Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-18, n. 202206196

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-18, n. 202206196
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206196
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2022

N. 06196/2022REG.PROV.COLL.

N. 08323/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8323 del 2018, proposto da V V G, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e S P, con domicilio eletto presso il primo difensore e domicilio digitale come da rispettive PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, sezione prima bis, n. 8150 del 19 luglio 2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il Cons. S Filippini;

udito l’Avv. dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’originario ricorso al TAR il Gesuele ha impugnato il provvedimento con cui, in data 26 aprile 2018, il Ministero della Difesa – in esito alla rivalutazione dei titoli, resa necessaria dall’avvenuto accertamento in capo al predetto del mancato possesso “dell’autorizzazione a montare per sport olimpici FISE” – gli ha attribuito il punteggio di 11, “non più utile ai fini dell’ammissione alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito” e, pertanto, ha annullato l’ammissione alla ferma prefissata già disposta con il “Decreto Dirigenziale …. del 10 ottobre 2017”.

L’allora ricorrente deduceva i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, contestando, in primo luogo, di aver reso dichiarazioni mendaci in sede di domanda e deducendo, comunque, la sufficienza, ai fini dell’incorporazione, del punteggio conseguito, pur se decurtato del punto relativo al possesso del brevetto di equitazione;
lamentava altresì la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

L’Amministrazione resisteva alla domanda e depositava documentazione relativa alla procedura di selezione.

Il TAR rigettava il ricorso, rilevando, da una parte, che la ragione addotta a fondamento dell’esclusione dalla ferma non era il presunto mendacio nelle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di reclutamento (profilo solo inizialmente rilevato dall’Amministrazione, in sede di comunicazione di avvio del procedimento -cfr. nota del 9 giugno 2016-), ma il solo rilievo (una volta accantonata, anche in base alle difese della parte, la contestazione di una falsa indicazione di titoli) che la valutazione del titolo di equitazione effettivamente posseduto (“patente di equitazione americana BW”, diverso dall’“autorizzazione a montare per sport olimpici” indicata nel bando) consentiva l’attribuzione di un punteggio complessivo inferiore a quello in origine riconosciuto e comportava, per la deteriore posizione in graduatoria, l’annullamento dell’ammissione alla “ferma” in precedenza disposta;
dall’altra, che la concreta determinazione del punteggio di graduatoria non risultava adeguatamente contrastata dal ricorrente (tramite produzione di elementi oggettivi e concreti, oppure indicazione di errori o illogicità);
né ricorreva alcuna violazione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, atteso che l’annullamento costituisce la mera conseguenza dell’attività rivalutativa doverosamente posta in essere dall’Amministrazione.

Avverso detta pronuncia il Gesuele proponeva appello, lamentando l’illegittima valutazione del titolo posseduto atteso che, per ciò che concerne la patente equestre (americana) posseduta, né il bando né le commissioni deputate allo svolgimento delle operazioni concorsuali hanno mai fatto menzione circa un’eventuale differenza tra la patente sport olimpici e il brevetto equestre FISE, profilo questo che potrebbe da solo integrare la contestata nebulosità della procedura in punto di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi. Del resto, è indubbio che l’appellante fosse in possesso di un regolare brevetto di equitazione conseguito presso il circolo A.C.T.P. OLD WEST (n. 2414636) e rilasciato dalla FISE, (n. FISE25693/H).

Il Gesuele proponeva anche domanda cautelare, che tuttavia veniva disattesa da questo Consiglio con ordinanza del 15 novembre 2018 secondo la quale non emergevano evidenti elementi di fondatezza circa la dedotta equiparazione della patente di equitazione americana BW con l’autorizzazione a montare per sport olimpici.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al gravame.

Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21.6.2022.

DIRITTO

L’appello è infondato e comunque generico, atteso che non contrasta adeguatamente la ratio decidendi che presidia la decisione del TAR e ignora l’espressa previsione del bando relativo alla procedura di selezione di causa.

Quanto al primo aspetto, devesi considerare che l’Amministrazione, dopo aver abbandonato l’iniziale rilievo di un presunto mendacio del Gesuele in sede di redazione della domanda di partecipazione al concorso (sempre a proposito del possesso del titolo in questione), ha adeguatamente giustificato l’esclusione dell’odierno appellante dalla ferma sul rilievo della insufficienza del punteggio conseguito rispetto all’utile collocazione nella graduatoria degli aspiranti;
e ciò sul rilievo che la patente di equitazione conseguita dal Gesuele (brevetto equestre FISE) non consentisse l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per titoli di merito, previsto dall’art. 10 lett. o) del bando, in relazione alla sola “autorizzazione a montare per sport olimpici”, non anche per le altre patenti di equitazione (nella specie, “americana BW”).

Ciò posto, evidentemente aspecifico è l’atto di appello, che non contrasta tale dirimente profilo, ma si affida a generiche censure di inadeguatezza della motivazione di un atto amministrativo che, invece, risulta adeguatamente fondato su corretti presupposti di fatto.

Invero, incontrastato è il rilievo che l’art. 10 lett. o) del bando prevedesse l’attribuzione di 1 punto aggiuntivo a coloro che fossero in possesso dell’” autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che la patente A ludica non costituisce titolo di merito)”:

Del pari evidente è il fatto che il Gesuele non disponesse di tale autorizzazione, ma solo della diversa patente di equitazione americana BW.

Né risultano dedotti e ancor meno dimostrati eventuali profili di illegittimità della procedura o nell’attribuzione del punteggio finale.

L’appello va dunque rigettato.

Ricorrono tuttavia, ad avviso del Collegio, le necessarie condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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