di attuazione.

Essendo il P.P.R. uno strumento di pianificazione territoriale della Regione, la competenza (anche in ordine al corretto inquadramento normativo della fattispecie concreta sotto il profilo urbanistico) dovrebbe ritenersi riservata in via esclusiva alla Regione Sardegna.

8.2. L’inquadramento giuridico della fattispecie nell’art. 15, comma 1, delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale troverebbe riscontro anche nell’ambito dei vigenti strumenti urbanistici comunali e, in particolare, nella tavola n. 2 allegata alla deliberazione n. 59/2008 (con la quale il Consiglio comunale del Comune di Quartu Sant’Elena ha approvato gli “ Indirizzi in materia urbanistica sulle procedure nella fase transitoria di adeguamento del PUC al PPR e conseguenti modifiche al regolamento edilizio ”), nella quale sono individuate le zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato, tra le quali risulta compreso anche il lotto della odierna appellante.

La suddetta contiguità, unitamente alla interclusione (asseritamente, comprovata dalla documentazione fotografica e planimetrica depositata in giudizio), determinerebbe l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale.

8.3. Il giudice di primo grado, mutuando l’interpretazione fatta propria dal Comune di Quartu Sant’Elena, ha ritenuto che fosse applicabile al caso di specie l’art. 15, comma 3, delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale, pervenendo alla conclusione di ritenere che nell’area non fosse consentita l’edificazione diretta e che la edificazione fosse subordinata alla previa approvazione di un piano attuativo, come disposto anche dall’art. 12, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale.

8.4. In conclusione, la società appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, ritenendo che il lotto in questione sia suscettibile di edificazione diretta, in quanto la relativa fattispecie sarebbe riconducibile all’art. 15, comma 1, del piano paesaggistico regionale.

8.5. Il motivo è infondato.

8.5.1. L’art. 15, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico della Regione Sardegna dispone: “ Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art. 14, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R. è consentita l’attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell’art.9 della legge 24 dicembre 1954, n°1228, purché delimitate ed indicate negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”.

L’art. 15, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del predetto piano paesaggistico dispone invece: “ Per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 della L.R. n. 8/2004 nelle medesime zone C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti attuativi, purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale ”.

8.5.2. Tanto premesso, le deduzioni della società appellante si rivelano prive di fondamento.

Come sopra evidenziato, l’art. 15, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, ai fini della realizzazione di interventi edilizi nelle zone C, prevede che, in primo luogo, detti interventi siano conformi ai “ vigenti strumenti urbanistici comunali ” e, in secondo luogo, le zone C siano “ immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ” e gli interventi edilizi proposti siano “ interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”.

Orbene, l’invocata applicazione dell’art. 15, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale non esclude l’applicazione anche delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
anzi il predetto articolo contiene, con riferimento agli interventi ammissibili nelle zone C, un espresso riferimento agli strumenti urbanistici del Comune.

8.5.3. Nel caso di specie, l’art. 12, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico del Comune di Quartu Sant’Elena prevede che la realizzazione di interventi edilizi sugli ambiti C.F del “ Margine Rosso - Costa di Sopra ” è subordinata alla provazione di “ Piani di Lottizzazione, Piani di Risanamento Urbanistico, realizzati anche in regime di Comparti edificatori e/o Programmi Integrati di iniziativa pubblica o privata o mista pubblico-privata ai sensi delle L. 179/92 e L.R.16/94 estesi agli ambiti previsti nella Zonizzazione di PUC ed eventualmente articolati in subcomparti attuativi funzionalmente definiti che rispettino ciascuno il quadro normativo e parametrico generale, e la cui estensione non sia inferiore alla superficie di 5 Ha, a meno di differenti previsioni per casi univocamente individuati nei commi seguenti ”.

8.5.4. Legittimamente, quindi, il Comune di Quartu Sant’Elena, ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo richiesto dalla società appellante, ha verificato la compatibilità dell’intervento edilizio proposto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente e ha denegato il rilascio del predetto titolo, in mancanza di un piano attuativo richiesto sia dall’art. 15, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, che dall’art. 12, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale.

8.5.5. Ne consegue che debbono ritenersi destituite di fondamento anche le censure di incompetenza del Comune di Quartu Sant’Elena, che, nella valutazione del progetto edilizio presentato dalla società appellante, ha legittimamente esercitato le prerogative ad esso conferite dall’ordinamento giuridico.

Il parere favorevole espresso dalla Regione Sardegna non precludeva al Comune di Quartu Sant’Elena una autonoma valutazione del progetto edilizio presentato dalla società appellante, in relazione alle previsioni normative dello strumento di pianificazione territoriale comunale.

9. Con il terzo motivo di appello, la società appellante deduce: violazione, falsa applicazione e errata interpretazione dell’art. 60, comma 7, del regolamento edilizio del Comune di Quartu Sant’Elena, e dell’art. 12, comma 2, norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale;
illogicità, contraddittorietà e travisamento.

9.1. La società appellante richiama l’art. 60, comma 7, del regolamento edilizio, approvato dal Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena unitamente al vigente piano urbanistico comunale, con deliberazione n. 9 dell’11 gennaio 2000, evidenziando che detto articolo prevede l’edificazione diretta per le aree di superficie non superiore a 2.000 metri quadrati, ormai urbanizzate e intercluse da lotti edificati.

9.2. Nel caso di specie, sussisterebbero tutti i presupposti per l’applicazione della predetta norma regolamentare:

a) il lotto in questione avrebbe una superficie di 1.120 mq;

b) il lotto in questione sarebbe urbanizzato, dotato di rete idrica, rete fognaria, rete telefonica, elettrificazione primaria e gas, oltre che di numero civico comunale e di marciapiede;

c) il lotto in questione sarebbe inserito in un contesto completamente edificato e urbanizzato.

9.3. La società appellante evidenzia altresì che, ove dovesse interpretarsi il vigente piano urbanistico comunale (art. 12, comma 2, norme tecniche di attuazione) come ostativo all’applicazione dell’art. 60, comma 7, del regolamento edilizi, il piano urbanistico sarebbe illegittimo, per contrasto tra due atti regolamentari approvati dallo stesso organo con la medesima deliberazione.

9.4. Il motivo è infondato.

9.4.1. L’art. 60, comma 7, del regolamento edilizio del Comune di Quartu Sant’Elena prevede:

Per le aree, di superficie non superiore a 2000 metri quadrati e ormai urbanizzate, intercluse fra lotti edificati, o fra altre zone omogenee, o fra aree destinate alla viabilità, a servizi od a infrastrutture, aree non inserite e non inseribili in un comparto di intervento, è consentita la concessione diretta per l'edificazione con indice di fabbricabilità territoriale e concessione delle dotazioni di legge per gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Col parere della Commissione edilizia, tali spazi ceduti possono essere destinati tutti a parcheggi ”.

9.4.2. La disposizione regolamentare sopra richiamata si applica alle “ aree non inserite e non inseribili in un comparto di intervento ”.

Nel caso di specie, il lotto della società appellante risulta inserito in un ambito turistico (C.F “Margine Rosso-Costa di Sopra”), che “ costituisce la porzione delle ex Zone “F” del litorale di Quartu a più elevata densità d’uso residenziale, nel senso che quasi tutta l’edilizia “turistica” esistente è di fatto già utilizzata come prima casa. Esso risulta parzialmente pianificato mediante lo strumento dei Piani di Lottizzazione e dei Piani di Risanamento Urbanistico approvati o adottati, mentre altre porzioni sono occupate da situazioni miste di edilizia assentita ante “Legge-ponte”, ed altre ancora sono sostanzialmente nella condizione di aree a bassa intensità di edificazione incluse all’interno del perimetro urbanizzato ”.

Per il predetto ambito il Comune di Quartu Sant’Elena ha espressamente subordinato le possibilità edificatorie alla previa approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata o mista (pubblico – privata).

9.4.3. La disposizione del regolamento edilizio richiamata dalla società appellante trova applicazione per le aree residuali, intercluse e inserite in contesti integralmente urbanizzati, non suscettibili di una edificazione in base a strumenti di pianificazione attuativa.

A tale riguardo, occorre ribadire che, come sopra evidenziato, l’interclusione deve essere valutata in relazione all’intero ambito di riferimento (così come precisato dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata) e non con riguardo al singolo lotto.

9.4.4. Ne consegue che non si ravvisa il prospettato contrasto tra l’art. 60, comma 7, del regolamento edilizio comunale e l’art. 12, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale, essendo le relative previsioni normative perfettamente compatibili tra di loro.

10. Con riguardo poi alle censure dedotte in primo grado e asseritamente non valutate dal giudice di primo grado (in quanto assorbite), il Collegio deve rilevare che dall’esame delle censure riassunte dalla stessa parte appellante – così come richiamate ai punti 1), 2), 3) e 4) della presente decisione - non vengono in rilievo elementi giuridici ulteriori che non siano stati oggetto dei motivi di appello e che meritino di essere ulteriormente approfonditi.

11. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

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