Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-14, n. 201700629
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00629/2017REG.PROV.COLL.
N. 08112/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8112 del 2015, proposto da A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione I- bis n. 10943 del 27 agosto 2015, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale e decadenza dalla ferma, con conseguente collocamento in congedo illimitato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive depositate dalla parte appellante (in data 22 dicembre 2016) e dall’Avvocatura dello Stato (in data 24 dicembre 2016);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. L L e uditi per le parti gli avvocati Cardi e l'avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti atti impugnati avanti il TAR Lazio dalla signora A C già allievo Carabiniere:
a) provvedimento prot. n. 267287/1 del 27 maggio 2011, ricevuto in data 7 giugno 2011, con cui il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi effettivi in ferma quadriennale indetto nel 2011 per la carenza del requisito di cui all’art. 2, lett. h), del bando di concorso, parimenti impugnato “ per quanto possa occorrere ”;
b) il decreto della Direzione Generale per il personale militare n. 137 del 16 maggio 2011, notificato il 13 giugno 2011, con cui è stata disposta la decadenza dalla ferma prefissata quadriennale e ordinato il collocamento in congedo illimitato.
2. A sostegno del ricorso la ricorrente ha esposto in fatto:
a) di avere presentato domanda di arruolamento nella Marina Militare nel 2008 ma di avere, poi, abbandonato la procedura selettiva, non presentandosi alle prescritte visite mediche;
b) di avere, quindi, partecipato ad analoga selezione nell’anno successivo, all’esito della quale veniva arruolata nella Marina Militare;
c) di avere poi partecipato al concorso nell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 1552 allievi effettivi in ferma quadriennale bandito nel 2010, risultandone vincitrice;
d) di avere ricevuto, in data 20 febbraio 2011, la notifica di un decreto penale di condanna alla multa di € 570,00, emesso dal g.i.p. di Taranto in data 2 febbraio 2009 per il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, consistente << nell’aver attestato falsamente nella domanda di arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare di aver conseguito diploma di istruzione secondaria di primo grado con valutazione "distinto" invece dell'effettivo "buono">> , asseritamente commesso in data 30 aprile 2008, dunque in un ambito temporale rilevante in relazione alla prima selezione per l’arruolamento nella Marina Militare, poi abbandonata;
e) di avere formulato tempestiva opposizione al citato decreto;
f) di avere, quindi, partecipato al successivo concorso bandito nel 2011 dall’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 1548 allievi effettivi in ferma quadriennale, debitamente dichiarando nella domanda l’emissione del citato decreto penale di condanna.
Ha, quindi, articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i seguenti profili:
g) il provvedimento di decadenza dalla ferma avrebbe carattere sanzionatorio e, dunque, “ richiede la consapevolezza del fatto da parte del