Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-04-17, n. 201201846

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-04-17, n. 201201846
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201846
Data del deposito : 17 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03845/2011 AFFARE

Numero 01846/2012 e data 17/04/2012 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012




NUMERO AFFARE

03845/2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -O- nato a -O- il 15 settembre 1974, per l’annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana;

LA SZIONE

Vista la relazione K10/141639/R (10152) del 7 settembre 2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso dell’interessato in data19 aprile 2011:

visto l’adempimento di cui al parere n.4175 del 15 novembre 2011

esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere R A C;


Premesso:

Il signor -O- , di nazionalità marocchina, ha presentato in data 29 febbraio 2008 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art 9, comma1 lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n.91.

Con provvedimento K10/141639 del 27 settembre 2010, il Ministero dell’interno ha respinto la domanda, dandone comunicazione all’interessato in data 28 aprile 2010 con nota K10/141639, essendo emersi elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica, tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza italiana.

Il nominato in oggetto ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto al Ministero dell’interno in data 27 aprile 2011, eccependo l’illegittimità dell’atto e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per eccesso di potere e violazione di legge. Il ricorrente sostiene in particolare l’insufficienza del richiamo all’attività istruttoria e agli elementi di pericolosità che ne sarebbero emersi, per motivare l’atto impugnato.

L’Amministrazione sostiene che gli elementi posti a base della sua valutazione discrezionale sono stati attinti da atti classificati “riservati” di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta alla disponibilità del privato.

Il Ministero dell’interno, facendo seguito all’adempimento di cui sopra, ha comunicato, in via riservata, le motivazioni che, in base all’art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91 del 1992 hanno fatto ritenere non opportuna la concessione della cittadinanza, chiedendo che ai sensi della direttiva P.C.M

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